Impianti radioelettrici
Sono pervenute al SUAP nel mese di dicembre quattro istanze relative alla modifica delle caratteristiche costruttive di impianti radioelettrici a suo tempo già autorizzati, modifiche riguardanti il potenziamento in singola antenna superiore ai 20 Watt.
Le istanze sono state inviate utilizzando il Modello presente nel Portale SUAP, identico al modello “A” annesso al D.lgs. 259/2006, ovvero utilizzando la modulistica specifica per le attività soggette ad autorizzazione (art. 87 D.lgs 259/2006)
A seguito di quanto presentato questo SUAP ha comunicato l’avvio del procedimento alla società istante comunicando alla medesima 90 giorni quale termine per la conclusione del procedimento, fermo restando, in caso di mancata risposta dell’Ente entro detto termine, il formarsi del silenzio assenso.
Trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza la società istante ha presentato comunicazione di inizio lavori ritenendo formatosi il silenzio assenso sulle istanze presentate ai sensi dell’art.87-bis della legge 259/2006 (SCIA).
Questo SUAP ha dichiarato improcedibile la comunicazione di inizio lavori in quanto attività soggette al rilascio del titolo autorizzativo espresso, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs 259/2006, e non inquadrabili nella fattispecie prevista dall’art.87-bis ovvero non rientranti nell'istituto della SCIA stante la formulazione dell’art. 87-bis il quale recita "nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello “B” di cui all’allegato n. 13. " Pertanto dalla lettura della norma che richiama l’uso del Modello “B” (il quale dovrebbe essere utilizzato solo per impianti inferiori ai 20 watt come evidenziato direttamente nel Modello stesso) lascerebbe intendere che è soggetta alla SCIA la sola modifica delle caratteristiche trasmissive per impianti non superiori ai 20 watt per singola antenna. Diversamente l’art. 87 del D.lgs 259/2006 assoggetta ad autorizzazione sia l’installazione e sia la modifica della caratteristiche trasmissive superiori ai 20 watt.
La società istante, invece, ritiene che sia applicabile alla fattispecie l’art. 87-bis, pur avendo presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione, in quanto detto articolo al suo interno, non sembra fare alcun riferimento alla potenza degli impianti se non per il fatto che tale articolo rinvia all’uso del Modello “B”.
Essendo la questione controversa la società istante ha comunicato che è sua intenzione ricorrere al TAR avverso la nota SUAP di improcedibilità, forte di una sentenza deal TAR Piemonte
N. 00580/2012 Reg. Prov.Coll. - N. 00180/2012 Reg.Ric. la quale sinteticamente ha affermato:
“ E’ agevole osservare che il legislatore, nell’ottica di semplificare le procedure finalizzate al completamento della rete di banda larga mobile, ha introdotto, relativamente ad alcune tipologie di impianti, la possibilità assentire gli impianti mediante denunzia di inizio attività indipendentemente dalla potenza sviluppata in antenna: la norma non istituisce, infatti, alcuna distinzione con riferimento agli impianti che sviluppano potenza inferiore o superiore ai 20 watt e si deve pertanto ritenere che il legislatore abbia inteso assentire a mezzo denunzia di inizio attività tutti gli impianti che utilizzano tecnologia UMTS o derivata nonché tutti gli impianti che si avvalgono di infrastrutture già esistenti.
E’ quindi erroneo l’assunto secondo il quale l’impianto oggetto del provvedimento impugnato sarebbe soggetto al regime autorizzatorio in quanto sviluppa una potenza superiore ai 20 watt in antenna”.
Chiedo pertanto di conoscere la vostra autorevole interpretazione e, se del caso, se esiste altra giurisprudenza di merito per la questione sopra esposta non nascondendo i miei dubbi anche sulla mia interpretazione.
saluti Maurizio
[color=red][b]HA RAGIONE[/b][/color] l'interessato nel sostenere che l'art. 87 bis riguardi anche le VARIAZIONI di impianti sopra i 20 watt. Se l'impianto è autorizzato OGNI VARIAZIONE va in scia
[b]HA TORTO [/b]l'interessato perchè ha presentato domanda di autorizzazione e non scia (NON SONO la stessa cosa) pretendendo di trattarla come tale.
SUGGERISCO di far ripresentare la SCIA con inizio contestuale dei lavori che va a sanare l'originaria domanda con EFFICACIA IMMEDIATA. In pratica dopo che ti presentano la SCIA possono riprendere subito i lavori ... te mandi agli enti ed archivi E TI EVITI INUTILE CONTENZIOSO!
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[b]Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259[/b]
[b]Art. 87. Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici[/b]
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.[color=red][b] Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. [/b][/color]Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.
(comma così modificato dall'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2016)
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 560, legge n. 266 del 2005)
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
(comma così modificato dall'art. 14, comma 2, legge n. 221 del 2012)
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
[b]9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.[/b]
(comma così modificato dall'art. 35, comma 5, legge n. 111 del 2011)
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
[b]Art. 87-bis. Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti[/b]
(articolo introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, legge n. 73 del 2010)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo,[b] è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato n. 13[/b]. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale o un parere negativo da parte dell’organismo competente di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti.
[b]Art. 87-ter. Variazioni non sostanziali degli impianti[/b]
(articolo introdotto dall'art. 6, comma 3, legge n. 164 del 2014)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi che hanno rilasciato i titoli.
Grazie era la soluzione da me suggerita ma l'impresa non ne vuole sapere
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Grazie era la soluzione da me suggerita ma l'impresa non ne vuole sapere
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Probabilmente il tecnico non vuole ammettere l'errore (veniale ... ma esistente) ..... siccome stiamo discutendo di aspetti SECONDARI (formali e non sostanziali), PRIMA di un eventuale ricorso .... si dice in Toscana "passerei da bischero", cioè gli farei ripresentare l'inizio lavori (anche senza scia) così da "sanare" e su quest'inizio lavori voi non fate niente e mettete agli atti inviando agli organi di controllo .... se non vogliono fare nemmeno l'inizio lavori .... PEGGIO PER LORO nel senso che rischiano che qualcuno gli contesti l'esecuzione di opere senza titolo .... tu fermati lì e non fare altro (semmai scrivigli dicendogli che possono lavorare ... così da smontare eventuali idee di ricorso").
Es: [color=red][b]La presente per comunicare che, riesaminata la situazione, la comunicazione di improcedibilità di inizio lavori deve intendersi revocata in quanto l'istanza di autorizzazione deve intendersi quale scia di variazione ai sensi dell'art. 87 bis.
Per la regolarizzazione Vi chiediamo dunque di presentare la corretta modulistica di variazione e inizio lavori con decorrenza retroattiva alla data del .... (data di presentazione dell'istanza).
La presente viene trasmessa anche ai competenti organi di vigilanza.
Saluti[/b][/color]