l'UT propone l'emissione di provvedimento interdittivo con una nota indirizzata al suape, in tale proposta dice che la presente è da intendersi "ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90" e assegna 10 gg per eventuali osservazioni".
Secondo me deve fare prima la comunicazione 10bis della 241/90 indirizzandola al suape e all'interessato, poi dopo 10gg fa la proposta di atto interdittivo al suape che provvede entro 5gg. ???
l'UT propone l'emissione di provvedimento interdittivo con una nota indirizzata al suape, in tale proposta dice che la presente è da intendersi "ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90" e assegna 10 gg per eventuali osservazioni".
Secondo me deve fare prima la comunicazione 10bis della 241/90 indirizzandola al suape e all'interessato, poi dopo 10gg fa la proposta di atto interdittivo al suape che provvede entro 5gg. ???
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Mi sa che ci sia della confusione.
L'art. 10 bis trova applicazione ESCLUSIVAMENTE ai procedimenti AD ISTANZA DI PARTE (Tizio fa domanda di permesso di costruire e se non accoglibile si fa prima 10 bis e poi eventuale diniego).
Il 10 bis NON TROVA APPLICAZIONE ALCUNA nei procedimenti di secondo grado (sanzionatori, interdittivi ecc...) .... in questi casi:
1) se si interviene nei 30/60 giorni a seguito di SCIA si procede con comma 3 dell'art. 19 L. 241/1990 (senza avvio procedimento)
2) DOPO si fa AVVIO DEL PROCEDIMENTO assegnando un termine congruo per scritti e memorie
Sì sono d'accordo anch'io mi sono posto lo stresso problema, però lo prevede l'art. 35 della LR 24/2016 e l'art. 10.2.3 delle direttive in materia di SUAPE.
Di conseguenza se le direttive risultano contrarie alla Legge dobbiamo disattenderle? come ci comportiamo?