Nel caso in cui un fornitore del comune ha erroneamente emesso una fattura elettronica SENZA lo spilt payment deve emettere una nota di credito o di debito?
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Nel caso in cui un fornitore del comune ha erroneamente emesso una fattura elettronica SENZA lo spilt payment deve emettere una nota di credito o di debito?
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L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 7 novembre 2017, torna sulla disciplina della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), alla luce delle modifiche apportate all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972 dal Decreto legge n. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017.
Per tutte le fatture emesse dopo la pubblicazione della circolare in oggetto – dal 7 novembre 2017 - con erronea applicazione dell’Iva ordinaria o erronea indicazione della scissione dei pagamenti, [b]il fornitore dovrà procedere a “regolarizzare” tale comportamento con l’emissione di apposita nota di variazione ex art. 26, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 e l’emissione corretta di un nuovo documento contabile[/b].
Alternativamente, conclude la circolare 27/E/2017, si ritiene possibile l’emissione di un’unica nota di variazione che, facendo riferimento puntuale a tutte le fatture erroneamente emesse, le integri al fine di segnalare alla Pa o società acquirente il corretto trattamento da riservare all’imposta ivi indicata.
Se la PA ha pagato al fornitore una fattura comprensiva dell’Iva, e questa sia stata computata dal fornitore nella sua liquidazione periodica, non occorre effettuare alcuna variazione.
Queste le indicazioni "univoche" che si trovano sul tema
https://www.crowehorwath.net/uploadedfiles/it/insights/insight/split%20payment%20come%20regolarizzare%20le%20fatture%20irregolari.pdf
http://www.valuers.it/split-payment-niente-sanzioni-per-errori-formali/
https://www.edotto.com/articolo/split-payment-per-le-fatture-successive-al-1-luglio-correzione-errori
http://rispondipa.it/524/split-payment-e-note-di-credito