Egregio dottore, nel mio comune c'è un regolamento comunale passi carrabili un pò contraddittorio, a mio parere.
L'art. 2 prevede: [i]I locali e le aree che potranno essere oggetto di passi carrabili devono essere autorizzati urbanisticamente a tale uso ai sensi delle disposizioni di legge (PRG, Regolamento Edilizio Comunale - legge 122/1989[/i]
Il successivo art. 3 prevede: . . . A) [i]ACCESSI ESISTENTI: 1. Gli accessi esistente, benchè non autorizzati, saranno validi previo rilascio dell'atto autorizzatorio ed alle condizioni nello stesso riportate. A tal fine: 1. nel caso in cui non debbano essere eseguiti interventi di modifica della situazione esistente, nè sulla proprietà privata, nè sulla pubblica, è suficiente presentare istanza presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che procederà all'istruttoria ed al rilascio della relativa autorizzazione"[/i]
Ora presso il Comando si è presentata una persona, che vuole il passo carrabile e che di fato ha questa situazione:
1. esistenza di uno scivolo (realizzato in cemento) davanti ad un portone;
2. il fabbricato davanti al quale è stato realizzato lo scivolo ha destinazione urbanistica "locale commerciale" (ma da diversi anni non vi è alcuna attività all'interno dello stesso perchè "sfitto").
La persona, dichiarando di aver sempre parcheggiato i veicoli all'interno di tale locale, appellandosi a tale lettera A dice che essendo accesso preesistente, benchè non autorizzato, ha diritto al passo carrabile senza dover "trasformare" la destinazione del locale così come previsto dal precedente articolo 2.
Io ritengo, invece, che potrà essere autorizzato ad utilizzare lo scivole e al passo carrabile previa "trasformazione" della destinazione urbanistica del locale in box auto.
Secondo Lei come va intepretato tale regolamento considerato che, a mio parere, "cozza" con l'art. 22 CDS?
Grazie
Egregio dottore, nel mio comune c'è un regolamento comunale passi carrabili un pò contraddittorio, a mio parere.
L'art. 2 prevede: [i]I locali e le aree che potranno essere oggetto di passi carrabili devono essere autorizzati urbanisticamente a tale uso ai sensi delle disposizioni di legge (PRG, Regolamento Edilizio Comunale - legge 122/1989[/i]
Il successivo art. 3 prevede: . . . A) [i]ACCESSI ESISTENTI: 1. Gli accessi esistente, benchè non autorizzati, saranno validi previo rilascio dell'atto autorizzatorio ed alle condizioni nello stesso riportate. A tal fine: 1. nel caso in cui non debbano essere eseguiti interventi di modifica della situazione esistente, nè sulla proprietà privata, nè sulla pubblica, è suficiente presentare istanza presso l'Ufficio di Polizia Municipale, che procederà all'istruttoria ed al rilascio della relativa autorizzazione"[/i]
Ora presso il Comando si è presentata una persona, che vuole il passo carrabile e che di fato ha questa situazione:
1. esistenza di uno scivolo (realizzato in cemento) davanti ad un portone;
2. il fabbricato davanti al quale è stato realizzato lo scivolo ha destinazione urbanistica "locale commerciale" (ma da diversi anni non vi è alcuna attività all'interno dello stesso perchè "sfitto").
La persona, dichiarando di aver sempre parcheggiato i veicoli all'interno di tale locale, appellandosi a tale lettera A dice che essendo accesso preesistente, benchè non autorizzato, ha diritto al passo carrabile senza dover "trasformare" la destinazione del locale così come previsto dal precedente articolo 2.
Io ritengo, invece, che potrà essere autorizzato ad utilizzare lo scivole e al passo carrabile previa "trasformazione" della destinazione urbanistica del locale in box auto.
Secondo Lei come va intepretato tale regolamento considerato che, a mio parere, "cozza" con l'art. 22 CDS?
Grazie
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La questione è questa: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43868.0