BIOLOGICO - nuove norme del Dlgs 20/2018
[img width=300 height=300]https://www.macrolibrarsi.it/img/tinyMCE_upload/logo-agricoltura-biologica-500x500.jpg[/img]
[b]DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20
Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della
legge 12 agosto 2016, n. 170. (18G00045)
(GU n.67 del 21-3-2018)
Vigente al: 22-3-2018 [/b]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa
europea, e, in particolare, l'articolo 1;
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e
ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e, in
particolare, gli articoli 5 e 7;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in
particolare, l'articolo 2;
Visto l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a);
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al
sistema penale;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del
15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione
sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n.
999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009,
(UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n.
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5
settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per
quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i
controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8
dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di
importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante
attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in
materia di produzione agricola e ed agroalimentare con metodo
biologico;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2000 e, in particolare, l'articolo 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26
ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare
per la semplificazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 febbraio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto,
in conformita' alla normativa dell'Unione europea, contiene i
principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione
e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle
attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione,
importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura
biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce testo
unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo
5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.
2. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi
territori, per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche e
amministrative in materia di produzione agricola, agroalimentare e
dell'acquacoltura, effettuata con il metodo biologico.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di
«biologico», «operatore» e «conversione» di cui al regolamento (CE)
n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, nonche' le seguenti
definizioni:
a) regolamento: regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del
28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento
(CEE) n. 2092/91;
b) Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
c) Dipartimento: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
d) organismo di controllo: ente terzo indipendente che effettua
ispezioni e certificazioni sulle attivita' di produzione,
trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti
ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente
alle disposizioni del regolamento e del presente decreto;
e) vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di
controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento;
f) controllo: attivita' finalizzata a verificare che gli
operatori operino in conformita' alle disposizioni previste dalla
normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.
Art. 3
Sistema di controllo
1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione dei
controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai sensi
dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera n), del regolamento, fatte
salve le competenze del Ministero della salute e delle altre
autorita' competenti in materia di controlli sanitari di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in
libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008.
2. Il Ministero delega i compiti di controllo, ai sensi
dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, ad uno o
piu' organismi di controllo, che, a tal fine, presentano istanza di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
3. Il Ministero e' l'autorita' responsabile dell'autorizzazione
degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4,
lettera b), secondo periodo, del regolamento. Restano ferme le
competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. Il Ministero, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le
autorita' responsabili della vigilanza sugli organismi di controllo,
ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo,
del regolamento. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la vigilanza in coordinamento fra
loro.
5. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e 4 mediante
il Dipartimento.
6. La vigilanza sugli organismi di controllo e' esercitata secondo
le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 889/2008 ed e' volta
alla verifica del mantenimento dei requisiti degli organismi di
controllo, dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure di
controllo, dell'imparzialita' e del comportamento non discriminatorio
per l'accesso degli operatori nel sistema e alla corretta
applicazione delle disposizioni impartite al momento
dell'autorizzazione secondo la procedura di controllo standard.
7. Restano ferme le competenze del Ministero, delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vigilanza e
controllo e del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari
Carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
8. Per garantire la razionalizzazione e l'efficacia dello
svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo, i soggetti
istituzionalmente competenti ai sensi del presente articolo
assicurano il coordinamento e la cooperazione dell'attivita'
medesima, mediante la sottoscrizione di accordi e protocolli di
intesa che prevedano procedure di condivisione delle informazioni,
mediante l'utilizzo delle banche dati a disposizione del Ministero,
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, e dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
Art. 4
Organismi di controllo
1. Al fine di svolgere i compiti di organismo di controllo, gli
enti accreditati alla norma UNI CEI EN 17065/2012, ai sensi della
normativa europea e nazionale vigente, presentano istanza di
autorizzazione al Ministero sulla base di un modello di richiesta
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'istanza
contiene la descrizione dettagliata della procedura di controllo
standard che l'organismo intende seguire, sulla base dei requisiti
minimi fissati nell'allegato 1, le misure di controllo e le misure
precauzionali che l'organismo di controllo intende imporre agli
operatori soggetti al suo controllo, nonche' l'impegno dell'organismo
di controllo ad applicare in caso di accertamento di irregolarita',
infrazioni e inosservanze, le misure di cui al decreto previsto
dall'articolo 5, comma 11, ed il tariffario da applicare agli
operatori.
2. L'autorizzazione e' subordinata, oltre che all'accertamento
della regolarita' e completezza della domanda, alla verifica del
possesso dei requisiti previsti dal regolamento per esercitare
l'attivita' di controllo e di quelli indicati al comma 6.
3. L'autorizzazione contiene la descrizione dei compiti che
l'organismo di controllo puo' espletare e delle condizioni alle quali
puo' svolgerli, ed e' rilasciata dal Ministero entro trenta giorni
dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, non e' trasferibile ed
e' rinnovabile a seguito di richiesta di rinnovo da presentarsi
almeno novanta giorni prima della scadenza.
5. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 4 e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed acquista efficacia
dalla data della pubblicazione.
6. Ai fini dell'autorizzazione, il Ministero accerta la sussistenza
dei seguenti requisiti, che sono assicurati per l'intera durata
dell'autorizzazione medesima:
a) idoneita' morale, imparzialita', ed assenza di conflitto di
interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del
personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione,
secondo quanto specificato dall'allegato 2;
b) adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e
strumentali rispetto ai compiti delegati;
c) adeguate esperienza e competenza delle risorse umane
impiegate, secondo quanto specificato dall'allegato 2;
d) assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette,
nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di
operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente
o indirettamente, un numero di azioni o di quote di partecipazione
che superi la meta' del capitale sociale dell'Organismo di controllo.
Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle
partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di
carattere consortile che non abbiano fine di lucro.
7. Il Ministero cura la tenuta dell'elenco degli organismi di
controllo autorizzati e ne assicura la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale.
8. Gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore
dell'agricoltura biologica, attivita' diversa dall'attivita' di
controllo. Gli organismi di controllo, i relativi rappresentanti e
amministratori, nonche' il personale addetto al controllo non possono
fornire beni o servizi, diversi dall'attivita' di controllo, agli
operatori controllati. Il medesimo personale non puo' svolgere
l'attivita' di controllo presso lo stesso operatore per piu' di tre
visite consecutive.
9. Il personale degli organismi di controllo, nello svolgimento
dell'attivita' di controllo, e' incaricato di pubblico servizio, ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale.
Art. 5
Attivita' di controllo svolta dagli organismi di controllo
1. Gli organismi di controllo svolgono la propria attivita' secondo
la procedura di controllo standard di cui all'articolo 4, comma 1, e
sulla base di un programma annuale di controllo, comunicato al
Ministero, ed elaborato tenuto conto dei requisiti minimi indicati
nell'allegato 3.
2. Gli organismi di controllo rilasciano un documento
giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo che consente
l'identificazione dell'operatore e il tipo o la gamma di prodotti
nonche' il periodo di validita' ed e' compilato secondo quanto
previsto dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 889/2008.
3. Nello svolgimento dell'attivita' di controllo, gli organismi di
controllo eseguono ispezioni al fine di accertare eventuali
infrazioni e irregolarita', nonche' inosservanze, riguardanti la
qualificazione biologica dei prodotti e adottano, a tutela degli
interessi dei consumatori, le corrispondenti misure e rilasciano
certificazioni a seguito di ispezioni con esito favorevole.
4. Le infrazioni sono inadempienze di carattere sostanziale che
compromettono la conformita' del processo di produzione, del sistema
di autocontrollo sul metodo di produzione, della gestione della
documentazione aziendale, del rispetto degli obblighi contrattuali
assunti nei confronti degli organismi di controllo e si caratterizza
per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni
sostanziali della forma giuridica dell'operatore, della conformita'
dei prodotti e della affidabilita' dell'operatore.
5. L'accertamento di una o piu' infrazioni comporta l'applicazione,
da parte dell'organismo di controllo al quale e' assoggettato
l'operatore, della sospensione della certificazione per una o piu'
attivita' ovvero dell'esclusione dell'operatore dal sistema di
controllo. La sospensione consiste nel divieto per l'operatore di
commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di
produzione biologica e, se pertinente, comporta la soppressione delle
indicazioni biologiche anche di prodotti, oggetto di non conformita',
gia' immessi sul mercato, per un periodo da concordare con
l'autorita' competente. L'esclusione consiste nel ritiro del
documento giustificativo e nella cancellazione dall'elenco degli
operatori biologici e, se pertinente, comporta la soppressione delle
indicazioni di prodotti, oggetto di non conformita', gia' immessi sul
mercato.
6. Le irregolarita' sono inadempienze che compromettono la
qualificazione del prodotto ma non la conformita' del processo di
produzione o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o
della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per
non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni
sostanziali della forma giuridica dell'impresa.
7. L'accertamento di una o piu' irregolarita' comporta
l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e'
assoggettato l'operatore, previa diffida in caso di irregolarita'
sanabili, della soppressione delle indicazioni biologiche, in
proporzione all'importanza del requisito violato e alla natura e alle
circostanze particolari delle attivita' irregolari. La soppressione
comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni
relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e
nella pubblicita' dell'intera partita o dell'intero ciclo di
produzione in cui e' stata riscontrata l'irregolarita'.
8. Le inosservanze sono inadempienze di lieve entita', prive di
effetti prolungati nel tempo, tali da non compromettere la
conformita' del processo di produzione o del sistema di autocontrollo
sul metodo di produzione o della gestione della documentazione e da
non determinare variazioni della forma giuridica dell'operatore o di
conformita' dei prodotti o di affidabilita' dell'operatore.
9. L'accertamento di una o piu' inosservanze comporta
l'applicazione, da parte dell'organismo di controllo al quale e'
assoggettato l'operatore, di una diffida scritta, contenente l'invito
a correggere l'inosservanza in tempi definiti e a predisporre le
opportune azioni correttive affinche' l'evento non si ripeta.
10. Nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma
9, l'organismo di controllo reitera una diffida definitiva scritta,
assegnando un termine per l'adempimento, con l'avvertenza che, in
caso di omesso adeguamento, e' applicata la soppressione delle
indicazioni biologiche.
11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono individuate le modalita' applicative da
parte degli organismi di controllo con riguardo a comunicazioni e
profili organizzativi riferiti a infrazioni, irregolarita' e
inosservanze ed alle conseguenti misure.
12. Gli organismi di controllo garantiscono la tracciabilita' delle
transazioni commerciali del prodotto biologico, nel rispetto della
normativa europea e nazionale. A tal fine, il Ministero istituisce,
nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 59, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati
pubblica, le cui modalita' di funzionamento sono definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da
adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nel medesimo decreto sono individuate le filiere produttive e le
categorie di operatori biologici che devono attenersi a tale obbligo,
nonche' le soglie e gli altri parametri tecnico-economici da tenere
in considerazione per l'individuazione delle transazioni ad alto
rischio di frode.
13. All'articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «agricoltura biologica,» sono
inserite le seguenti: «in materia di funzionamento di strumenti
informatici per il miglioramento del sistema di controllo,».
Art. 6
Obblighi degli organismi di controllo
1. Nell'esercizio dell'attivita' di controllo, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, l'organismo di controllo ha
l'obbligo di:
a) comunicare al Ministero e alle autorita' competenti per
l'esercizio della vigilanza i risultati dei controlli effettuati in
modo regolare e ogni volta che ne sia richiesto;
b) informare senza ritardo il Ministero e le autorita' competenti
per l'esercizio della vigilanza qualora i risultati dei controlli
rivelino una infrazione o irregolarita';
c) consentire agli organi del Ministero e alle autorita'
competenti per l'esercizio della vigilanza l'accesso ai propri uffici
e agli impianti e fornire qualsiasi informazione e assistenza
ritenuta necessaria per l'adempimento degli obblighi di cui al
presente articolo;
d) adottare, in caso di irregolarita' o infrazioni, le misure
corrispondenti a carico degli operatori, anche se receduti o esclusi
dal sistema, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;
e) comunicare al Ministero e alle autorita' competenti per
l'esercizio della vigilanza le misure applicate in caso di
accertamento di irregolarita', di infrazioni o di inosservanze;
f) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di
controllo, se a carico dell'operatore sono state emesse misure a
seguito di irregolarita' o infrazioni e le stesse non sono state
risolte;
g) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un
operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione
della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosita';
h) rilasciare, entro novanta giorni dalla notifica di cui
all'articolo 28 del regolamento, il documento giustificativo e il
certificato di conformita';
i) applicare il tariffario di cui all'articolo 4, comma 1;
l) conservare i fascicoli di controllo per almeno 5 anni
successivi all'esclusione o al recesso dell'operatore;
m) redigere e aggiornare l'elenco dei prodotti certificati per
ogni operatore;
n) trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di
controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di
variazione;
o) adempiere alle richieste e prescrizioni impartite dalle
autorita' di cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attivita' di
vigilanza e controllo;
p) comunicare al Ministero le modifiche normative o organizzative
intervenute successivamente all'autorizzazione nel termine di
quindici giorni dalla loro deliberazione;
q) impiegare i laboratori di analisi indicati dal Ministero;
r) trasmettere il programma annuale di controllo al Dipartimento
entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicare le variazioni
intervenute nel corso dell'anno;
s) ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, trasmettere al
Ministero e alle autorita' competenti per l'esercizio della vigilanza
una relazione sulle attivita' di controllo svolte nel corso dell'anno
precedente entro il 31 marzo di ogni anno;
t) trasmettere al Ministero e alle autorita' competenti per
l'esercizio della vigilanza i dati statistici annuali sulla
produzione biologica di cui all'articolo 36 del regolamento;
u) aggiornare la banca dati, per gli aspetti di propria
competenza, relativa alle transazioni commerciali di cui all'articolo
5, comma 12.
2. Gli obblighi informativi posti a carico degli organismi di
controllo sono assolti attraverso l'inserimento delle relative
informazioni nei servizi informatici disponibili nell'ambito del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai sensi della legge 4
giugno 1984, n. 194, nonche' della banca dati costituita ai sensi
dell'articolo 5, comma 12.
Art. 7
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo
6, il Ministero previa intimazione, nei casi di cui al medesimo
articolo 6, comma 1, lettere a), e), p), r), s) e t), ad adempiere
entro 10 giorni ai relativi obblighi di comunicazione e trasmissione,
sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 4. La sospensione, a
seconda della gravita' dell'inadempimento, puo' avere una durata dai
tre ai nove mesi, decorsi i quali l'organismo di controllo deve dare
evidenza al Ministero di aver risolto le criticita' rilevate.
L'organismo, durante il periodo di sospensione, non puo' acquisire
nuovi operatori e, sotto la supervisione del Dipartimento, puo'
eseguire le visite di sorveglianza e il rinnovo delle certificazioni
precedentemente rilasciate. La sospensione ha effetto dal giorno
successivo alla notifica del provvedimento.
2. Il Ministero revoca l'autorizzazione in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1 e 6;
b) mancato espletamento o gravi inadempienze dell'attivita' di
controllo e di certificazione, nonche' mancato espletamento delle
funzioni di valutazione, di riesame e di decisione;
c) inadempimento delle prescrizioni impartite dalle autorita' di
cui all'articolo 3 nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza e
controllo;
d) emanazione di tre provvedimenti di sospensione di cui al comma
1, ovvero raggiungimento di un periodo cumulativo di sospensione
superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'autorizzazione.
3. Il Ministero provvede, altresi', alla revoca dell'autorizzazione
negli altri casi previsti dall'articolo 27, paragrafo 9, lettera d),
del regolamento.
4. Le regioni, nell'ambito dell'attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 3, comma 4, nei casi previsti dal presente articolo,
propongono al Ministero la revoca o la sospensione
dell'autorizzazione.
5. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data
della notifica del provvedimento. Entro lo stesso termine, gli
operatori dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro
organismo di controllo. La revoca e' pubblicata sul sito ufficiale
del Ministero.
6. In caso di revoca, l'organismo non puo' presentare richiesta di
nuova autorizzazione prima che siano trascorsi tre anni dalla
pubblicazione di cui al comma 5, terzo periodo, o prima di aver
dimostrato il recupero dei requisiti nei casi di cui ai commi 2,
lettera a), e 3. I soggetti che hanno rivestito funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di
controllo destinatario della revoca o di una sua articolazione dotata
di autonomia funzionale non possono esercitare tali funzioni ne'
prestare servizi di consulenza per almeno tre anni.
7. La sospensione e la revoca dell'autorizzazione sono disposte nel
rispetto del principio del giusto procedimento e di partecipazione
dell'organismo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 8
Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli organismi di
controllo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 30.000 euro
all'organismo di controllo e a chiunque, rivestendo funzioni di
rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di
controllo, o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia
funzionale:
a) impedisce l'accesso agli uffici alle autorita' competenti o
omette le informazioni e l'assistenza necessarie per la verifica;
b) impiega personale privo dei requisiti minimi previsti
dall'allegato 2;
c) nell'attivita' di controllo e campionamento omette le misure
di adeguata analisi del rischio, di cui all'allegato 1;
d) impiega personale a carico del quale e' stata accertata la
sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con
gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo, in violazione
di quanto stabilito dalla lettera c) dell'allegato 2;
e) accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente
escluso, prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del
provvedimento di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosita';
f) omette la verifica delle azioni correttive poste in essere
dagli operatori a seguito di sospensione o soppressione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 6.000 euro a un massimo di
12.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua
unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:
a) omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata
stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera l);
b) trasferisce il fascicolo di controllo all'organismo di
controllo subentrante oltre il termine di cui all'articolo 6, comma
1, lettera n);
c) trasmette il programma annuale di controllo al Ministero e
alle Autorita' competenti oltre il termine stabilito dall'articolo 6,
comma 1, lettera r);
d) omette di adottare ogni iniziativa di aggiornamento del
personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi
di rischio che qualificano un prodotto come biologico;
e) nell'impiego del personale omette di applicare i criteri di
rotazione indicati al numero 5 della lettera C) dell'allegato 2.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 euro a un massimo di
6.000 euro a chiunque, rivestendo funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione dell'organismo di controllo, o di una sua
unita' organizzativa dotata di autonomia funzionale:
a) omette di aggiornare i fascicoli di controllo ovvero omette di
adottare il sistema di documentazione inerente l'attivita' di
controllo in modo da ostacolarne la rintracciabilita';
b) omette di controllare la regolare conservazione presso
l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati;
c) rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto
dall'operatore biologico, il certificato di conformita', oltre il
termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera h);
d) applica il tariffario in maniera difforme a quello allegato
all'istanza di cui all'articolo 4, comma 1;
e) omette di comunicare al Ministero le modifiche giuridiche o
organizzative intervenute successivamente all'autorizzazione nel
termine stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera p);
f) trasmette la relazione sulle attivita' di controllo svolte nel
corso dell'anno precedente oltre il termine stabilito dall'articolo
6, comma 1, lettera s).
Art. 9
Obblighi degli operatori
1. Gli operatori, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, prima
di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al
biologico, notificano l'inizio della loro attivita' e assoggettano la
loro impresa al sistema di controllo utilizzando la procedura di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 28 luglio 2016, n. 154.
2. E' fatto obbligo agli operatori di:
a) redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione
completa dell'attivita', del sito e dell'unita' produttiva ai sensi
dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 889/2008;
b) redigere ed aggiornare il documento contenente le misure per
garantire, a livello di unita', di sito e di attivita', il rispetto
delle norme di produzione biologica e prevenire i rischi di
contaminazione;
c) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche
se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore per fatti
antecedenti l'esclusione o il recesso medesimi;
d) in caso di soppressione delle indicazioni, informare, per
iscritto, gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione
delle indicazioni dalle produzioni;
e) non presentare, in caso di esclusione, nuova domanda di
notifica di cui all'articolo 28 del regolamento prima che siano
trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva
l'esclusione di morosita';
f) annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la
commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, su
appositi registri, o, in alternativa, su registri obbligatori gia'
utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purche'
contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e
nazionale per il settore biologico;
g) adottare un sistema, che consenta la tracciabilita' e
rintracciabilita' dei prodotti biologici in tutte le fasi di
produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell'articolo 18
del regolamento (CE) n. 178/2002;
h) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la
tipologia di contabilita' e tracciabilita' utilizzata;
i) mettere a disposizione i registri di cui alla lettera f)
all'organismo di controllo ed alle autorita' di cui all'articolo 3;
l) per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 12, comunicare
periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantita' di
prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;
m) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i
reclami ricevuti dai clienti;
n) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo l'esito
dei controlli svolti dalle autorita' competenti, in caso di
contestazioni di non conformita'.
Art. 10
Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla designazione, alla
presentazione e all'uso commerciale
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla
confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali,
nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui
documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che
possono indurre in errore il consumatore sulla conformita' del
prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni del regolamento, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a
18.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in
maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla
produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicita', nella
presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in
fase di commercializzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in
maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione
biologica nell'etichettatura, nella pubblicita' e nella presentazione
di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro.
Art. 11
Sanzioni amministrative pecuniarie
a carico degli operatori
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, anche se non
piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o di
recesso volontario, non provvede a mettere in atto, nei tempi
previsti dalla vigente normativa europea e nazionale, le necessarie
procedure per il ritiro della merce ovvero a comunicare ai propri
clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di produzione
biologico, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla
medesima sanzione soggiace chiunque, non piu' inserito nel sistema di
controllo, a seguito di esclusione o di recesso volontario, non
provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni relative al
metodo di produzione biologico.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consente o
impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato
applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento
definitivo di sospensione della certificazione biologica, e' irrogata
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 euro a 18.000
euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita'.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque sia stato
applicato da parte dell'organismo di controllo un provvedimento
definitivo di esclusione dal sistema biologico, e' irrogata la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro,
fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosita'.
Art. 12
Applicazione delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui al presente decreto sono irrogate dal
Dipartimento.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle
sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e al decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nonche', ove ne
ricorrano i presupposti, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Art. 13
Modalita' di pagamento e riassegnazioni
1. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente decreto e' effettuato presso le
Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito
capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
2. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie, affluiti sul capitolo dell'entrata del bilancio statale
di cui al comma 1, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero, per una quota pari al cinquanta per
cento, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
attivita' di controllo e di vigilanza.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. Gli organismi di controllo gia' autorizzati alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano a operare per un periodo
non superiore a dodici mesi a decorrere dalla medesima data. Gli
organismi presentano richiesta di autorizzazione ai compiti di
controllo non oltre sei mesi prima della scadenza di tale termine.
Art. 15
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e' abrogato.
2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da
leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti
ivi previsti.
Art. 16
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
(di cui all'articolo 4, comma 1)
REQUISITI MINIMI DELLA PROCEDURA
STANDARD DI CONTROLLO
La procedura standard di controllo deve prevedere:
1. la frequenza dei controlli e la tipologia delle visite
ispettive da eseguire ogni anno elaborate in base all'analisi dei
rischi. L'analisi dei rischi deve tenere in considerazione, almeno,
dei risultati dei precedenti controlli, della tipologia
dell'operatore, della quantita' di prodotto interessato e il rischio
di scambio di prodotti biologici con prodotti convenzionali;
2. il numero di visite da eseguire ogni anno e' calcolato
considerando che:
a) almeno un'ispezione fisica annuale deve essere eseguita
presso tutti gli operatori;
b) le visite di controllo a campione sono almeno pari al 10%
degli operatori assoggettati;
c) almeno il 10% di tutte le ispezioni annuali sono senza
preavviso;
d) il numero dei campioni da prelevare ed analizzare
annualmente corrisponde ad almeno il 5% del numero degli operatori
assoggettati;
3. la verifica della validita' e della completezza delle
modalita' di autocontrollo messe in atto dagli operatori per singola
attivita';
4. il periodo critico per eseguire le visite ispettive, in base
al tipo di attivita' svolta dall'operatore e alla coltura in atto;
5. la durata minima della visita ispettiva per tipologia di
attivita' e tipologia di visita (visita di ingresso al sistema, di
sorveglianza, a campione, senza preavviso, dove e' previsto il
campionamento);
6. il numero massimo di visite ispettive eseguibili
giornalmente;
7. indicazione dei principi attivi da ricercare per tipologia
di matrice e prodotto da analizzare;
8. i criteri di turnazione/avvicendamento del personale
ispettivo;
9. le linee guida da adottare per la verifica dei requisiti
previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale
per il metodo biologico per singola attivita' produttiva per la quale
e' richiesta l'autorizzazione.
Allegato 2
(di cui all'articolo 4, comma 6, lettere a) e c),
e all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d),
e all'articolo 8, comma 2, lettera e))
REQUISITI DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO
A. Requisito di adeguatezza delle strutture e delle risorse
strumentali.
L'organismo deve:
a) dotarsi di una struttura organizzativa periferica (sede,
dotazioni tecniche - informatiche) nella regione dove svolge
attivita' di controllo e certificazione su almeno cento operatori;
b) dotarsi di un referente regionale in tutte le regioni dove
non ha l'obbligo di dotarsi di una struttura organizzativa
periferica.
B. Requisito della adeguatezza, capacita', esperienza e competenza e
delle risorse umane.
In fase di autorizzazione l'Organismo:
a) presenta un piano di dotazione delle risorse umane, nel
quale sia specificato il fabbisogno di personale tecnico ed
amministrativo, dipendente o esterno all'organismo di controllo, a
tempo pieno o parziale, con la descrizione dei criteri per
l'adeguamento del piano all'aumento dell'attivita';
b) dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle
risorse umane;
c) dispone di procedure di qualificazione, formazione,
monitoraggio e valutazione di tutto personale;
d) individua almeno un ispettore, un responsabile della
valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' i componenti
degli organi collegiali, in possesso dei requisiti professionali
adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere
all'interno dell'organismo medesimo.
B.I - Il personale responsabile della qualita', di schema, di
coordinamento e del monitoraggio, il referente regionale e i
componenti dell'organo collegiale deliberante la certificazione e i
provvedimenti di non conformita' deve possedere i seguenti
requisiti minimi:
1. Formazione: corso sui sistemi di qualita' (di 40 ore), corso
interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10 ore) e
sulla normativa di settore (di ore 10), almeno n. 3 visite di
addestramento per singola attivita';
2. Esperienza professionale di almeno 2 anni sul settore
agroalimentare;
3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di
secondo livello attinente all'attivita' di controllo da svolgere (es.
laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari,
veterinaria, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni
ittiche, scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario,
agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).
B.II - Il personale dell'organo collegiale dei ricorsi/reclami deve
possedere i seguenti requisiti minimi:
1. Titolo professionale: professionisti del settore
agroalimentare, avvocati e commercialisti;
2. Esperienza professionale di almeno 2 anni nel settore della
certificazione agroalimentare.
B.III - Il personale ispettivo deve possedere i seguenti requisiti
minimi:
1. Formazione minima: corso sui sistemi di qualita' (di 40 ore),
corso interno sul funzionamento dell'organismo di controllo (di 10
ore) e sulla normativa di settore (di ore 10) e almeno n. 5 visite di
addestramento per singola attivita';
2. Esperienza professionale di almeno 1 anno nel settore
agroalimentare;
3. Titolo di studio: diploma di laurea o di scuola secondaria di
secondo livello attinente all'attivita' di controllo che svolge (es.
laurea in scienze agrarie, scienze e tecnologie alimentari,
veterinari, biologia, acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche,
scienze delle produzioni animali, diploma di perito agrario,
agrotecnico, alimentarista ed equipollenti).
B.IV - Il personale, diverso da quello indicato ai punti precedenti,
comunque impiegato nella attivita' di valutazione e riesame deve
possedere i seguenti requisiti minimi:
1. Formazione: corso interno sul funzionamento dell'organismo di
controllo (di 10 ore) e sulla normativa di settore (di ore 10),
almeno n. 3 visite di addestramento per singola attivita';
2. Esperienza professionale di almeno 6 mesi nel settore
agroalimentare.
C. Il requisito di idoneita' morale, di indipendenza, di
imparzialita' e assenza di conflitto di interesse e' assicurato
dall'organismo di controllo nei seguenti modi:
1. sono fissati e resi pubblici criteri per stabilire congrue
tariffe da applicare agli operatori;
2. l'organismo di controllo non deve svolgere attivita' di
consulenza, nel settore dell'agricoltura biologica, a favore degli
operatori assoggettati;
3. i rappresentanti, gli amministratori degli organismi di
controllo e certificazione, il personale addetto all'attivita' di
controllo e certificazione:
a) non devono aver riportato condanne definitive (o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale) o essere interessati da procedimenti penali in
corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di
reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque
anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517,
517-bis, 640 e 640-bis del codice penale, ovvero condanne che
importano l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a
tre anni;
b) non devono essere destinatari di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
c) non devono avere commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (requisito
richiesto solamente a i rappresentanti ed agli amministratori
dell'organismo);
d) non devono avere commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli
amministratori dell'organismo);
e) non devono essere stati dichiarati falliti, ne' avere
procedure concorsuali aperte a proprio carico in corso trovarsi
(requisito richiesto solamente ai rappresentanti ed agli
amministratori dell'organismo);
4. Il personale dipendente ed i collaboratori esterni devono
essere liberi da qualsiasi conflitto di interessi. Il possesso di
tale requisito e' dimostrato anche attraverso dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non
sussistono situazioni di incompatibilita' tra il dichiarante e gli
operatori assoggettati a controllo ai sensi dell'articolo 51 del
codice di procedura civile. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle suddette
dichiarazioni sostitutive;
5. L'organismo applica una procedura di rotazione degli ispettori
che rispetti i seguenti criteri:
a) gli operatori non possono essere controllati dal medesimo
ispettore per piu' di tre visite ispettive consecutive;
b) lo stesso ispettore potra' riprendere l'attivita' ispettiva
a carico del medesimo operatore dopo almeno due anni di sospensione;
c) le disposizioni di cui alla lettera a) e b) valgono anche
nel caso l'ispettore cambi organismo di controllo;
6. Numero dispari dei componenti degli organi collegiali che
deliberano i seguenti provvedimenti:
a) documento giustificativo, certificato di conformita',
provvedimenti sanzionatori nei casi di irregolarita' e infrazioni;
b) decidono su reclami e ricorsi;
7. I componenti degli organi collegiali non fanno parte di altri
organi collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo;
8. L'organo collegiale dei ricorsi e':
a) indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo di
controllo;
b) composto da professionisti del settore agroalimentare e da
avvocati/commercialisti. I pronunciamenti hanno natura di lodo
arbitrale, come da specifica clausola compromissoria sottoscritta nel
contratto di assoggettamento al controllo, ai sensi del titolo VIII
del libro quarto del Codice di procedura civile;
9. La struttura organizzativa tiene distinti i ruoli di
valutazione, di riesame e di decisione;
10. Gli amministratori e i rappresentanti dell'amministrazione,
il personale dipendente o esterno, compresi i componenti degli organi
collegiali (eccettuato quello per la salvaguardia dell'imparzialita')
non sono operatori e/o proprietari e/o soci degli operatori
controllati e certificati dall'organismo di controllo;
11. Il personale dipendente ed esterno mantiene riservate tutte
le informazioni ottenute o prodotte durante lo svolgimento delle
attivita' di controllo e certificazione autorizzate, salvo le deroghe
previste da specifiche disposizioni di legge;
12. Il personale dipendente o esterno che svolge compiti di
valutazione (comprende anche l'attivita' ispettiva) e di riesame non
ha rapporti professionali e/o economici e/o di consulenza con gli
operatori assoggettati al controllo dell'organismo, ne' direttamente
ne' per mezzo di studi professionali e/o associazioni di cui e' socio
e/o associato e/o collabora;
13. Il personale ispettivo o il personale che valuta o che fa
parte degli organi collegiali non svolge attivita' formativa per gli
operatori assoggettati al proprio controllo;
14. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 e' dimostrato
anche attraverso dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L'organismo, tuttavia, e' tenuto a effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicita' delle suddette dichiarazioni
sostitutive.
Allegato 3
(di cui all'articolo 5, comma 1)
REQUISITI MINIMI DEL PROGRAMMA
ANNUALE DI CONTROLLO
Il programma dei controlli annuale e' elaborato sulla base delle
procedure di controllo e deve contenere:
1. il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre
dell'anno precedente alla data del controllo all'organismo di
controllo con l'indicazione del numero degli operatori per singola
attivita';
2. il numero totale delle visite ispettive da eseguire
nell'anno, con la specifica del numero di visite annunciate, senza
preavviso e a campione/supplementari, nonche' il numero e la
tipologia di campioni da prelevare ed analizzare;
3. una tabella dove e' indicato per tipologia di attivita'
svolta dall'operatore e per ogni mese il numero di visite e dei
campioni da eseguire, nonche' il numero del personale ispettivo
impiegato.
Il programma annuale di controllo deve essere trasmesso al
Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno e ogni qualvolta si
verifichi una variazione, pari al 10%, del numero di operatori
controllati.