Data: 2018-03-27 22:09:19

Norma edilizia

Un seminterrato accatastato c6 è a norma se alto 2,20 metri? La costruzione risale al 1990.

riferimento id:44331

Data: 2018-03-28 07:00:19

Re:Norma edilizia


Un seminterrato accatastato c6 è a norma se alto 2,20 metri? La costruzione risale al 1990.
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Il dott. Chiarelli ha affrontato il tema della distinzione fra CATEGORIE CATASTALI e DESTINAZIONE D'USO:

[img width=300 height=161]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26804367_2033640270180778_7683577290277415594_n.jpg?oh=9e8ebba7022ab043b1bd71de83584390&oe=5AEBAFAB[/img]

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In estrema sintesi:
1) se l'altezza è 2,20 vuo, dire che l'immobile, a meno che non sia abusivo, è stato realizzato in base ad un TITOLO IDONEO (permesso di costruire, scia, condono ecc...)
2) quindi l'altezza non è un problema legato all'accatastamento
3) C/6 sono "Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)"
4) quindi l'utilizzo per uno degli scopri sopra indicati è compatibile con la classificazione catastale
5) ma devi controllare la destinazione d'uso edilizia se conforme all'uso che ne vuoi fare.

riferimento id:44331

Data: 2018-03-28 16:44:36

Re:Norma edilizia

I 2,20 sono secondo progetto quindi tutto a norma.
Mi viene da chiedere, ma se a seguito di lavori che non richiedono permessi, ad esempio la sostituzione della pavimentazione, se a seguito di un controllo risulta che l'altezza del nuovo pavimento fa risultare il locale di 2,15 m invece degli originali 2,20 m, una eventuale ordinanza di demolizione per questo lavoro comporterebbe la sola rimozione della nuova pavimentazione e quindi il ripristino allo stato precedente o la demolizione in toto della struttura?

riferimento id:44331

Data: 2018-03-29 11:59:48

Re:Norma edilizia


I 2,20 sono secondo progetto quindi tutto a norma.
Mi viene da chiedere, ma se a seguito di lavori che non richiedono permessi, ad esempio la sostituzione della pavimentazione, se a seguito di un controllo risulta che l'altezza del nuovo pavimento fa risultare il locale di 2,15 m invece degli originali 2,20 m, una eventuale ordinanza di demolizione per questo lavoro comporterebbe la sola rimozione della nuova pavimentazione e quindi il ripristino allo stato precedente o la demolizione in toto della struttura?
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Ovviamente dei soli 5 centimetri ... l'edificio ha un titolo e quindi non può essere fatto demolire ancorchè vi si possano realizzare ulteriori interventi abusivi.

riferimento id:44331

Data: 2018-03-29 13:28:30

Re:Norma edilizia

Il dubbio riguardo la mia ultima domanda è sorto con questo passaggio che lessi tempo fa:

...In tema di repressione degli abusi edilizi, nei casi di totale difformità dell'opera realizzata rispetto alla concessione rilasciata non può procedersi alla demolizione delle sole parti di fabbricato integranti le violazioni contestate ed accertate, poiché tale possibilità è prevista solo per gli interventi in parziale difformità o per ristrutturazioni abusive, mentre nelle ipotesi di totale difformità ogni conseguenza della sanzione resta a carico del responsabile, che deve, quindi, sopportare l'eventuale onere della demolizione esteso anche alla parte legittima dell'edificio.

Io ho fatto l'esempio di un problema di altezza a seguito di sostituzione della pavimentazione e che quindi può rientrare in una difformità parziale che può essere facilmente rimossa, ma se ad esempio si realizza un immobile con tre piani, di cui i primi due conformi al progetto, mentre il terzo piano completamente difforme e quindi con abusi non sanabili, dopo la chiusura dei lavori, se avviene un controllo con conseguente ordinanza di demolizione secondo quanto scritto sopra dovrebbe essere demolita anche la parte a legittima o mi sbaglio?

riferimento id:44331

Data: 2018-03-29 19:06:11

Re:Norma edilizia

Non sono sicuro di aver compreso bene il quesito.

riferimento id:44331

Data: 2018-03-29 21:51:43

Re:Norma edilizia


Non sono sicuro di aver compreso bene il quesito.
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Salve, le avevo scritto anche sotto un suo articolo sul web dove mi ha risposto. Provo a spiegare diversamente il quesito:
Se si ottiene concessione edilizia per la costruzione di un immobile (es. abitazione di tre piani) e il terzo piano, a differenza dei primi due, viene costruito in maniera troppo difforme dal progetto e quindi con abusi non sanabili, un'eventuale ordinanza di demolizione obbligherebbe alla demolizione dell'intero edificio e solo del terzo piano difforme dal progetto?
Il dubbio mi è sorto leggendo questo:
[u]...In tema di repressione degli abusi edilizi, nei casi di totale difformità dell'opera realizzata rispetto alla concessione rilasciata non può procedersi alla demolizione delle sole parti di fabbricato integranti le violazioni contestate ed accertate, poiché tale possibilità è prevista solo per gli interventi in parziale difformità o per ristrutturazioni abusive, mentre nelle ipotesi di totale difformità ogni conseguenza della sanzione resta a carico del responsabile, che deve, quindi, sopportare l'eventuale onere della demolizione esteso anche alla parte legittima dell'edificio.[/u]

riferimento id:44331

Data: 2018-03-30 16:49:06

Re:Norma edilizia

Ora ho capito meglio: qui lo spartiacque è se la difformità è di tipo totale o parziale.

L'aggiunta di un piano rispetto a quelli progettati è qualificabile totale difformità o no?
Non essendoci uno spartiacque preciso, si fa riferimento alle variazioni essenziali ex art. 32 del Testo Unico Edilizia:
[url=https://www.studiotecnicopagliai.it/dpr-3802001-testo-unico-in-materia-edilizia/]https://www.studiotecnicopagliai.it/dpr-3802001-testo-unico-in-materia-edilizia/[/url]
Nel caso di un piano in più, costruito contestualmente e in difformità ad un progetto approvato, direi che sia qualificabile come sostanzialmente diverso, ai sensi dei punti B, C e D delle stesse variazioni essenziali.

riferimento id:44331

Data: 2018-03-30 17:29:51

Re:Norma edilizia


Ora ho capito meglio: qui lo spartiacque è se la difformità è di tipo totale o parziale.

L'aggiunta di un piano rispetto a quelli progettati è qualificabile totale difformità o no?
Non essendoci uno spartiacque preciso, si fa riferimento alle variazioni essenziali ex art. 32 del Testo Unico Edilizia:
[url=https://www.studiotecnicopagliai.it/dpr-3802001-testo-unico-in-materia-edilizia/]https://www.studiotecnicopagliai.it/dpr-3802001-testo-unico-in-materia-edilizia/[/url]
Nel caso di un piano in più, costruito contestualmente e in difformità ad un progetto approvato, direi che sia qualificabile come sostanzialmente diverso, ai sensi dei punti B, C e D delle stesse variazioni essenziali.
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Quindi? In caso di difformità totale o comunque di variazioni essenziali la demolizione cosa comporta? Solo l'abbattimento del piano abusivo o anche della parte costruita secondo progetto?

riferimento id:44331
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