buongiorno
a seguito dell'introduzione dell'art.87bis del D. lgs. 259/2003 chi installa tecnologia UMTS su infrastrutture esistenti va in DIA ad efficacia differita (30 gg) anche se la potenza è superiore a 20 Watt.
abbiamo un caso di questo tipo rispetto al quale sia l'istruttoria di ARPAT che l'istruttoria dell'Ufficio Edilizia sono favorevoli ma con prescrizioni, ma ci sono state trasmesse oltre il termine dei 30gg.
In che forma procedere al rilascio del parere, come Parere SUAP, comunicazione di conclusione del procedimento, e che forza hanno le prescrizioni definite da ARPAT visto che è stato superato il termine dei 30 gg?
Grazie
...io manderei tutto in SCIA!!!!!!!!!!!!!!
Non sono d’accordo a qualificare la DIA di cui all’art.87 bis del D.lgs 01/08/2003 n. 259, come DIA ad efficacia differita; secondo me si tratta di DIA immediatamente efficace che può divenire successivamente inefficace se, nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione, il Comune interessato non comunica un provvedimento di diniego, o se nel medesimo termine l’A.R.P.A.T. non comunica un proprio parere negativo.
Nel caso proposto la DIA presentata ha mantenuto la propria efficacia in quanto entro il termine di trenta giorni non è pervenuto alcun provvedimento negativo da parte del Comune e neanche vi è stato alcun parere negativo da parte di ARPAT; inoltre si può dire che detta efficacia sia stata “confermata” dai pareri favorevoli dell’Ufficio Edilizia Privata e dell’ARPAT, anche se tardivi ed anche se recanti alcune prescrizioni.
Secondo me nel caso in esame, le prescrizioni impartite devono considerarsi efficaci e devono essere comunicate dal SUAP all’interessato.
Si deve infine dire che la DIA di cui all’art. 87 bis del D.lgs 59 cit. deve essere considerata come SCIA, secondo quanto dispone l’art.49, comma 4 ter del D.L. 31/05/2010 n. 78 (conv. in L. 30/07/2010 n. 122); detto comma 4 ter infatti prevede che le espressioni segnalazione certificata di inizio attività e Scia sostituiscono, rispettivamente, quelle di dichiarazione di inizio attività e Dia, ovunque ricorrano, e che la nuova disciplina della SCIA di cui al nuovo art. 19 della L. 241/90 si sostituisce direttamente a quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale dalla data di entrata in vigore della L. 122 cit.
Di conseguenza nella SCIA di cui all’art 87 bis del D.lgs 259/2003, non si avrà più un termine di trenta giorni, ma di sessanta giorni e si avrà l’adozione di provvedimenti inibitori se entro detto ultimo termine l’ARPAT od il Comune si pronunciano negativamente.
grazie,
ma in che forma comunico l'esito delle istruttorie al richiedente? come conclusione del procedimento?
Le prescrizioni di ARPAT sono richieste di adempimenti che l'interessato deve fare perchè il parere resti favorevole, è sufficiente comunicarle all'interessato?
elisa
Si, direi che una comunicazione di conclusione del procedimento possa andare, anche se non prevista da alcuna norma; riguardo alle prescrizioni, sarebbe opportuno farsi presentare dall'interessato una comunicazione che esse sono state adempiute.
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