Buongiorno a tutti.
Dopo le modifiche dello scorso anno apportate all'art.162 cpp, qual è il contenuto corretto da inserire nel verbale di identificazione elezione domicilio nomina nel caso in cui l'indagato non si avvalga del difensore di fiducia e gliene venga assegnato uno d'ufficio che però non acconsente alla domiciliazione presso di lui? Oltre ad invitarlo a eleggere o dichiarare nuovo domicilio per le notifiche, se nessun legale è reperito o acconsente come si procede? In pratica, le notifiche continuano ad essere fatte presso il legale d'ufficio (anche se non ha acconsentito) oppure in altri luoghi ai sensi dell' art 157 cpp ?
Avete un modello tipo di verbale?
Tra i modelli in uso presso gli altri Comandi non c'è molta uniformità e mi sembra di avere letto che le Camere Penali non ritenessero corretta la notificazione presso il legale che non ha acconsentito.
Abbiate pazienza....!!! :-[
ELEZIONE DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D’UFFICIO
PUNTO CHIAVE : RIFIUTO DEL DIFENSORE DI FUNGERE DA DOMICILIATARIO
Nella elezione “di stile” - la domiciliazione presso il difensore non avviene ex lege (come per il difensore di fiducia) ma è comunque connessa ad automatismi e prassi che esulano totalmente dalla volontà sia dell’accusato che dell’avvocato.
Ci si chiede se il difensore d’ufficio nominato domiciliatario possa, al pari del suo collega di fiducia, rifiutarsi di accettare la notificazione indirizzatagli per effetto della elezione operata – a propria insaputa - dal proprio assistito.
Se, sul punto, è vero che la possibilità di rifiutare la notifica viene espressamente assegnata dalla lettera della norma al solo difensore “di fiducia”, appare nondimeno lecito ipotizzare, nel silenzio delle disposizioni processuali in merito ad identica facoltà del difensore di ufficio, che essa spetti a quest’ultimo in virtù di una lettura aderente ai precetti costituzionali, primi tra tutti gli art. 3, 24 e 111 Cost.: precetti che di fronte a diritti e garanzie difensive fondamentali, quali sono senz’altro i profili di preventiva ed adeguata conoscenza delle accuse a proprio carico, non possono certo legittimare trattamenti differenziati in ragione della tipologia di difensore di cui l’assistito dispone o, per meglio dire, deteriori in ragione della mancata possibilità di avvalersi di un difensore fiduciario.
Diversamente, peraltro, proprio la fattispecie dotata di minori potenzialità conoscitive (una astratta ed ipotetica relazione tra il difensore d’ufficio ed il proprio assistito) risulterebbe quella priva del più pregnante rimedio difensivo (rifiuto di domiciliazione da parte del legale).
L’atto di rifiuto da parte del difensore, atto da compiersi all’evidenza immediatamente dopo la prima notifica dalla quale si apprende della nomina e della elezione, potrebbe sostanziarsi in una memoria difensiva contenente “rifiuto della notifica presso il domicilio” da indirizzare alla Autorità giudiziaria procedente.
Tale memoria, dando atto che difensore non conosce né ha mai avuto modo di relazionarsi con l’imputato, che è inesistente il vincolo fiduciario che costituisce presupposto indefettibile per la legittimità e la ritualità dell’elezione di domicilio e che risulta impossibile al difensore reperire e notiziare l’assistito d’ufficio, potrebbe concludersi con “il rifiuto della elezione di domicilio presso di sé effettuata dall’imputato Tizio, con eccezione di nullità della notifica de qua e richiesta di nuova notifica dell’atto indicato nelle forme previste dal codice di procedura penale agli art. 157 e 161 c.p.p.”.
L’esercizio del rifiuto della elezione di domicilio da parte del difensori d’ufficio ha avuto sorti alterne nella valutazione giurisprudenziale. Specie quanto alle sue conseguenze.
Un illuminato orientamento del Corte di legittimità ha statuito che:
“In tema di notificazioni, l’elezione di domicilio effettuata dall’indagato o dall’imputato presso il difensore d’ufficio non determina in capo a quest’ultimo, alcun obbligo indeclinabile di ricevere gli atti destinati al proprio assistito. L’elezione di domicilio, infatti, non costituisce un “atto di imperio”, cui il soggetto prescelto è obbligato a sottostare, bensì una “dichiarazione ricettizia di volontà” fondata su un rapporto fiduciario bilaterale e, quindi, sull’assenso del domiciliatario ad assumere e svolgere tale ruolo. Come afferma un precedente analogo di altra Sezione della Suprema Corte, tale rapporto “è destinato a venire meno se anche uno dei due termini ritira la fiducia: l’imputato con la revoca dell’elezione ovvero il destinatario con il rifiuto della ricezione dell’atto” (Cass. pen., sez. IV, sent. 31658, 11.08.2010).”
Nella giurisprudenza di merito, invece, si registrano diverse aperture che non solo legittimano l’estensione dell’istituto del rifiuto della elezione di domicilio alla fattispecie della difesa d’ufficio ma dispongono, all’esito, che il rifiuto della elezione di domicilio presso il difensore di ufficio da parte del patrono debba condurre a disporre la rinotifica dell’atto nelle forme ordinarie di cui all’art. 157 e, se del caso, 159 c.p.p..
In ogni caso la peculiarità della elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio è ora devoluta alla Corte Costituzionale con ordinanza del Tribunale di Asti a firma dr. Corato dell’11 novembre 2015 la quale, prendendo le mosse dal principio della presunzione di conoscenza del procedimento in caso di elezione di domicilio di cui all’art 420 bis c.p.p.:
RIMETTE gli atti causa alla Corte Costituzionale affinché la stessa voglia esaminare la costituzionalità dell’art.161 e 163 c.p.p. nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell’atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell’ipotesi di lezione di domicilio presso il difensore d’ufficio e alla stregua dei parametri di cui agli artt. 2,3,21,24,11 e 117 Cost., 14 Patto Internazionale sui diritti civili e politici, 6 CEDU nei termini indicati ed argomentati nella parte motiva.
Se la prassi operata dalla PG di far elegge il domicilio presso il difensore d’ufficio poteva essersi ingenerata e diffusa per garantire il più snello funzionamento dei procedimenti a carico di persone straniere o comunque senza fissa dimora (sic!), la giurisprudenza che si è evoluta, sino a giungere alla questione di costituzionalità, va invece verso il principio che vede travolto il processo “in assenza”, quando la notifica si sia perfezionata presso difensore d’ufficio in qualità di “domiciliatario”.
(ex multis CORTE CASS., SEZ. I PENALE - SENTENZA 4 gennaio 2012, n.24 L'elezione di domicilio effettuata presso il difensore di fiducia o presso il difensore d'ufficio non presuppone l'esistenza di un identico rapporto fiduciario, atteso che l'istituto in genere costituisce un atto unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall'accettazione del domiciliatario (nel caso di specie la Corte di Appello non poteva presumere l'esistenza di un rapporto fiduciario tra l'imputato e il difensore d'ufficio e, con esso, la conoscenza del processo solo sulla base della mera elezione di domicilio effettuata in fase di convalida di arresto).
In conclusione si ritiene che dovrebbe cessare la prassi di invitare/consentire l’elezione del domicilio presso il difensore d’ufficio e che comunque lo stesso, qualora si ritrovi domiciliatario suo malgrado, sia nel pieno diritto di rifiutare la notifica dell’atto.
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riferimento id:44473Ti ringrazio.
Quindi, in caso di rifiuto del difensore d'ufficio è corretto scrivere che le notifiche avverranno nelle forme ordinarie di cui all’art. 157 e, se del caso, 159 c.p.p.....vero?
Penso proprio di si! :)
A meno che ci sia qualcos'altro che disconosco! ::)
ok, grazie mille
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