Salve. 1° domanda: la previsione dell'art. 20 della L.R. 27/1998 relativa all'uso occasionale di immobili a fini ricettivi "1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti privati deve essere comunicato, ai fini statistici, entro cinque giorni successivi al Comune competente per territorio" è da ritenersi ancora valida ossia non abrogata dalla L.R. 16/2017?
Quest'ultima non disciplina tale attività, inoltre all'art. 49 "Abrogazioni" comma 2 lett. b) 2. "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto al capo II recate:
b) nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).
2° domanda: Dato che non sono state ancora emanate le direttive di attuazione di cui all'articolo 24, ai sensi dell'art. 49 comma 3 lett. b) la L.R. 27/1998 non è stata ancora del tutto abrogata e pertanto ancora valida la previsione dell'art. 20 L.R. 27/1998 relativa all'uso occasionale di immobili a fini ricettivi?
" A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 24 sono integralmente abrogate:
b) la legge regionale n. 27 del 1988;
Le domande sono relative a tutti gli annunci che appaiono nei siti quali Airbnb, Booking.com etc dove sono pubblicizzati l'offerta di appartamenti privati. Per essi si applica la normativa degli affitti brevi locazioni turistiche e non invece la normativa sul turismo?
Grazie.
L'art. 20 della LR 27/1998 deve intendersi abrogato, per le locazioni turistiche occasionali nulla è dovuto nei confronti del comune
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