Data: 2018-04-05 09:37:52

L’investigatore privato non può controllare il dipendente durante il lavoro

L’investigatore privato non può controllare il dipendente durante il lavoro

[img]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqVbo-Qw0tbS0i9O7_pQ_o5djaAHb1oWID3XHMf-uKb96C0z1t[/img]

[color=red][b]Corte di Cassazione - sezione Lavoro - sentenza n. 8373 del 4 aprile 2018[/b][/color]

[b]SENTENZA[/b]: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180404/snciv@sL0@a2018@n08373@tS.clean.pdf

riferimento id:44445

Data: 2018-04-05 16:49:03

Re:L’investigatore privato non può controllare il dipendente durante il lavoro

Io cambierei l’oggetto del post.
Mi pare che la Cassazione in questa sentenza abbia detto altro.

riferimento id:44445

Data: 2018-04-06 06:07:31

Re:L’investigatore privato non può controllare il dipendente durante il lavoro


Io cambierei l’oggetto del post.
Mi pare che la Cassazione in questa sentenza abbia detto altro.
[/quote]

Il titolo non è completamente fuori tema (purtroppo 100 caratteri impongono estrema sintesi).
In pratica la Cassazione ribadisce:
1) OK a investigatori privati
2) NO a controlli di investigatori per verificare il contenuto della prestazione lavorativa in orario di lavoro
3) OK a investigatori FUORI DAL LUOGO DI LAVORO per dimostrare che il soggetto non presta attività lavorativa.

Ecco i passaggi principali:

[b]
la disposizione dell'art. 2 dello Statuto dei lavoratori,
nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di
lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a
quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non
sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria
riservata dall'art. 3 dello Statuto direttamente al datore di lavoro e ai
suoi collaboratori e giustificano l'intervento in questione non solo per
l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il
contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi
che illeciti siano in corso di esecuzione (cfr. Cass. 14.2.2011 n.
3590); inoltre, il suddetto intervento deve limitarsi agli atti illeciti del
lavoratore non riconducibili al mero adempimento dell'obbligazione
(Cass. 7.6.2003 n. 9167).

nella fattispecie il convincimento della Corte
territoriale si è basato sull'esito di un'attività investigativa, oggetto
anche di prova testimoniale degli investigatori, rientrante nei poteri di
controllo datoriale, in quanto esercitata in luoghi pubblici, onde è
stato accertato, per 10 giorni, non solo il mancato rispetto dell'orario
giornaliero di lavoro ma anche che, in orario di lavoro, al di fuori
dell'ufficio, il XXXX non aveva svolto alcuna attività lavorativa. [/b]

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