Data: 2018-04-06 08:29:33

APPALTI per mense scolastiche biologiche (GU n.79 del 5-4-2018)


[b]MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 dicembre 2017
Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche. (18A02395)
(GU n.79 del 5-4-2018)[/b]

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                      ALIMENTARI E FORESTALI

                          di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                                  e

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla  produzione
biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga  il
reg. (CEE) n. 2092/91;
  Visto il regolamenti (CE)  n.  889/2008  della  commissione  del  5
settembre  2008  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
modalita' di applicazione del reg. (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici,  per  quanto  riguarda  la    produzione    biologica,
l'etichettatura e i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 852/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 853/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme  specifiche  in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
  Visto il regolamento (CE) n. 854/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche  per
l'organizzazione di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di  origine
animale destinati al consumo umano;
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004/CE del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 29 aprile  2004  relativo  ai  controlli  ufficiali
intesi a verificare la  conformita'  alla  normativa  in  materia  di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e s.m.i.;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.";
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  concernente    «Regolamento    recante
l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, a norma dell'art. 2, comma  10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135»;
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n.  104,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e  ricerca,  convertito
con modificazioni, dalla  legge  8  novembre  2013,  n.  128,  e,  in
particolare, l'art. 4 comma 5-quater;
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonche'
per il riordino della disciplina  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» ed, in  particolare,
l'art. 34, comma 1;
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»;
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed, in  particolare,
l'art. 64, comma 5-bis;
  Viste  le  «Linee  di  indirizzo  nazionale  per  la  ristorazione
scolastica» approvate in sede di Conferenza  Unificata  nel  2010  da
Governo, Regioni, Province Autonome e Autonomie locali  e  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 134  dell'11  giugno  2010  e  successive
modificazioni;
  Considerato che il Piano d'azione per il  futuro  della  produzione
biologica nell'Unione europea COM (2014) 179 final del 24 marzo 2014,
tra le 10 azioni previste, colloca anche  «Azione  4  -  Biologico  e
Green  Public  Procurement  -  Stimolare  l'utilizzo  dei  prodotti
biologici nella ristorazione ospedaliera e nelle mense scolastiche, e
l'applicazione del metodo biologico anche nella  gestione  del  verde
delle aree pubbliche»;
  Considerato che il comma 5-bis del suddetto decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, istituisce il Fondo per le mense scolastiche biologiche,
al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e  sostenibili
per l'ambiente con una dotazione di 4 milioni di euro per il  2017  e
10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  Considerato che il suddetto Fondo e' destinato a ridurre i costi  a
carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a
realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole;
  Sentito il parere  del  tavolo  tecnico  del  biologico  presso  il
Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  nella
riunione del 20 ottobre 2017;
  Acquisita in data 16 novembre 2017 l'intesa in sede  di  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281;
                              Art. 1

                Finalita' e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto, anche allo scopo di favorire  una  corretta
informazione alle alunne e  agli  alunni,  alle  studentesse  e  agli
studenti,  in  eta'  scolare,  sui  principi  della  sostenibilita'
dell'agricoltura biologica, persegue le seguenti finalita':
    a) promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili  per
l'ambiente nell'ambito dei  servizi  di  refezione  scolastica  negli
asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado;
    b)  definire  i  requisiti,  incluse  le  percentuali  minime  di
utilizzo  di  prodotti  biologici,  nonche'  le  specifiche  tecniche
necessarie per qualificare il servizio di refezione scolastica  quale
mensa biologica, in conformita' alla disciplina europea  vigente,  ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 64 della legge 21 giugno 2017, n. 96.
    c)  definire  criteri  di  premialita',  da  inserire  nella
documentazione di gara di cui all'art. 3, comma 1, idonei a  favorire
il consumo di prodotti  biologici  sostenibili  per  l'ambiente  e  a
ridurre lo spreco alimentare;
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a.  «mensa  scolastica  biologica»:  il  servizio  di  refezione
collettiva scolastica conforme ai  requisiti  previsti  dal  presente
decreto;
    b. «stazione appaltante»:  i  soggetti  pubblici  appaltanti  che
aggiudicano servizi di refezione collettiva scolastica;
    c. «appaltatore»: l'impresa o  il  raggruppamento  temporaneo  di
imprese o il  consorzio  di  imprese  aggiudicatario  di  servizi  di
refezione collettiva scolastica;
    d. «soggetto erogante il servizio di mensa biologica»: le  scuole
non  pubbliche  che  erogano  i  servizi  di  refezione  scolastica
biologica.
    e. «prodotto  biologico»  o  «alimento  biologico»:  il  prodotto
ottenuto in conformita' alle norme stabilite dal regolamento (CE)  n.
834/2007 e dal regolamento (CE) n. 889/2008;
    f. «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali.
                              Art. 3

              Affidamento e qualificazione del servizio
                    di mensa scolastica biologica

  1. Ai  fini  dell'affidamento  del  servizio  di  mensa  scolastica
biologica, ai sensi del citato comma 5-bis dell'art. 64, le  stazioni
appaltanti e i soggetti  eroganti  il  servizio  di  mensa  biologica
prevedono nella documentazione di gara o  nei  relativi  contratti  i
requisiti, le specifiche tecniche nonche' i criteri di premialita' di
cui all'Allegato 1 del presente decreto.
  2. Presso il Ministero  e'  istituito,  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un elenco delle
stazioni  appaltanti  che  hanno  proceduto  all'aggiudicazione  del
servizio di mensa scolastica biologica e  dei  soggetti  eroganti  il
servizio di mensa biologica.
  3.  Le  stazioni  appaltanti  che  aggiudicano  servizi  di  mensa
scolastica biologica e i  soggetti  eroganti  il  servizio  di  mensa
biologica ai sensi del citato comma 5-bis dell'art.  64,  trasmettono
al Ministero istanza di iscrizione  all'elenco  di  cui  al  comma  1
compilando il modulo di cui all'allegato  2  e  allegando  copia  del
contratto e la lista dei punti di somministrazione.
  4. Ai fini dell'iscrizione  all'elenco,  il  Ministero  accerta  la
conformita' del contratto ai requisiti del presente decreto.
  5.  L'elenco  e'  pubblicato  sui  siti  web  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  6. L'iscrizione della stazione appaltante e dei  soggetti  eroganti
il servizio di mensa biologica all'elenco  di  cui  al  comma  5  non
esonera gli appaltatori, quali operatori del settore alimentare,  dal
rispetto delle normative vigenti in materia di salute e dai  relativi
controlli
  7. Il Ministero istituisce, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3,  del
regolamento (CE) n. 834/2007 nella parte in cui consente  agli  Stati
membri di applicare norme nazionali sull'etichettatura e il controllo
dei prodotti provenienti da  operazioni  di  ristorazione  collettiva
nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa  europea,
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente, uno o piu'  marchi  collettivi  identificativi  della  mensa
scolastica  biologica  in  funzione  delle  percentuali  di  prodotto
biologico utilizzato di cui all'allegato 1 e ne stabilisce i relativi
piani di controllo.
  8. Il soggetto erogante il servizio di mensa  biologica  garantisce
un idoneo sistema di controllo dei requisiti stabiliti  al  comma  7,
compreso il rispetto dei piani di controllo.
                              Art. 4

                Entrata in vigore e norme transitorie

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  novanta  giorni  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Le stazioni appaltanti che alla data di entrata  in  vigore  del
presente  decreto  hanno  gia'  emanato  un  bando  di  gara  per
l'aggiudicazione  di  servizi  di  refezione  scolastica,  possono
presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'art. 3,  comma
2, qualora nella documentazione di gara per il contratto  di  appalto
sia rispettato almeno il requisito di cui all'allegato 1 punto 1.

    Roma, 18 dicembre 2017

                Il Ministro delle politiche agricole
                      alimentari e forestali
                              Martina

                    Il Ministro dell'istruzione,
                  dell'universita' e della ricerca
                              Fedeli

                      Il Ministro della salute
                              Lorenzin


Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 166
                                                          Allegato 1

        Percentuali minime, requisiti e specifiche tecniche
                  della mensa scolastica biologica

    Il presente  allegato  definisce  i  requisiti  e  le  specifiche
tecniche  che  la  mensa  scolastica  deve  soddisfare  per  essere
qualificata biologica e per l'utilizzo del marchio.
1. Classificazione delle materie prime
    La mensa scolastica, al fine della qualificazione come biologica,
e' tenuta a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine
biologica, le seguenti percentuali minime di utilizzo in peso  e  per
singola tipologia di prodotto:
      frutta,  ortaggi,  legumi,  prodotti  trasformati  di  origine
vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da  forno,  pasta,
riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine: 70%
      uova, yogurt e succhi di frutta: 100%
      prodotti  lattiero-caseari  (escl.  yogurt),  carne,  pesce  da
acquacoltura: 30%
    Le deroghe eventualmente previste nel contratto in relazione alle
percentuali di cui sopra non possono essere superiori al 20% e devono
essere adeguatamente motivate.
    Ai fini dell'istituzione di marchi collettivi di cui all'art.  3,
comma 7, e' prevista una qualificazione  di  eccellenza  della  mensa
scolastica biologica nel caso in cui l'utilizzo di materie  prime  di
origine biologica raggiunga le percentuali  in  peso  e  per  singola
tipologia di prodotto di seguito indicate:
      frutta,  ortaggi,  legumi,  prodotti  trasformati  di  origine
vegetale (escl. succhi di frutta), pane e prodotti da  forno,  pasta,
riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine: 90%
      uova, yogurt e succhi di frutta: 100%
      prodotti  lattiero-caseari  (escl.  yogurt),  carne,  pesce  da
acquacoltura: 50%
    Le deroghe eventualmente previste nel contratto in relazione alle
percentuali di cui sopra non possono essere superiori al 10% e devono
essere adeguatamente motivate.
2. Norme di preparazione dei piatti
    Nella  preparazione  dei  piatti  devono  essere  rispettate  le
seguenti disposizioni:
      gli additivi e coadiuvanti impiegabili sono solo quelli inclusi
nell'allegato VIII (A e B) del regolamento (CE) n. 889/2008;
      gli aromi eventualmente impiegati sono preparazioni  aromatiche
naturali  o  aromi  naturali,  come  definiti  dal  regolamento  n.
1334/2008.
      e' vietato l'utilizzo di OGM e prodotti derivati o ottenuti  da
OGM;
      sono  utilizzati  prodotti  stagionali,  nel  rispetto  del
calendario della stagionalita',  secondo  apposite  linee  guida  che
saranno pubblicate dal Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali.
    Nella preparazione dei piatti sono rispettati i principi generali
della produzione biologica di cui all'art.  4  del  regolamento  (CE)
834/2007 e le  norme  applicabili  alla  trasformazione  di  alimenti
biologici di cui all'art. 6 dello stesso regolamento.
    Nella  preparazione  del  singolo  piatto  non  possono  essere
utilizzati per il  medesimo  ingrediente  prodotti  biologici  e  non
biologici.
3. Criteri di separazione
    Nella gestione degli  ingredienti  biologici  con  riferimento  a
quanto stabilito  all'art.  26  del  regolamento  (CE)  n.  889/2008,
durante tutte le fasi di  magazzinaggio  e  lavorazione  deve  essere
garantita la  separazione  dai  relativi  ingredienti  convenzionali,
anche al fine di consentire i relativi controlli.
    Tale separazione deve  essere  garantita  attraverso  distinzioni
nello spazio (con aree o linee dedicate al prodotto biologico) o  nel
tempo  (con  momenti  specifici  per  la  lavorazione  del  prodotto
biologico).
    Con riferimento a quanto stabilito agli articoli 31, 33,  35  del
regolamento (CE) n. 889/08, nelle fasi del  trasporto  i  contenitori
utilizzati per gli ingredienti biologici e,  se  del  caso  i  piatti
ottenuti esclusivamente da ingredienti biologici, sono di colore  e/o
formato diverso da quelli utilizzati per  i  prodotti  convenzionali,
oppure chiaramente distinti con segnali indelebili.
4. Criteri di premialita'
    Al fine di ridurre lo spreco alimentare e  di  ridurre  l'impatto
ambientale, le stazioni appaltanti inseriscono nei bandi di gara, tra
gli altri, i seguenti criteri di premialita', attribuendo ad essi  il
massimo punteggio nella valutazione qualitativa dell'offerta:
      impegno  a  recuperare  i  prodotti  non  somministrati  e  a
destinarli ad organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  che
effettuano,  a  fini  di  beneficenza,  distribuzione  gratuita  agli
indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto  dalla
legge 19 agosto 2016, n. 166.
      percentuale di utilizzo di alimenti biologici di cui al punto 1
del  presente  allegato  prodotti  in  un'area  vicina  al  luogo  di
somministrazione  del  servizio,  al  fine  di  ridurre  l'impatto
ambientale  derivante  dai  servizi  di  refezione,  con  particolare
riferimento alla riduzione delle  emissioni  di  gas  effetto  serra.
L'area di produzione e' considerata vicina se si trova in  un  raggio
massimo di  150  km  terrestri.  Per  le  isole  la  distanza  e'  da
calcolarsi in relazione alla terraferma, pertanto al netto di  quella
occupata dal mare.
                                                          Allegato 2

  MODULO DI ISTANZA DI ISCRIZIONE PER LE STAZIONI APPALTANTI CHE
          AGGIUDICANO SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA BIOLOGICA

              Parte di provvedimento in formato grafico

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