Incarico di posizione organizzativa attribuito ad un componente dell'organo politico
http://www.segretaricomunalivighenzi.it/incarico-di-posizione-organizzativa-attribuito-ad-un-componente-dellorgano-politico-nei-comuni-con-popolazione-inferiore-ai-5-000-abitanti
Possibile anche in caso di gestioni associate?
Quindi, se il Comune A (2.000 abitanti) gestisce l'Ufficio Tecnico in convenzione con il Comune B (2.400 abitanti), possibile nominare responsabile del servizio l'assessore del Comune A?
Ho letto pareri discordanti.
Grazie
Incarico di posizione organizzativa attribuito ad un componente dell'organo politico
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Possibile anche in caso di gestioni associate?
Quindi, se il Comune A (2.000 abitanti) gestisce l'Ufficio Tecnico in convenzione con il Comune B (2.400 abitanti), possibile nominare responsabile del servizio l'assessore del Comune A?
Ho letto pareri discordanti.
Grazie
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La gestione associata di funzioni può essere svolta convenzionalmente o "organizzativamente" in forma di UNIONE. L'unione è un ENTE LOCALE e quindi trova applicazione l'art. 53 nel senso che:
1) possono adottare regolamento
2) che preveda che i membri del proprio organo esecutivo (non assessore del Comune A o B)
3) siano incaricati di P.O.
*******************
[b]L. 23/12/2000, n. 388[/b]
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.
Articolo 53. (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
23. [color=red][b]Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti[/b][/color] fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. (Comma così modificato dall'art. 29, comma 4, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002.)
la Corte dei Conti sostiene non si possa in caso di gestioni associate:
Lombardia, deliberazione 513/2012/PAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=69-07/01/2013-SRCLOM
e
Lombardia, deliberazione 527/2012/PAR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=83-07/01/2013-SRCLOM
Può l'amministrazione individuata a capo della convenzione e al fine di limitare le spese di personale, individuare quale titolare della responsabilità di servizio il Sindaco e/o un assessore in osservanza dell’articolo 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n.388 tenuto conto che il singolo Comune ha meno di 5.000 abitanti anche se, con la convenzione, raggiunge una popolazione servita di oltre 5.000?
RISPOSTA
Con riferimento al terzo quesito, circa la concreta individuazione del responsabile del servizio nella persona del sindaco o di un assessore, l’amministrazione valorizza l’art. 53 comma 23 della legge 23 dicembre 2000, n.388 a tenore del quale: “gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
La Sezione ritiene assai dubbia la possibilità di estendere la portata applicativa della suddetta disposizione per individuare il responsabile del servizio fra i componenti dell’organo esecutivo in favore dell’amministrazione comunale posta a capofila della convenzione.
In primo luogo, si osserva che la disposizione presenta caratteri di eccezionalità rispetto al principio di separazione fra funzione d’indirizzo politico e funzione amministrativa; deroga ammessa in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell’ente locale (inferiore a 5.000 abitanti), non estensibile oltre i casi e i modi espressamente regolati.
In secondo luogo, si evidenzia che le funzioni convenzionate fra più comuni superano la soglia demografica prevista per legge, avendo l’amministrazione interpellante dichiarato che la popolazione servita supera i 5.000 abitanti.
Infine, si rileva che la disposizione derogatoria implica un necessario collegamento con il territorio comunale amministrato, non potendosi ammettere che i rappresentanti dell’organo esecutivo di un comune possano essere responsabili di funzioni associate che servono un bacino di utenza di altro territorio comunale, mancando il necessario collegamento fra elettori ed eletti.
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La risposta non distingue il caso in cui la somma degli abitanti sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti