Data: 2018-04-04 07:01:36

SANZIONI: il termine di conclusione non è perentorio (Cassazione 6965/2018)

[color=red][b]Cass. Civ., Sez. I, Ord., 20 marzo 2018, n. 6965[/b][/color]
"il termine previsto dall'art. 2, comma terzo, della legge n. 241 del 1990 (tanto nella sua originaria formulazione quanto in quella risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3, comma 6-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) è incompatibile con la disciplina dettata dalla legge n. 689 del 1981, la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr. Cass., Sez. II, 16/07/2010, n. 16764; Cass., Sez. lav., 20/06/2006, n. 14138; Cass., Sez. I, 12/06/2006, n. 13589).

[b]COMMENTO[/b]: http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/quotidiano_home.html#news=PKQT0000192982

[b]ORDINANZA[/b]: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180320/snciv@s10@a2018@n06965@tO.clean.pdf

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