Data: 2018-03-22 10:24:56

BIOLOGICO - nuove norme del Dlgs 20/2018

BIOLOGICO - nuove norme del Dlgs 20/2018

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[b]DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20

Disposizioni di armonizzazione e  razionalizzazione  della  normativa
sui controlli in materia  di  produzione  agricola  e  agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  lett.  g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2  della
legge 12 agosto 2016, n. 170. (18G00045)
(GU n.67 del 21-3-2018)
  Vigente al: 22-3-2018  [/b]

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116,  recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia    scolastica    e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo  delle  imprese,  il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1;
  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori    disposizioni    in    materia    di    semplificazione,
razionalizzazione  e  competitivita'  dei  settori  agricolo  e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e,  in
particolare, gli articoli 5 e 7;
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015,  e,  in
particolare, l'articolo 2;
  Visto l'articolo 1, comma 1047, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296;
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche,
e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a);
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale;
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento  europeo,  del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della  legislazione
sugli alimenti  e  sui  mangimi,  delle  norme  sulla  salute  e  sul
benessere degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n.  1069/2009,  (CE)  n.  1107/2009,
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,  (UE)  n.  2016/429  e  (UE)  n.
2016/2031 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del Consiglio e la decisione  n.  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91;
  Visto il regolamento (CE) n.  889/2008  della  Commissione,  del  5
settembre 2008, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio  del  28  giugno  2007  relativo  alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici,  per
quanto  riguarda  la  produzione  biologica,  l'etichettatura  e  i
controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008  della  Commissione,  dell'8
dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n.  834/2007  del  Consiglio,  per  quanto  riguarda  il  regime  di
importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia  di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  220,  recante
attuazione degli articoli 8 e 9 del  regolamento  n.  2092/91/CEE  in
materia  di  produzione  agricola  e  ed  agroalimentare  con  metodo
biologico;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge
finanziaria 2000 e, in particolare, l'articolo 59;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  26
ottobre 2017;
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari e della  Commissione  parlamentare
per la semplificazione;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
  Acquisiti  i  pareri  definitivi  delle  competenti  Commissioni
parlamentari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 2018;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

                      Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato  decreto,
in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea,  contiene  i
principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione
e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione  delle
attivita'  di  produzione,  trasformazione,  commercializzazione,
importazione di prodotti ottenuti secondo il  metodo  di  agricoltura
biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce  testo
unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo
5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  2. Restano ferme le  competenze  delle  regioni  e  delle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito  dei  rispettivi
territori, per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche  e
amministrative in materia di produzione  agricola,  agroalimentare  e
dell'acquacoltura, effettuata con il metodo biologico.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si  applicano  le  definizioni  di
«biologico», «operatore» e «conversione» di cui al  regolamento  (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007,  nonche'  le  seguenti
definizioni:
    a) regolamento: regolamento (CE) n. 834/2007 del  Consiglio,  del
28  giugno  2007,  relativo  alla    produzione    biologica    e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  regolamento
(CEE) n. 2092/91;
    b) Ministero: Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali;
    c) Dipartimento:  Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    d) organismo di controllo: ente terzo indipendente  che  effettua
ispezioni  e  certificazioni  sulle  attivita'  di  produzione,
trasformazione,  commercializzazione  e  importazione  di  prodotti
ottenuti secondo il metodo  di  agricoltura  biologica  conformemente
alle disposizioni del regolamento e del presente decreto;
    e) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di
controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento;
    f)  controllo:  attivita'  finalizzata  a  verificare  che  gli
operatori operino in conformita'  alle  disposizioni  previste  dalla
normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.
                              Art. 3

                        Sistema di controllo

  1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione  dei
controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai  sensi
dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera n), del regolamento,  fatte
salve  le  competenze  del  Ministero  della  salute  e  delle  altre
autorita'  competenti  in  materia  di  controlli  sanitari  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  193,  e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione  in
libera  pratica  dei  prodotti  biologici  importati  ai  sensi
dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
  2.  Il  Ministero  delega  i  compiti  di  controllo,  ai  sensi
dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, ad uno  o
piu' organismi di controllo, che, a tal fine, presentano  istanza  di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
  3. Il Ministero  e'  l'autorita'  responsabile  dell'autorizzazione
degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4,
lettera b),  secondo  periodo,  del  regolamento.  Restano  ferme  le
competenze delle regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano.
  4. Il Ministero, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano, nell'ambito del territorio di propria  competenza,  sono  le
autorita' responsabili della vigilanza sugli organismi di  controllo,
ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo  periodo,
del regolamento. Il Ministero e le regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano esercitano  la  vigilanza  in  coordinamento  fra
loro.
  5. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e  4  mediante
il Dipartimento.
  6. La vigilanza sugli organismi di controllo e' esercitata  secondo
le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 889/2008  ed  e'  volta
alla verifica del  mantenimento  dei  requisiti  degli  organismi  di
controllo,  dell'efficacia  e  dell'efficienza  delle  procedure  di
controllo, dell'imparzialita' e del comportamento non discriminatorio
per  l'accesso  degli  operatori  nel  sistema  e  alla  corretta
applicazione    delle    disposizioni    impartite    al    momento
dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard.
  7. Restano ferme le competenze del Ministero, delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia  di  vigilanza  e
controllo e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
Carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.
  8.  Per  garantire  la  razionalizzazione  e  l'efficacia  dello
svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di  controllo,  i  soggetti
istituzionalmente  competenti  ai  sensi  del  presente  articolo
assicurano  il  coordinamento  e  la  cooperazione  dell'attivita'
medesima, mediante la  sottoscrizione  di  accordi  e  protocolli  di
intesa che prevedano procedure di  condivisione  delle  informazioni,
mediante l'utilizzo delle banche dati a disposizione  del  Ministero,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, e dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
                              Art. 4

                      Organismi di controllo

  1. Al fine di svolgere i compiti di  organismo  di  controllo,  gli
enti accreditati alla norma UNI CEI EN  17065/2012,  ai  sensi  della
normativa  europea  e  nazionale  vigente,  presentano  istanza  di
autorizzazione al Ministero sulla base di  un  modello  di  richiesta
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  L'istanza
contiene la descrizione  dettagliata  della  procedura  di  controllo
standard che l'organismo intende seguire, sulla  base  dei  requisiti
minimi fissati nell'allegato 1, le misure di controllo  e  le  misure
precauzionali che  l'organismo  di  controllo  intende  imporre  agli
operatori soggetti al suo controllo, nonche' l'impegno dell'organismo
di controllo ad applicare in caso di accertamento  di  irregolarita',
infrazioni e inosservanze, le  misure  di  cui  al  decreto  previsto
dall'articolo 5,  comma  11,  ed  il  tariffario  da  applicare  agli
operatori.
  2. L'autorizzazione  e'  subordinata,  oltre  che  all'accertamento
della regolarita' e completezza  della  domanda,  alla  verifica  del
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  regolamento  per  esercitare
l'attivita' di controllo e di quelli indicati al comma 6.
  3.  L'autorizzazione  contiene  la  descrizione  dei  compiti  che
l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni alle quali
puo' svolgerli, ed e' rilasciata dal Ministero  entro  trenta  giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1.
  4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile  ed
e' rinnovabile a seguito  di  richiesta  di  rinnovo  da  presentarsi
almeno novanta giorni prima della scadenza.
  5. Il  provvedimento  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  4  e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia
dalla data della pubblicazione.
  6. Ai fini dell'autorizzazione, il Ministero accerta la sussistenza
dei seguenti requisiti,  che  sono  assicurati  per  l'intera  durata
dell'autorizzazione medesima:
    a) idoneita' morale, imparzialita', ed assenza  di  conflitto  di
interesse  dei  propri  rappresentanti,  degli  amministratori,  del
personale  addetto  all'attivita'  di  controllo  e  certificazione,
secondo quanto specificato dall'allegato 2;
    b)  adeguatezza  delle  strutture  e  delle  risorse  umane  e
strumentali rispetto ai compiti delegati;
    c)  adeguate  esperienza  e  competenza  delle  risorse  umane
impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato 2;
    d) assenza di partecipazioni qualificate,  dirette  o  indirette,
nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni  di
operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente
o indirettamente, un numero di azioni o di  quote  di  partecipazione
che superi la meta' del capitale sociale dell'Organismo di controllo.
Sono  escluse  da  tale  requisito,  sia  con  riferimento  alle
partecipazioni dirette che a quelle  indirette,  le  associazioni  di
carattere consortile che non abbiano fine di lucro.
  7. Il Ministero cura  la  tenuta  dell'elenco  degli  organismi  di
controllo autorizzati e ne assicura la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
  8. Gli organismi di controllo non  possono  svolgere,  nel  settore
dell'agricoltura  biologica,  attivita'  diversa  dall'attivita'  di
controllo. Gli organismi di controllo, i  relativi  rappresentanti  e
amministratori, nonche' il personale addetto al controllo non possono
fornire beni o servizi, diversi  dall'attivita'  di  controllo,  agli
operatori  controllati.  Il  medesimo  personale  non  puo'  svolgere
l'attivita' di controllo presso lo stesso operatore per piu'  di  tre
visite consecutive.
  9. Il personale degli organismi  di  controllo,  nello  svolgimento
dell'attivita' di controllo, e' incaricato di pubblico  servizio,  ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale.
                              Art. 5

    Attivita' di controllo svolta dagli organismi di controllo

  1. Gli organismi di controllo svolgono la propria attivita' secondo
la procedura di controllo standard di cui all'articolo 4, comma 1,  e
sulla base di  un  programma  annuale  di  controllo,  comunicato  al
Ministero, ed elaborato tenuto conto dei  requisiti  minimi  indicati
nell'allegato 3.
  2.  Gli  organismi  di  controllo  rilasciano  un  documento
giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo che consente
l'identificazione dell'operatore e il tipo o  la  gamma  di  prodotti
nonche' il periodo  di  validita'  ed  e'  compilato  secondo  quanto
previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008.
  3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, gli organismi  di
controllo  eseguono  ispezioni  al  fine  di  accertare  eventuali
infrazioni e  irregolarita',  nonche'  inosservanze,  riguardanti  la
qualificazione biologica dei prodotti  e  adottano,  a  tutela  degli
interessi dei consumatori,  le  corrispondenti  misure  e  rilasciano
certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole.
  4. Le infrazioni sono inadempienze  di  carattere  sostanziale  che
compromettono la conformita' del processo di produzione, del  sistema
di autocontrollo sul  metodo  di  produzione,  della  gestione  della
documentazione aziendale, del rispetto  degli  obblighi  contrattuali
assunti nei confronti degli organismi di controllo e si  caratterizza
per  avere  effetti  prolungati  tali  da  determinare  variazioni
sostanziali della forma giuridica dell'operatore,  della  conformita'
dei prodotti e della affidabilita' dell'operatore.
  5. L'accertamento di una o piu' infrazioni comporta l'applicazione,
da  parte  dell'organismo  di  controllo  al  quale  e'  assoggettato
l'operatore, della sospensione della certificazione per  una  o  piu'
attivita'  ovvero  dell'esclusione  dell'operatore  dal  sistema  di
controllo. La sospensione consiste nel  divieto  per  l'operatore  di
commercializzare i prodotti con indicazioni  riferite  al  metodo  di
produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle
indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformita',
gia'  immessi  sul  mercato,  per  un  periodo  da  concordare  con
l'autorita'  competente.  L'esclusione  consiste  nel  ritiro  del
documento giustificativo  e  nella  cancellazione  dall'elenco  degli
operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione  delle
indicazioni di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul
mercato.
  6.  Le  irregolarita'  sono  inadempienze  che  compromettono  la
qualificazione del prodotto ma non la  conformita'  del  processo  di
produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione  o
della gestione della documentazione aziendale e si  caratterizza  per
non avere effetti prolungati nel tempo e non  determinare  variazioni
sostanziali della forma giuridica dell'impresa.
  7.  L'accertamento  di  una  o  piu'  irregolarita'  comporta
l'applicazione, da parte dell'organismo  di  controllo  al  quale  e'
assoggettato l'operatore, previa diffida  in  caso  di  irregolarita'
sanabili,  della  soppressione  delle  indicazioni  biologiche,  in
proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle
circostanze particolari delle attivita' irregolari.  La  soppressione
comporta il divieto  per  l'operatore  di  riportare  le  indicazioni
relative al metodo  di  produzione  biologica,  nell'etichettatura  e
nella  pubblicita'  dell'intera  partita  o  dell'intero  ciclo  di
produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'.
  8. Le inosservanze sono inadempienze di  lieve  entita',  prive  di
effetti  prolungati  nel  tempo,  tali  da  non  compromettere  la
conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo
sul metodo di produzione o della gestione della documentazione  e  da
non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o  di
conformita' dei prodotti o di affidabilita' dell'operatore.
  9.  L'accertamento  di  una  o  piu'  inosservanze  comporta
l'applicazione, da parte dell'organismo  di  controllo  al  quale  e'
assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito
a correggere l'inosservanza in tempi  definiti  e  a  predisporre  le
opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta.
  10. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui  al  comma
9, l'organismo di controllo reitera una diffida  definitiva  scritta,
assegnando un termine per l'adempimento,  con  l'avvertenza  che,  in
caso di  omesso  adeguamento,  e'  applicata  la  soppressione  delle
indicazioni biologiche.
  11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari  e
forestali,  da  adottarsi,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, sono individuate le  modalita'  applicative  da
parte degli organismi di controllo con  riguardo  a  comunicazioni  e
profili  organizzativi  riferiti  a  infrazioni,  irregolarita'  e
inosservanze ed alle conseguenti misure.
  12. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilita' delle
transazioni commerciali del prodotto biologico,  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale. A tal fine, il  Ministero  istituisce,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma  2,
della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  una  banca  dati
pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  da
adottarsi, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel medesimo decreto sono individuate  le  filiere  produttive  e  le
categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo,
nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici  da  tenere
in considerazione per  l'individuazione  delle  transazioni  ad  alto
rischio di frode.
  13. All'articolo 59, comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «agricoltura biologica,»  sono
inserite le seguenti:  «in  materia  di  funzionamento  di  strumenti
informatici per il miglioramento del sistema di controllo,».
                              Art. 6

                Obblighi degli organismi di controllo

  1.  Nell'esercizio  dell'attivita'  di  controllo,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, l'organismo di controllo ha
l'obbligo di:
    a) comunicare  al  Ministero  e  alle  autorita'  competenti  per
l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli  effettuati  in
modo regolare e ogni volta che ne sia richiesto;
    b) informare senza ritardo il Ministero e le autorita' competenti
per l'esercizio della vigilanza qualora  i  risultati  dei  controlli
rivelino una infrazione o irregolarita';
    c)  consentire  agli  organi  del  Ministero  e  alle  autorita'
competenti per l'esercizio della vigilanza l'accesso ai propri uffici
e  agli  impianti  e  fornire  qualsiasi  informazione  e  assistenza
ritenuta necessaria  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al
presente articolo;
    d) adottare, in caso di irregolarita'  o  infrazioni,  le  misure
corrispondenti a carico degli operatori, anche se receduti o  esclusi
dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;
    e) comunicare  al  Ministero  e  alle  autorita'  competenti  per
l'esercizio  della  vigilanza  le  misure  applicate  in  caso  di
accertamento di irregolarita', di infrazioni o di inosservanze;
    f) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di
controllo, se a carico dell'operatore  sono  state  emesse  misure  a
seguito di irregolarita' o infrazioni e  le  stesse  non  sono  state
risolte;
    g) rifiutare la notifica di  assoggettamento  al  sistema  di  un
operatore escluso prima che siano trascorsi  due  anni  dall'adozione
della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosita';
    h)  rilasciare,  entro  novanta  giorni  dalla  notifica  di  cui
all'articolo 28 del regolamento, il  documento  giustificativo  e  il
certificato di conformita';
    i) applicare il tariffario di cui all'articolo 4, comma 1;
    l)  conservare  i  fascicoli  di  controllo  per  almeno  5  anni
successivi all'esclusione o al recesso dell'operatore;
    m) redigere e aggiornare l'elenco dei  prodotti  certificati  per
ogni operatore;
    n)  trasferire  il  fascicolo  di  controllo  all'organismo  di
controllo  subentrante  entro  quindici  giorni  dalla  notifica  di
variazione;
    o)  adempiere  alle  richieste  e  prescrizioni  impartite  dalle
autorita' di cui  all'articolo  3  nell'esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza e controllo;
    p) comunicare al Ministero le modifiche normative o organizzative
intervenute  successivamente  all'autorizzazione  nel  termine  di
quindici giorni dalla loro deliberazione;
    q) impiegare i laboratori di analisi indicati dal Ministero;
    r) trasmettere il programma annuale di controllo al  Dipartimento
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  e  comunicare  le  variazioni
intervenute nel corso dell'anno;
    s) ai sensi dell'articolo  27  del  regolamento,  trasmettere  al
Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza
una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno
precedente entro il 31 marzo di ogni anno;
    t) trasmettere al  Ministero  e  alle  autorita'  competenti  per
l'esercizio  della  vigilanza  i  dati  statistici  annuali  sulla
produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento;
    u)  aggiornare  la  banca  dati,  per  gli  aspetti  di  propria
competenza, relativa alle transazioni commerciali di cui all'articolo
5, comma 12.
  2. Gli obblighi informativi  posti  a  carico  degli  organismi  di
controllo  sono  assolti  attraverso  l'inserimento  delle  relative
informazioni nei  servizi  informatici  disponibili  nell'ambito  del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi della legge 4
giugno 1984, n. 194, nonche' della banca  dati  costituita  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 12.
                              Art. 7

              Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di  cui  all'articolo
6, il Ministero previa intimazione,  nei  casi  di  cui  al  medesimo
articolo 6, comma 1, lettere a), e), p), r), s) e  t),  ad  adempiere
entro 10 giorni ai relativi obblighi di comunicazione e trasmissione,
sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 4.  La  sospensione,  a
seconda della gravita' dell'inadempimento, puo' avere una durata  dai
tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di controllo deve  dare
evidenza  al  Ministero  di  aver  risolto  le  criticita'  rilevate.
L'organismo, durante il periodo di sospensione,  non  puo'  acquisire
nuovi operatori e,  sotto  la  supervisione  del  Dipartimento,  puo'
eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle  certificazioni
precedentemente rilasciate. La  sospensione  ha  effetto  dal  giorno
successivo alla notifica del provvedimento.
  2. Il Ministero revoca l'autorizzazione in caso di:
    a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 6;
    b) mancato espletamento o gravi  inadempienze  dell'attivita'  di
controllo e di certificazione,  nonche'  mancato  espletamento  delle
funzioni di valutazione, di riesame e di decisione;
    c) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorita'  di
cui all'articolo  3  nell'esercizio  dell'attivita'  di  vigilanza  e
controllo;
    d) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma
1, ovvero raggiungimento di  un  periodo  cumulativo  di  sospensione
superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.
  3. Il Ministero provvede, altresi', alla revoca dell'autorizzazione
negli altri casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 9, lettera  d),
del regolamento.
  4. Le regioni,  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  di  cui
all'articolo 3, comma 4, nei casi  previsti  dal  presente  articolo,
propongono  al  Ministero    la    revoca    o    la    sospensione
dell'autorizzazione.
  5. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla  data
della notifica  del  provvedimento.  Entro  lo  stesso  termine,  gli
operatori dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un  altro
organismo di controllo. La revoca e' pubblicata  sul  sito  ufficiale
del Ministero.
  6. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta  di
nuova  autorizzazione  prima  che  siano  trascorsi  tre  anni  dalla
pubblicazione di cui al comma 5,  terzo  periodo,  o  prima  di  aver
dimostrato il recupero dei requisiti nei casi  di  cui  ai  commi  2,
lettera  a),  e  3.  I  soggetti  che  hanno  rivestito  funzioni  di
rappresentanza,  amministrazione  o  direzione  dell'organismo  di
controllo destinatario della revoca o di una sua articolazione dotata
di autonomia funzionale non  possono  esercitare  tali  funzioni  ne'
prestare servizi di consulenza per almeno tre anni.
  7. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel
rispetto del principio del giusto procedimento  e  di  partecipazione
dell'organismo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                              Art. 8

Sanzioni  amministrative  pecuniarie  a  carico  degli  organismi  di
                              controllo

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo  7,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 30.000  euro
all'organismo di controllo  e  a  chiunque,  rivestendo  funzioni  di
rappresentanza,  amministrazione  o  direzione  dell'organismo  di
controllo, o di una sua  unita'  organizzativa  dotata  di  autonomia
funzionale:
    a) impedisce l'accesso agli uffici alle  autorita'  competenti  o
omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica;
    b)  impiega  personale  privo  dei  requisiti  minimi  previsti
dall'allegato 2;
    c) nell'attivita' di controllo e campionamento omette  le  misure
di adeguata analisi del rischio, di cui all'allegato 1;
    d) impiega personale a carico del quale  e'  stata  accertata  la
sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza  con
gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione
di quanto stabilito dalla lettera c) dell'allegato 2;
    e) accetta  l'assoggettamento  di  un  operatore  precedentemente
escluso, prima che  siano  trascorsi  due  anni  dall'emanazione  del
provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita';
    f) omette la verifica delle azioni  correttive  poste  in  essere
dagli operatori a seguito di sospensione o soppressione.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro a un massimo  di
12.000  euro  a  chiunque,  rivestendo  funzioni  di  rappresentanza,
amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua
unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:
    a) omette di conservare i fascicoli di controllo  per  la  durata
stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera l);
    b)  trasferisce  il  fascicolo  di  controllo  all'organismo  di
controllo subentrante oltre il termine di cui all'articolo  6,  comma
1, lettera n);
    c) trasmette il programma annuale di  controllo  al  Ministero  e
alle Autorita' competenti oltre il termine stabilito dall'articolo 6,
comma 1, lettera r);
    d) omette  di  adottare  ogni  iniziativa  di  aggiornamento  del
personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi
di rischio che qualificano un prodotto come biologico;
    e) nell'impiego del personale omette di applicare  i  criteri  di
rotazione indicati al numero 5 della lettera C) dell'allegato 2.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo  di
6.000  euro  a  chiunque,  rivestendo  funzioni  di  rappresentanza,
amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua
unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:
    a) omette di aggiornare i fascicoli di controllo ovvero omette di
adottare  il  sistema  di  documentazione  inerente  l'attivita'  di
controllo in modo da ostacolarne la rintracciabilita';
    b)  omette  di  controllare  la  regolare  conservazione  presso
l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati;
    c) rilascia  il  documento  giustificativo  e,  quando  richiesto
dall'operatore biologico, il certificato  di  conformita',  oltre  il
termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h);
    d) applica il tariffario in maniera difforme  a  quello  allegato
all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1;
    e) omette di comunicare al Ministero le  modifiche  giuridiche  o
organizzative  intervenute  successivamente  all'autorizzazione  nel
termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p);
    f) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel
corso dell'anno precedente oltre il termine  stabilito  dall'articolo
6, comma 1, lettera s).
                              Art. 9

                      Obblighi degli operatori

  1. Gli operatori, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento,  prima
di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione  al
biologico, notificano l'inizio della loro attivita' e assoggettano la
loro impresa al sistema di controllo utilizzando la procedura di  cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
  2. E' fatto obbligo agli operatori di:
    a) redigere ed aggiornare il documento contenente la  descrizione
completa dell'attivita', del sito e dell'unita' produttiva  ai  sensi
dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008;
    b) redigere ed aggiornare il documento contenente le  misure  per
garantire, a livello di unita', di sito e di attivita',  il  rispetto
delle  norme  di  produzione  biologica  e  prevenire  i  rischi  di
contaminazione;
    c) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche
se successive al recesso o all'esclusione  dell'operatore  per  fatti
antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi;
    d) in caso di  soppressione  delle  indicazioni,  informare,  per
iscritto, gli acquirenti del prodotto circa  l'avvenuta  soppressione
delle indicazioni dalle produzioni;
    e) non presentare,  in  caso  di  esclusione,  nuova  domanda  di
notifica di cui all'articolo  28  del  regolamento  prima  che  siano
trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva
l'esclusione di morosita';
    f) annotare tutte le operazioni riguardanti la  produzione  e  la
commercializzazione dei prodotti  biologici,  o  in  conversione,  su
appositi registri, o, in alternativa, su  registri  obbligatori  gia'
utilizzati in adempimento di altre  disposizioni  normative,  purche'
contenenti le informazioni previste  dalla  normativa  comunitaria  e
nazionale per il settore biologico;
    g)  adottare  un  sistema,  che  consenta  la  tracciabilita'  e
rintracciabilita'  dei  prodotti  biologici  in  tutte  le  fasi  di
produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi  dell'articolo  18
del regolamento (CE) n. 178/2002;
    h)  comunicare  preventivamente  all'organismo  di  controllo  la
tipologia di contabilita' e tracciabilita' utilizzata;
    i) mettere a disposizione i  registri  di  cui  alla  lettera  f)
all'organismo di controllo ed alle autorita' di cui all'articolo 3;
    l) per le finalita' di cui all'articolo 5, comma  12,  comunicare
periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantita' di
prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;
    m)  comunicare  tempestivamente  all'organismo  di  controllo  i
reclami ricevuti dai clienti;
    n) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo  l'esito
dei  controlli  svolti  dalle  autorita'  competenti,  in  caso  di
contestazioni di non conformita'.
                              Art. 10

Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla  designazione,  alla
                presentazione e all'uso commerciale

  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque  utilizza  sulla
confezione    o    sull'imballaggio,    nei    marchi    commerciali,
nell'informazione  ai  consumatori  anche  tramite  internet  o  sui
documenti di accompagnamento,  indicazioni,  termini  o  simboli  che
possono indurre  in  errore  il  consumatore  sulla  conformita'  del
prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da  7.000  euro  a
18.000 euro.
  2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza  in
maniera  non  conforme  al  regolamento  i  termini  relativi  alla
produzione biologica  nell'etichettatura,  nella  pubblicita',  nella
presentazione e nei documenti commerciali di  prodotti  rinvenuti  in
fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro.
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  utilizza  in
maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione
biologica nell'etichettatura, nella pubblicita' e nella presentazione
di prodotti rinvenuti in fase  di  commercializzazione,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro.
                              Art. 11

                Sanzioni amministrative pecuniarie
                      a carico degli operatori

  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  anche  se  non
piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o  di
recesso volontario,  non  provvede  a  mettere  in  atto,  nei  tempi
previsti dalla vigente normativa europea e nazionale,  le  necessarie
procedure per il ritiro della merce ovvero  a  comunicare  ai  propri
clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di  produzione
biologico, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla
medesima sanzione soggiace chiunque, non piu' inserito nel sistema di
controllo, a seguito di  esclusione  o  di  recesso  volontario,  non
provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni  relative  al
metodo di produzione biologico.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  non  consente  o
impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro.
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  a  chiunque  sia  stato
applicato da  parte  dell'organismo  di  controllo  un  provvedimento
definitivo di sospensione della certificazione biologica, e' irrogata
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  6.000  euro  a  18.000
euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita'.
  4. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  a  chiunque  sia  stato
applicato da  parte  dell'organismo  di  controllo  un  provvedimento
definitivo di  esclusione  dal  sistema  biologico,  e'  irrogata  la
sanzione amministrativa pecuniaria da  10.000  euro  a  30.000  euro,
fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosita'.
                              Art. 12

                    Applicazione delle sanzioni

  1. Le sanzioni  di  cui  al  presente  decreto  sono  irrogate  dal
Dipartimento.
  2.  Per  l'accertamento  delle  violazioni  e  l'irrogazione  delle
sanzioni previste dal presente decreto si applicano  le  disposizioni
di cui alla legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche',  ove  ne
ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
3 e 4, del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
                              Art. 13

              Modalita' di pagamento e riassegnazioni

  1. Il pagamento delle somme dovute per le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente  decreto  e'  effettuato  presso  le
Tesorerie  dello  Stato  territorialmente  competenti  su  apposito
capitolo del capo XVII dello stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato.
  2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del  bilancio  statale
di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello  stato
di previsione del Ministero, per una  quota  pari  al  cinquanta  per
cento, per il miglioramento dell'efficienza  e  dell'efficacia  delle
attivita' di controllo e di vigilanza.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 14

                      Disposizioni transitorie

  1. Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano a operare  per  un  periodo
non superiore a dodici mesi a  decorrere  dalla  medesima  data.  Gli
organismi  presentano  richiesta  di  autorizzazione  ai  compiti  di
controllo non oltre sei mesi prima della scadenza di tale termine.
                              Art. 15

                            Abrogazioni

  1. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e' abrogato.
  2. Il rinvio alle norme abrogate, di  cui  al  comma  1,  fatto  da
leggi, da regolamenti e da  altre  norme  si  intende  riferito  alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei  provvedimenti
ivi previsti.
                              Art. 16

                      Clausola di salvaguardia

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione,  anche  con  riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
                              Art. 17

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2018

                            MATTARELLA

                                Gentiloni  Silveri,  Presidente  del
                                Consiglio dei ministri

                                Martina,  Ministro  delle  politiche
                                agricole alimentari e forestali

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione  e    la    pubblica
                                amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando
                                                          Allegato 1

                                    (di cui all'articolo 4, comma 1)

                  REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA
                        STANDARD DI CONTROLLO

    La procedura standard di controllo deve prevedere:
      1. la frequenza dei  controlli  e  la  tipologia  delle  visite
ispettive da eseguire ogni anno elaborate  in  base  all'analisi  dei
rischi. L'analisi dei rischi deve tenere in  considerazione,  almeno,
dei  risultati  dei  precedenti  controlli,    della    tipologia
dell'operatore, della quantita' di prodotto interessato e il  rischio
di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali;
      2. il numero di visite  da  eseguire  ogni  anno  e'  calcolato
considerando che:
        a) almeno un'ispezione fisica annuale  deve  essere  eseguita
presso tutti gli operatori;
        b) le visite di controllo a campione sono almeno pari al  10%
degli operatori assoggettati;
        c) almeno il 10% di tutte le  ispezioni  annuali  sono  senza
preavviso;
        d)  il  numero  dei  campioni  da  prelevare  ed  analizzare
annualmente corrisponde ad almeno il 5% del  numero  degli  operatori
assoggettati;
      3. la  verifica  della  validita'  e  della  completezza  delle
modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per  singola
attivita';
      4. il periodo critico per eseguire le visite ispettive, in base
al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto;
      5. la durata minima della visita  ispettiva  per  tipologia  di
attivita' e tipologia di visita (visita di ingresso  al  sistema,  di
sorveglianza, a  campione,  senza  preavviso,  dove  e'  previsto  il
campionamento);
      6.  il  numero  massimo  di  visite  ispettive  eseguibili
giornalmente;
      7. indicazione dei principi attivi da ricercare  per  tipologia
di matrice e prodotto da analizzare;
      8.  i  criteri  di  turnazione/avvicendamento  del  personale
ispettivo;
      9. le linee guida da adottare per  la  verifica  dei  requisiti
previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale  e  regionale
per il metodo biologico per singola attivita' produttiva per la quale
e' richiesta l'autorizzazione.
                                                          Allegato 2

                    (di cui all'articolo 4, comma 6, lettere a) e c),
                      e all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d),
                              e all'articolo 8, comma 2, lettera e))

                REQUISITI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO

A. Requisito  di  adeguatezza  delle  strutture  e  delle  risorse
  strumentali.
    L'organismo deve:
      a) dotarsi di una  struttura  organizzativa  periferica  (sede,
dotazioni  tecniche -  informatiche)  nella  regione  dove  svolge
attivita' di controllo e certificazione su almeno cento operatori;
      b) dotarsi di un referente regionale in tutte le  regioni  dove
non  ha  l'obbligo  di  dotarsi  di  una  struttura  organizzativa
periferica.
B. Requisito della adeguatezza, capacita', esperienza e competenza  e
  delle risorse umane.
    In fase di autorizzazione l'Organismo:
      a) presenta un piano di  dotazione  delle  risorse  umane,  nel
quale  sia  specificato  il  fabbisogno  di  personale  tecnico  ed
amministrativo, dipendente o esterno all'organismo  di  controllo,  a
tempo  pieno  o  parziale,  con  la  descrizione  dei  criteri  per
l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita';
      b) dispone di procedure di monitoraggio  del  fabbisogno  delle
risorse umane;
      c)  dispone  di  procedure  di  qualificazione,  formazione,
monitoraggio e valutazione di tutto personale;
      d)  individua  almeno  un  ispettore,  un  responsabile  della
valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' i  componenti
degli organi collegiali,  in  possesso  dei  requisiti  professionali
adeguati  alle  funzioni  che  dovranno  rispettivamente  svolgere
all'interno dell'organismo medesimo.
B.I -  Il  personale  responsabile  della  qualita',  di  schema,  di
  coordinamento e  del  monitoraggio,  il  referente  regionale  e  i
  componenti dell'organo collegiale deliberante la certificazione e i
  provvedimenti  di  non  conformita'  deve  possedere  i  seguenti
  requisiti minimi:
    1. Formazione: corso sui sistemi di qualita' (di 40  ore),  corso
interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10  ore)  e
sulla normativa di settore  (di  ore  10),  almeno  n.  3  visite  di
addestramento per singola attivita';
    2.  Esperienza  professionale  di  almeno  2  anni  sul  settore
agroalimentare;
    3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria  di
secondo livello attinente all'attivita' di controllo da svolgere (es.
laurea  in  scienze  agrarie,  scienze  e  tecnologie  alimentari,
veterinaria,  biologia,  acquacoltura  e  igiene  delle  produzioni
ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario,
agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).
B.II - Il personale dell'organo collegiale dei  ricorsi/reclami  deve
  possedere i seguenti requisiti minimi:
    1.  Titolo    professionale:    professionisti    del    settore
agroalimentare, avvocati e commercialisti;
    2. Esperienza professionale di almeno 2 anni  nel  settore  della
certificazione agroalimentare.
B.III - Il personale ispettivo deve possedere  i  seguenti  requisiti
  minimi:
    1. Formazione minima: corso sui sistemi di qualita' (di 40  ore),
corso interno sul funzionamento dell'organismo di  controllo  (di  10
ore) e sulla normativa di settore (di ore 10) e almeno n. 5 visite di
addestramento per singola attivita';
    2.  Esperienza  professionale  di  almeno  1  anno  nel  settore
agroalimentare;
    3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria  di
secondo livello attinente all'attivita' di controllo che svolge  (es.
laurea  in  scienze  agrarie,  scienze  e  tecnologie  alimentari,
veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche,
scienze  delle  produzioni  animali,  diploma  di  perito  agrario,
agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).
B.IV - Il personale, diverso da quello indicato ai punti  precedenti,
  comunque impiegato nella attivita' di valutazione  e  riesame  deve
  possedere i seguenti requisiti minimi:
    1. Formazione: corso interno sul funzionamento dell'organismo  di
controllo (di 10 ore) e sulla  normativa  di  settore  (di  ore  10),
almeno n. 3 visite di addestramento per singola attivita';
    2.  Esperienza  professionale  di  almeno  6  mesi  nel  settore
agroalimentare.
C. Il  requisito  di  idoneita'  morale,  di  indipendenza,  di
  imparzialita' e assenza di conflitto  di  interesse  e'  assicurato
  dall'organismo di controllo nei seguenti modi:
    1. sono fissati e resi pubblici  criteri  per  stabilire  congrue
tariffe da applicare agli operatori;
    2. l'organismo  di  controllo  non  deve  svolgere  attivita'  di
consulenza, nel settore dell'agricoltura biologica,  a  favore  degli
operatori assoggettati;
    3.  i  rappresentanti,  gli  amministratori  degli  organismi  di
controllo e certificazione, il  personale  addetto  all'attivita'  di
controllo e certificazione:
      a) non devono aver riportato  condanne  definitive  (o  decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale) o essere  interessati  da  procedimenti  penali  in
corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515,  516,  517,
517-bis, 640  e  640-bis  del  codice  penale,  ovvero  condanne  che
importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata  superiore  a
tre anni;
      b)  non  devono  essere  destinatari  di  una  delle  cause  di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di  un  tentativo  di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4,  del  medesimo
decreto;
      c) non devono avere commesso violazioni gravi,  definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione
italiana o quella  dello  Stato  in  cui  sono  stabiliti  (requisito
richiesto  solamente  a  i  rappresentanti  ed  agli  amministratori
dell'organismo);
      d) non  devono  avere  commesso  gravi  infrazioni  debitamente
accertate alle norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
(requisito  richiesto  solamente  ai  rappresentanti  ed    agli
amministratori dell'organismo);
      e) non  devono  essere  stati  dichiarati  falliti,  ne'  avere
procedure concorsuali aperte  a  proprio  carico  in  corso  trovarsi
(requisito  richiesto  solamente  ai  rappresentanti  ed    agli
amministratori dell'organismo);
    4. Il personale dipendente  ed  i  collaboratori  esterni  devono
essere liberi da qualsiasi conflitto di  interessi.  Il  possesso  di
tale  requisito  e'  dimostrato  anche  attraverso  dichiarazione
sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  che  non
sussistono situazioni di incompatibilita' tra il  dichiarante  e  gli
operatori assoggettati a controllo  ai  sensi  dell'articolo  51  del
codice di  procedura  civile.  L'organismo,  tuttavia,  e'  tenuto  a
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i  casi  in
cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla  veridicita'  delle  suddette
dichiarazioni sostitutive;
    5. L'organismo applica una procedura di rotazione degli ispettori
che rispetti i seguenti criteri:
      a) gli operatori non possono essere  controllati  dal  medesimo
ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive;
      b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita'  ispettiva
a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione;
      c) le disposizioni di cui alla lettera a) e  b)  valgono  anche
nel caso l'ispettore cambi organismo di controllo;
    6. Numero dispari dei  componenti  degli  organi  collegiali  che
deliberano i seguenti provvedimenti:
      a)  documento  giustificativo,  certificato  di  conformita',
provvedimenti sanzionatori nei casi di irregolarita' e infrazioni;
      b) decidono su reclami e ricorsi;
    7. I componenti degli organi collegiali non fanno parte di  altri
organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo;
    8. L'organo collegiale dei ricorsi e':
      a) indipendente dalla struttura  gerarchica  dell'organismo  di
controllo;
      b) composto da professionisti del settore agroalimentare  e  da
avvocati/commercialisti.  I  pronunciamenti  hanno  natura  di  lodo
arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel
contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del  titolo  VIII
del libro quarto del Codice di procedura civile;
    9.  La  struttura  organizzativa  tiene  distinti  i  ruoli  di
valutazione, di riesame e di decisione;
    10. Gli amministratori e i  rappresentanti  dell'amministrazione,
il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi
collegiali (eccettuato quello per la salvaguardia dell'imparzialita')
non  sono  operatori  e/o  proprietari  e/o  soci  degli  operatori
controllati e certificati dall'organismo di controllo;
    11. Il personale dipendente ed esterno mantiene  riservate  tutte
le informazioni ottenute o  prodotte  durante  lo  svolgimento  delle
attivita' di controllo e certificazione autorizzate, salvo le deroghe
previste da specifiche disposizioni di legge;
    12. Il personale dipendente  o  esterno  che  svolge  compiti  di
valutazione (comprende anche l'attivita' ispettiva) e di riesame  non
ha rapporti professionali e/o economici e/o  di  consulenza  con  gli
operatori assoggettati al controllo dell'organismo, ne'  direttamente
ne' per mezzo di studi professionali e/o associazioni di cui e' socio
e/o associato e/o collabora;
    13. Il personale ispettivo o il personale che  valuta  o  che  fa
parte degli organi collegiali non svolge attivita' formativa per  gli
operatori assoggettati al proprio controllo;
    14. Il possesso dei requisiti di cui al  punto  3  e'  dimostrato
anche attraverso  dichiarazioni  sostitutive,  rese  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a  effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui  sorgono
fondati  dubbi,  sulla  veridicita'  delle  suddette  dichiarazioni
sostitutive.
                                                          Allegato 3

                                    (di cui all'articolo 5, comma 1)

                  REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA
                        ANNUALE DI CONTROLLO

    Il programma dei controlli annuale e' elaborato sulla base  delle
procedure di controllo e deve contenere:
      1. il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre
dell'anno  precedente  alla  data  del  controllo  all'organismo  di
controllo con l'indicazione del numero degli  operatori  per  singola
attivita';
      2.  il  numero  totale  delle  visite  ispettive  da  eseguire
nell'anno, con la specifica del numero di  visite  annunciate,  senza
preavviso  e  a  campione/supplementari,  nonche'  il  numero  e  la
tipologia di campioni da prelevare ed analizzare;
      3. una tabella dove e'  indicato  per  tipologia  di  attivita'
svolta dall'operatore e per ogni mese  il  numero  di  visite  e  dei
campioni da eseguire,  nonche'  il  numero  del  personale  ispettivo
impiegato.
    Il programma  annuale  di  controllo  deve  essere  trasmesso  al
Ministero entro il 31 gennaio  di  ogni  anno  e  ogni  qualvolta  si
verifichi una variazione,  pari  al  10%,  del  numero  di  operatori
controllati.

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