Data: 2018-03-23 14:19:23

Tassa annunci mortuari

Egregio dottore in molti comuni si conntinua a pagare la tassa "URGENTE" (€ 25,82) quando viene chiesta l'affissione di annunci e cordogli entro 48 ore.
In molti Comuni, hanno ovviato a tale tassa prevedendo degli spazi appositi dove la ditta di onoranze funebri va da sola ad affiggere i manifesti (e così non utilizzando il servizio afissioni del Comune non paga nulla).
Ora nel mio Comune era stata fatta un'ordinanza nella quale era previsto che anche per le plance messe dalla ditta di onoranze funebri  vicino all'abitazione del defunto (con manifesto sia di annuncio che di cordoglio "attaccato" dalla stessa ditta sulla plancia poi appoggiata al muro dell'abitazione) bisogna pagare ugualmente la tassa di urgenza.
Secondo Lei è possibile modificare tale ordinanza consentendo, appunto ai titolari di agenzia funebre di fare tutto da soli (plance e manifesti solo vicino all'abitazione) senza fargli pagare tale tassa?
La normativa è un pò complicata e soggetta a varie interpretazioni.
Grazie 

riferimento id:44280

Data: 2018-03-23 19:54:49

Re:Tassa annunci mortuari


Egregio dottore in molti comuni si conntinua a pagare la tassa "URGENTE" (€ 25,82) quando viene chiesta l'affissione di annunci e cordogli entro 48 ore.
In molti Comuni, hanno ovviato a tale tassa prevedendo degli spazi appositi dove la ditta di onoranze funebri va da sola ad affiggere i manifesti (e così non utilizzando il servizio afissioni del Comune non paga nulla).
Ora nel mio Comune era stata fatta un'ordinanza nella quale era previsto che anche per le plance messe dalla ditta di onoranze funebri  vicino all'abitazione del defunto (con manifesto sia di annuncio che di cordoglio "attaccato" dalla stessa ditta sulla plancia poi appoggiata al muro dell'abitazione) bisogna pagare ugualmente la tassa di urgenza.
Secondo Lei è possibile modificare tale ordinanza consentendo, appunto ai titolari di agenzia funebre di fare tutto da soli (plance e manifesti solo vicino all'abitazione) senza fargli pagare tale tassa?
La normativa è un pò complicata e soggetta a varie interpretazioni.
Grazie
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Sull'agevolazione (riduzione del 50%) non vi sono grandi ostacoli.
Alcuni giudici hanno dato ragione a imprese funebri sulla esenzione: http://www.oltremagazine.com/site/index.html?id_articolo=2093

Alcuni Comuni hanno autorizzato espressamente le pompe funebri (http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/DF7B198D9FD136D8C1256689003509AA?opendocument) con relativa esenzione

http://www.funerali.org/attivita-funebre/i-diritti-fissi-sulle-affissioni-dei-manifesti-funebri-8414.html

riferimento id:44280

Data: 2018-05-15 11:39:13

Re:Tassa annunci mortuari

riapro il post.
Nel mio Comune c'è ordinanza sindacale sulle affissioni di manifestazioni di cordoglio - formato cm. 70X50 a ridosso dell'abitazione del defunto e su plance in legno e/o ferro messe a disposizione dai titolari di agenzie di onoranze funebri.
L'ordinanza è la  presente:

                                                                                IL SINDACO
PREMESSO -che con propria Ordinanza n. 21 del 30/04/2014, venivano impartite disposizioni per l’affissione di manifesti mortuari ( sia di annuncio che di cordoglio ) delle dimensioni di cm. 70 x 50, negli appositi spazi degli impianti predisposti sul territorio comunale;
-che la predetta affissione doveva avvenire solo ed esclusivamente per il tramite dell’Ufficio di Polizia Municipale deputato alla gestione di tale servizio;
CONSIDERATO -che numerose sono le lamentele per la mancata affissione di manifesti mortuari di cordoglio vicino l’abitazione del defunto, così come avviene in tutti gli altri comuni, in quanto i congiunti non vengono a conoscenza di chi si è associato al lutto per la perdita del loro caro;
-che molto spesso è impossibile soddisfare le richieste di affissione di manifesti funebri negli appositi spazi;
-che con Legge 27/12/2006, n.296 (Legge Finanziaria 2007), apportando modifiche al D.Lgs. 507/93, è venuta meno la disposizione che prescriveva ai comuni la riserva del 10% degli spazi totali ai fini dell’affissione di manifesti mortuari da parte dei titolari di Agenzie di Onoranze Funebri;
-di dover provvedere in merito e cioè consentire l’affissione di manifesti mortuari i di cordoglio vicino l’abitazione del defunto;
-in deroga a quanto previsto dall’art.18/1° comma del D.Lgs. 15/11/1993,n.507 ed art. 15/4° comma lett.c) ed f) del Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del25/071995 , con riferimento all’art. 8/2° comma lett.b) del citato Regolamento Comunale,

                                                                                                    O R D I N A

1)-E’ consentita l’affissione di manifesti funebri di cordoglio, delle dimensione di cm.70 x 50, vicino l’abitazione del defunto su plance in legno e/o ferro;
2)-L’affissione dei predetti manifesti funebri di cordoglio, sulle apposite plance di legno e/o ferro, messe a disposizione da parte dei titolari delle Agenzie Funebri dovrà avvenire, previo pagamento della relativa imposta, solo ed esclusivamente dall’Ufficio di Polizia Municipale che gestisce il servizio medesimo;
3)- Le plance in legno e/o ferro, poste a ridosso dell’abitazione del defunto da parte dei titolari delle Agenzie di Onoranze Funebri, non dovranno essere di pregiudizio per la circolazione pedonale ed autoveicolare.
4)-Le plance in legno e/o ferro, dovranno essere rimosse entro il termine prescritto dalla normativa in materia e cioè nel decimo giorno dall’avvenuta affissione;
5)-Eventuali danni a persone o cose, derivanti dall’allocazione delle citate plance in legno e/o ferro, saranno a carico solo dei titolari delle Agenzie di Onoranze Funebri.
       
                                                                                          AVVERTE
che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 – comma inserito dall’art.1-quater del D.L. 31/03/2003, n.50 ).
L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato dell’osservanza della presente Ordinanza e per l’irrogazione
delle sanzioni previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000.







riferimento id:44280

Data: 2018-05-15 11:44:37

Re:Tassa annunci mortuari

Questa l'ordinanza che l'amministrazione vorrebbe cambiare sulle seguenti motivazioni:
1. non è giusto chiedere il pagamento dell'imposta se provvede l'agenzia solo sulle plance davanti le abitazioni del defunti;;
2. non utilizzando il servizio affissioni comunale tale imposta non è dovuta.
Secondo Lei è sufficiente come motivazione per modificare l'ordinanza oppure mi suggerisce qualcos'altro?
Grazie

riferimento id:44280

Data: 2018-05-15 14:39:57

Re:Tassa annunci mortuari


Questa l'ordinanza che l'amministrazione vorrebbe cambiare sulle seguenti motivazioni:
1. non è giusto chiedere il pagamento dell'imposta se provvede l'agenzia solo sulle plance davanti le abitazioni del defunti;;
2. non utilizzando il servizio affissioni comunale tale imposta non è dovuta.
Secondo Lei è sufficiente come motivazione per modificare l'ordinanza oppure mi suggerisce qualcos'altro?
Grazie
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Va bene ... è motivazione ragionevole che puoi inserire

riferimento id:44280

Data: 2018-05-16 06:50:04

Re:Tassa annunci mortuari

Grazie.
Ancora un dubbio.
Negli annunci di cordoglio tipo ad esempio "LA DITTA X SI ASSOCIA AL DOLORE ...." affissi dalla ditta di onoranze funebri sulla plance vicino casa, secondo Voi, si potrebbe richiedere almeno la tassa sulla pubblicità?

riferimento id:44280

Data: 2018-05-17 07:50:08

Re:Tassa annunci mortuari


Grazie.
Ancora un dubbio.
Negli annunci di cordoglio tipo ad esempio "LA DITTA X SI ASSOCIA AL DOLORE ...." affissi dalla ditta di onoranze funebri sulla plance vicino casa, secondo Voi, si potrebbe richiedere almeno la tassa sulla pubblicità?
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Pur avendo una finalità di "vicinanza al cordoglio" lo scopo dell'annuncio è chiaramente commerciale (a meno che non sia defunto un dipendente della ditta stessa) e quindi soggiace all'imposta se non diversamente stabilito.

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