Buongiorno,
Se si annulla un provvedimento amministrativo in autotutela ... ma poi ci si accorge che si e' sbagliato ad annullarlo... si puo' revocare l'annullamento in autotutela
In caso affermativo entro quando?
Grazie
Buongiorno,
Se si annulla un provvedimento amministrativo in autotutela ... ma poi ci si accorge che si e' sbagliato ad annullarlo... si puo' revocare l'annullamento in autotutela
In caso affermativo entro quando?
Grazie
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CRONISTORIA:
L'ente PIPPO adotta un provvedimento di promo grado ALFA (sia esso autorizzazione, permesso, nulla-osta ecc...).
Dopo si accorge che è illegittimo e che vi sono i presupposti per l'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA (art. 21 nonies L. 241/1990 - Annullamento d'ufficio). Procede con avvio del procedimento ed adotta l'atto BETA (procedimento di secondo grado).
A seguire emerge che anche il procedimento o provvedimento BETA erano VIZIATI (potrebbe essere per vizi propri del procedimento, per vizi propri dell'atto finale o perchè si riconosce che il provvedimento ALFA era legittimo). Ebbene, anche in questo caso è applicabile l'art. 21 nonies e quindi si procederà con AVVIO DEL PROCEDIMENTO diretto all'annullamento d'ufficio del provvedimento BETA che porterà al provvedimento GAMMA.
[i]Ciò è replicabile teoricamente all'infinito .... ma ovviamente alla EPSILON vi rinchiudono tutti!!!!!!!!!!!![/i]
Resta inteso che più vai avanti e più devi MOTIVARE BENE sui vizi riscontrati, sull'assenza di interessi, diritti, aspettative sia degli interessati che dei controinteressati.
FACCIO UN ESEMPIO:
Tizio manda un esposto sostenendo che ALFA (permesso di costruire a favore di Caio) è illegittimo.
Il Comune annulla il PdC di Caio ....
Ma poi decide di annullare l'annullamento .... in questo caso occorre motivare bene:
1) sulla legittimità originaria del PdC
2) sui visti dell'annullamento
3) sul mancato affidamento di Tizio verso l'atto annullato
OVVIAMENTE tutti gli atti vanno inviati a tutti, interessati, controinteressati ecc...
**************
[b]Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 21-nonies. (Annullamento d'ufficio)[/b]
(si veda anche l'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004)
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
(comma modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-quater), legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)