[size=14pt]Toscana - L.R. 12/2018 su agricoltura e produttori agricoli locali[/size]
[img width=300 height=200]http://www.adnkronos.com/rf/image_size_400x300/Pub/AdnKronos/Assets/Immagini/Redazionale/lavoro/Sedi/vigna_montepulciano.jpg[/img]
[color=red][b]LEGGE REGIONALE 21 marzo 2018, n. 12
Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.
[/b][/color]
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Preambolo
Art. 1 - Obiettivi
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Avvio dell’attività
Art. 4 - Prodotti
Art. 5 - Requisiti dei locali
Art. 6 - Locale polifunzionale
Art. 7 - Autocontrollo
Art. 8 - Regolamento di attuazione
Art. 9 - Sanzioni
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, lettere c) e n), dello Statuto;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fi ssa procedure nel campo della sicurezza
alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene
dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce
norme specifi che in materia d’igiene per gli alimenti di
origine animale;
Visto il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione,
del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici
applicabili ai prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190
(Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fi ssa
procedure nel settore della sicurezza alimentare);
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli
in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore);
Visto l’accordo 29 aprile 2010 (Accordo tra il Governo,
le regioni e province autonome relativo a “Linee
guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti
alimentari”);
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R
(Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n.
852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme
specifi che in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale);
Considerato quanto segue:
1. L’agricoltura su piccola scala è un’agricoltura di
basso impatto ambientale in quanto prevede colture diversifi
cate, l’impiego ridotto della chimica e dei pesticidi,
la costante riduzione del consumo di petrolio, la
commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti
con i consumatori;
2. L’agricoltura di dimensione contadina contribuisce
inoltre alla difesa della campagna, delle zone montane
altrimenti abbandonate, al mantenimento della biodiversità
e degli equilibri idrogeologici in zone marginali
e alla valorizzazione del paesaggio agricolo nel suo complesso,
che costituisce una risorsa inestimabile per il territorio
toscano;
3. L’agricoltura italiana e quella toscana in particolare
sono ampiamente caratterizzate dalla presenza di aziende
di piccole dimensioni che contribuiscono in maniera
rilevante al valore complessivo della produzione agricola
nazionale;
4. Da tempo si avverte pertanto la necessità di una
legge che salvaguardi i piccoli sistemi produttivi consolidati
da tradizioni locali, tipici della realtà toscana, e
che permetta agli agricoltori e alle aziende agricole di
lavorare, trasformare e confezionare i prodotti di loro
esclusiva produzione nella propria abitazione o nei locali
dell’azienda o in apposito locale polifunzionale;
5. Nel rispetto del principio stabilito dal “pacchetto
igiene”, secondo cui la responsabilità della sicurezza alimentare
spetta in primo luogo all’operatore, si prevede
l’emanazione da parte della Giunta regionale di linee
guida per le modalità di effettuazione dell’autocontrollo;
6. Per l’individuazione dei requisiti strutturali e igienici
dei locali si prevede l’emanazione di un regolamento;
Approva la presente legge
Art. 1
Obiettivi
1. Al fi ne di sostenere e preservare le piccole produzioni
agricole locali, la presente legge detta disposizioni
dirette ad[b] agevolare la lavorazione, la trasformazione
ed il confezionamento dei prodotti di cui all’articolo 4,
destinati alla degustazione effettuata presso l’azienda
e alla vendita diretta al consumatore fi nale nel mercato
locale, identifi cato nel territorio della provincia in cui insiste
l’azienda e nel territorio delle province contermini.[/b]
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte[b] in osservanza
della normativa in materia di igiene e sicurezza degli
alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 178/2002[/b] del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare e fi ssa procedure nel
campo della [b]sicurezza alimentare, del regolamento (CE)
n. 852/2004 [/b]del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e [b]del
regolamento (CE) n. 853/2004[/b] del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme
specifi che in materia d’igiene per gli alimenti di origine
animale.
Art. 2
Destinatari
1. I destinatari degli interventi previsti dalla presente
legge sono:
[b]a) imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del
codice civile;
b) coltivatori diretti di cui all’articolo 2083 c.c.;
c) cooperative agricole che utilizzano esclusivamente
il lavoro dei propri soci lavoratori.[/b]
Art. 3
Avvio dell’attività
1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento
dei prodotti di cui all’articolo 4, sono soggette
a [color=red][b]notifi ca sanitaria [/b][/color]ai sensi dell’articolo 11 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento
di attuazione del regolamento “CE” n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
sull’igiene dei prodotti alimentari e del regolamento “CE”
n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
29 aprile 2004 che stabilisce norme specifi che in materia
di igiene per gli alimenti di origine animale), [b]da presentare
allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del
comune in cui ha sede legale l’impresa.[/b]
2. L’esercizio dell’attività di vendita diretta dei prodotti
agricoli si svolge [b]nel rispetto della disciplina di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.
228 [/b](Orientamento e modernizzazione del settore agri colo,
a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).
Art. 4
Prodotti
[b]1. Sono consentiti la lavorazione, la trasformazione
ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva
produzione aziendale.
2. Sono ammessi prodotti extra aziendali tradizionalmente
usati a fi ni conservativi: sale, zucchero, olio, aceto
e similari.[/b]
Art. 5
Requisiti dei locali
1. Le attività di lavorazione, trasformazione e confezionamento
dei prodotti di cui all’articolo 4[b] sono svolte
presso i locali della propria azienda o abitazione.[/b]
2. I requisiti edilizi dei locali destinati alle lavorazioni,
trasformazioni e confezionamento sono[b] quelli previsti per
gli edifi ci ad uso residenziale [/b]del comune in cui ha sede
l’impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di
ruralità degli edifi ci.
3. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali
e delle attrezzature, compresi quelli per il locale
polifunzionale di cui all’articolo 6, [b]sono specifi cati con
il regolamento di cui all’articolo 8[/b], nel rispetto della normativa
statale e regionale in materia di igiene e si curezza
degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di fl essibilità
di cui ai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.
4. La destinazione di un locale alle attività di cui al
comma 1 [b]non determina la necessità di un cambiamento
di destinazione d’uso dello stesso.[/b]
5. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento
dei prodotti di cui all’articolo 4, può essere
utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata
delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte dal regolamento
di cui all’articolo 8 e purché le lavorazioni e le
trasformazioni avvengano in maniera distinta dall’uso
domestico del locale.
Art. 6
Locale polifunzionale
1. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione
dei prodotti di cui all’articolo 4 [b]è consentito utilizzare
uno stesso locale[/b], subordinatamente alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
a) le attività sono effettuate in tempi diversi ed intervallate
da operazioni di pulizia e disinfezione, in
modo da evitare pericoli per gli alimenti, con particolare
riferimento alle contaminazioni crociate tra alimenti con
diverso profi lo microbiologico;
b) le tempistiche e le modalità di separazione sono
accuratamente descritte nel piano di autocontrollo di cui
all’articolo 7.
2. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti
agricoli diversi tra di loro; in tal caso esse sono effettuate
in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva,
adeguate operazioni di pulizia e disin fezione, atte
ad eliminare ogni possibile pericolo di contaminazione.
Art. 7
Autocontrollo
1. I soggetti che svolgono le attività di lavorazione,
trasformazione e confezionamento di cui alla presente
legge [b]sono tenuti all’autocontrollo secondo le modalità
previste dai regolamenti (CE) 852/2004 e 853/2004.[/b]
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, emana linee guida
relative alle procedure di autocontrollo.
Art. 8
Regolamento di attuazione
1. Con il regolamento di attuazione della presente
legge sono [b]defi niti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari
relativi alla lavorazione, trasformazione e con fezionamento,
nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti
(CE) 178/2002, 852/2004 e 853/2004.[/b]
2. Il regolamento di attuazione è emanato[b] entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.[/b]
Art. 9
Sanzioni
1. Chiunque non effettui la notifi ca di cui all’articolo
3, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa di
cui all’[b]articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193[/b] (Attuazione della direttiva 2004/41/
CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare
e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo
settore).
2. Chiunque non rispetti i requisiti strutturali ed
igienico-sanitari dei locali, defi niti nel regolamento di
cui all’articolo 8, è soggetto alla [b]sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
3.000,00[/b].
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Uffi ciale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Toscana.
ROSSI
Firenze, 21 marzo 2018
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 13.03.2018.
ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI
Proposte di legge del Consiglio regionale 17 giugno
2016, n. 99
Proponenti:
Consiglieri Fattori, Sarti
Proposta di legge del Consiglio regionale 22 giugno
2016, n. 100
Proponenti:
Consiglieri Spinelli, Marras,Anselmi, Mazzeo, Bugetti,
Bezzini, Nardini
Assegnata alla 2^ Commissione consiliare
Messaggio del testo unifi cato della Commissione in data
9 marzo 2018
Approvata in data 13 marzo 2018
Divenuta legge regionale 5/2018 (atti del Consiglio)
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/15211007/PARTE+I+n.+12+del+30.03.2018.pdf/295997be-904b-47de-ab72-70b3a55c2159