Buongiorno, vorrei richiamare il topic già svolto
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=41515.msg80184#msg80184
Segnalo la risoluzione 45548 del 25.01.2018 che chiarisce (richiamando precedente risoluzione 550441 del 19.12.2017) che il decreto SCIA 2 non ha comportato alcun trasferimento di competenza al rilascio del titolo, ma solo l’obbligo per l’interessato di rivolgersi al SUAP per l’inoltro della pratica (SCIA condizionata o autorizzazione con silenzio-assenso).
CONCORDIAMO con il contenuto della RISOLUZIONE con questa precisazione:
1) la figura del "responsabile del procedimento L. 241/1990) varia a seconda dell'Ente che riceve la comunicazione
2) non varia la "responsabilità sostanziale" e la titolarità dei controlli (che rimane sempre della Questura).
Questo vale in generale.
Ogni volta che il SUAP riceve una richiesta di permesso di costruire il responsabile del procedimento unico è il responsabile SUAP .... anche se la competenza primaria di verifica e controllo è dell'ufficio tecnico ... e così via per tutte le procedure SUAP.