Data: 2018-04-05 15:43:38

Tizio brucia scarti verniciati di legna

Buongiorno,
arrivano segnalazioni che un tizio brucia scarti di legno verniciato

http://www.cronachemaceratesi.it/2013/11/18/allarme-inquinamento-il-sindaco-messi-non-bruciare-i-residui-di-legno-trattato/400972/

https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2013/11/attenzione-a-cosa-si-brucia-per-scaldarsi/

Si tratta di persona che vive in uno scantinato e che continua a farlo sebbene gli si sia intimato di smetterla.
Le sanzioni non servono... non le pagherà mai.

Come risolvere il problema?

Grazie

riferimento id:44464

Data: 2018-04-06 06:28:33

Re:Tizio brucia scarti verniciati di legna


Buongiorno,
arrivano segnalazioni che un tizio brucia scarti di legno verniciato

http://www.cronachemaceratesi.it/2013/11/18/allarme-inquinamento-il-sindaco-messi-non-bruciare-i-residui-di-legno-trattato/400972/

https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2013/11/attenzione-a-cosa-si-brucia-per-scaldarsi/

Si tratta di persona che vive in uno scantinato e che continua a farlo sebbene gli si sia intimato di smetterla.
Le sanzioni non servono... non le pagherà mai.

Come risolvere il problema?

Grazie
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Se la situazione è "pericolosa" per quantità e qualità ma non tale da configurarsi quale combustione illecita di rifuti .... Fai ordinanza sindacale contingibile ed urgente e sequestra/sigilla area ...

Altrimenti senti magistrato

[b]D.Lgs. 03/04/2006, n. 152
Norme in materia ambientale.[/b]
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
ART. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) (1168) (1169)

In vigore dal 21 agosto 2014
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. (1170)
(1168) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. febbraio 2014, n. 6.

(1169) Nel presente articolo era stato aggiunto il comma 6-bis dall'art. 14, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 11 agosto 2014, n. 116).

(1170) Comma così modificato dall'art. 14, comma 8, lett. b-sexies), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

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