Un PRODUTTORE DIRETTO di prodotto AGRO FRUTTICOLI (in possesso di - SCIA per vicinato in altri locali e - Notifica sanitaria se nel campo alimentare) ritiene di poter esercitare il commercio in forma itinerante vendendo al dettaglio prodotti provenienti in misura PREVALENTE dalla sua azienda, senza quindi l'obbligo di emettere scontrino, .
Secondo l'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo:
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.
Un PRODUTTORE DIRETTO quindi non deve richiedere la Carta di Esercizio e neppure l'Abilitazione al commercio in forma itinerante ?
Un PRODUTTORE DIRETTO quindi non deve richiedere la Carta di Esercizio e neppure l'Abilitazione al commercio in forma itinerante ?
[color=red]OCCORRE DISTINGUERE:
1) IMPRENDITORE AGRICOLO PRINCIPALE (IAP) iscritto come tale in CCIAA gode delle "facilitazioni" del dlgs 228/2001 (art. 4) e presenta la COMUNICAZIONE di quel decreto con i requisiti e le condizioni di quel decreto (senza scia itinerante o carta di esercizio)
2) PRODUTTORE AGRICOLO che non ha i requisiti del dlgs 228 ... opera come COMMERCIANTE e quindi deve presentare scia per commercio aapp[/color]
Ci sono alcuni vincoli che devono essere rispettati perché l’attività di vendita di un produttore agricolo possa beneficiare delle agevolazioni autorizzative e fiscali della vendita diretta. Il D.Lgs 228/2001, art. 4, che pone le basi per tali agevolazioni, stabilisce infatti che: “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”
Premesso cio' un produttore diretto non iscritto nel registro delle imprese (sulla base della Visura camerale l'attiva risulta infatti cessata) che esercita commercio in forma itinerante e' da considerare alla stregua di un ambulante abusivo?
?? “Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114”
Ci sono alcuni vincoli che devono essere rispettati perché l’attività di vendita di un produttore agricolo possa beneficiare delle agevolazioni autorizzative e fiscali della vendita diretta. Il D.Lgs 228/2001, art. 4, che pone le basi per tali agevolazioni, stabilisce infatti che: “Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità”
Premesso cio' un produttore diretto non iscritto nel registro delle imprese (sulla base della Visura camerale l'attiva risulta infatti cessata) che esercita commercio in forma itinerante e' da considerare alla stregua di un ambulante abusivo?
?? “Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114”
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Certo, la mancanza dei requisiti del dlgs 228/2001 rende applicabile la disciplina ORDINARIA sia sotto il profilo procedurale (scia) che sotto quello sanzionatorio (dlgs 114/1998 e/o disciplina regionale).
Almeno in Lombardia non credo sia sufficiente una S.C.I.A. visto che la Giunta Regionale (D.G.R. 26 ottobre 2012 - n. IX/4345) ha ribadito che il commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione, escludendo la possibilità che l’atto autorizzativo possa essere sostituito da una S.C.I.A.