Data: 2018-03-28 12:56:39

Affidamento appalto e precedenti penali

Egregio dottore buongiorno.
Dobbiamo affidare un appalto per affissione  e defissione manifesti, importo € 14.000 per un anno.
Abbiamo fatto una procedura aperta.
Colui che ha offerto il prezzo migliore ha i seguenti precedenti penali:
1. decreto penale del GIP reso esecutivo il 27.11.2014. 1° reato attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso (accertato il 23.01.2014. Circostanza art. 256 co. 2 lett. a d.lgs. 152/2006. Recidiva: art. 99 comma 2. Ammenda: € 2.600,00. Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.
CARICHI PRENDENTI: NULLA
Secondo Lei possiamo affidare l'appalto?
Grazie

riferimento id:44344

Data: 2018-03-28 13:15:20

Re:Affidamento appalto e precedenti penali


Egregio dottore buongiorno.
Dobbiamo affidare un appalto per affissione  e defissione manifesti, importo € 14.000 per un anno.
Abbiamo fatto una procedura aperta.
Colui che ha offerto il prezzo migliore ha i seguenti precedenti penali:
1. decreto penale del GIP reso esecutivo il 27.11.2014. 1° reato attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso (accertato il 23.01.2014. Circostanza art. 256 co. 2 lett. a d.lgs. 152/2006. Recidiva: art. 99 comma 2. Ammenda: € 2.600,00. Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.
CARICHI PRENDENTI: NULLA
Secondo Lei possiamo affidare l'appalto?
Grazie
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Il soggetto nel modello ha DICHIARATO tale precedente?
Se non lo ha dichiarato allora si ha falsa dichiarazione e quindi ESCLUSIONE AUTOMATICA a prescindere dal carattere ostativo del reato.

Se il reato lo ha dichiarato allora si tratta di verificare l'art. 80 del dlgs 50/2016 il quale prevede come ostativo, per il dlgs 152/2006 il solo art. 260 (peraltro abrogato).
QUINDI sembra che non sussistano condizioni ostative.

********************

Art. 80. (Motivi di esclusione)

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
(si noti che sono interessate le società con "meno di quattro soci" quindi l'ambito è meno esteso rispetto all'art. 85, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 159 del 2011, che interessa le società con un numero di soci "pari o inferiore a quattro")

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