Un aiutino per provare a capirci qualcosa in più...
Tra gli organi di polizia rientra anche la PL e dunque questo decreto è applicabile, ad esempio,anche ad ogni CNR ? Leggendo l'art.28, però mi sembra di aver capito che quando il trattamento riguarda la comunicazione all'AG per esigenze di procedimento penale, la tutela della persona è garantita nelle forme già previste per ciascuno dei procedimenti ...quindi??
Poi l'art.30 mi sembra che abbia rimandato nel tempo (5/8 anni) l'attuazione del decreto nei casi in cui gli strumenti in dotazione agli organi di polizia non consentano già l'archiviazione automatica dei dati al raggiungimento del termine fissato dal secreto stesso e l'art.31 scrive che dall'attuazione delle disposizioni non devono insorgere nuovi oneri a carico della finanza pubblica...ma come può il Comune a far conciliare i due articoli se deve dotarsi di strumenti diversi a quelli già in uso, sicuramente più moderni e completi??
???
Un aiutino per provare a capirci qualcosa in più...
Tra gli organi di polizia rientra anche la PL e dunque questo decreto è applicabile, ad esempio,anche ad ogni CNR ? Leggendo l'art.28, però mi sembra di aver capito che quando il trattamento riguarda la comunicazione all'AG per esigenze di procedimento penale, la tutela della persona è garantita nelle forme già previste per ciascuno dei procedimenti ...quindi??
Poi l'art.30 mi sembra che abbia rimandato nel tempo (5/8 anni) l'attuazione del decreto nei casi in cui gli strumenti in dotazione agli organi di polizia non consentano già l'archiviazione automatica dei dati al raggiungimento del termine fissato dal secreto stesso e l'art.31 scrive che dall'attuazione delle disposizioni non devono insorgere nuovi oneri a carico della finanza pubblica...ma come può il Comune a far conciliare i due articoli se deve dotarsi di strumenti diversi a quelli già in uso, sicuramente più moderni e completi??
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[color=red][b]NON SI APPLICA ALLA POLIZIA LOCALE[/b][/color]
Per punti:
1) Il DPR fa riferimento espresso all'art. 53 del Dlgs 196/2003 che riguarda il "trattamento di dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di polizia"
2) la Polizia locale NON fa parte della definizione tecnica di "forze di polizia" (art. 3 L. 07/03/1986, n. 65). Ciò è confermato anche dalla richiesta di alcuni deputati di portare avanti un progetto di legge per l'equiparazione (http://www.polizialocale.com/2016/01/08/nuova-proposta-di-legge-equiparare-polizia-locale-e-forze-di-polizia/), poi mai approvato.
3) anche i primi commentatori del DPR hanno segnalato ogni omissione al ruolo della POLIZIA LOCALE (http://www.dirittoegiustizia.it/news/16/0000088409/Polizia_locale_in_cerca_d_autore_per_il_trattamento_dei_dati.html)
4) Ma la risposta decisiva viene dal GARANTE PRIVACY che nel "Parere su uno schema di d.P.R. ai sensi dell'art. 57 del Codice, in tema di modalità attuative dei principi di protezione dei dati personali relativamente ai trattamenti effettuati per finalità di polizia da Organi, Uffici e Comandi di polizia - 2 marzo 2017" (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6197365) in cui dice " Lo schema di d.P.R., quindi, non si applica direttamente ai trattamenti effettuati, ad esempio, dalle Prefetture, dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane, ecc., difettando per essi l'attributo "di polizia" né alla polizia municipale, cui l'articolo 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, recante «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale», attribuisce il compito istituzionale di «svolgere funzioni di polizia locale». Tale "funzione di polizia locale", prosegue la relazione illustrativa, in base alle disposizioni legislative (art. 159, d.lgs. 112 del 1998) e costituzionali (art. 117, comma 1, lett. h, Cost.) e anche alle indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale, sarebbe riconducibile ad attività meramente amministrative, finalizzate ad assicurare l'osservanza di norme pubblicistiche collocate in materie di competenza regionale (sanità, turismo, ecc.). La "polizia amministrativa locale" (polizia sanitaria, polizia urbanistica, ecc.), quindi, si esplica con lo svolgimento di attività non assimilabili affatto al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza in senso stretto e di prevenzione dei reati, la quale, al contrario, contraddistingue l'attività delle forze di polizia (ex articolo 16 della legge n. 121 del 1981), svolta sotto la guida del Ministero dell'interno".
5) Il regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative.
Siete preziosissimi, molte grazie.
In effetti avevo dimenticato che per il legislatore la PL è Forza di Polizia solo a seconda dei bisogni e dei servizi che necessitano sul momento...scusate lo sfogo ;)
Ancora grazie