Data: 2018-04-06 07:44:41

Procedimento amministrativo si può SOSPENDERE solo con TERMINE CERTO

Procedimento amministrativo si può SOSPENDERE solo con TERMINE CERTO

[color=red][b]TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 5 aprile 2018 n. 553 [/b][/color]

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Gallipoli ha sospeso il procedimento volto al rilascio di permesso di costruire chiesto dalla società ricorrente, in attesa dell’adeguamento del PRGC al PPTR.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 97 Cost; 1 l. n. 241/90, 20 d.P.R. n. 380/01; 142 d. lgs. n. 42/04; eccesso di potere sotto vari profili.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, ovvero, ove occorra, la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza di rilascio di p.d.c, con conseguente ordine a quest’ultimo di provvedere.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Gallipoli ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All’udienza del 4.4.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con l’unico, ampio motivo di gravame, deduce la ricorrente l’illegittimità del provvedimento soprassessorio adottato dal Comune, preclusivo come tale dell’esame di merito dell’istanza di rilascio di p.d.c. da lui presentata.

Il motivo è fondato.

2.2. Premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, [color=red][b]“L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge; il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze; la sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241; orbene, se costituisce ormai un dato acquisito che l’ordinamento riconosca alla Pubblica amministrazione un generale potere di sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato — desumibile dall’art. 7, comma 2, l. n. 241 del 1990, e ora espressamente disciplinato dall’art. 21 quater della medesima legge — di natura cautelare e durata temporanea -, è altrettanto noto che è sempre necessaria la prefissione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die, che equivarrebbe a sostanziale ritiro dell’atto stesso” (TAR Lecce, III, 26.4.2017, n. 636).
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[b]2.3. Tanto premesso, e venendo ora al caso di specie, si legge nell’atto impugnato che l’istanza proposta dalla ricorrente “… sarà esaminata in sede di adeguamento del PRGC al PPTR (per il quale è stato conferito incarico ad un tecnico professionista esterno all’Ente), come peraltro rappresentato dalla Regione Puglia …”.[/b]

Pertanto, lungi dal provvedere in termini positivi o negativi, il Comune ha sospeso sine die il procedimento in esame, in attesa di adeguamento dello strumento urbanistico locale al PPTR; strumento urbanistico peraltro allo stato ancora embrionale, posto che, a quanto emerge dall’atto impugnato, esso risulta ancora allo stadio della mera redazione.

È evidente allora, sotto tale profilo, l’illegittimità della condotta dell’ente, il quale ha sospeso il procedimento in esame senza alcuna predeterminazione del termine, lasciando così il ricorrente nell’incertezza assoluta in ordine non solo all’an, ma anche al quando del provvedimento finale.

3. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, e con assorbimento dell’ulteriore domanda di accertamento proposta dalla ricorrente, va disposto annullamento dell’atto impugnato.

4. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e annulla per l’effetto l’atto impugnato.

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