Data: 2018-03-22 10:19:54

attestato di qualifica professionale pizzaiolo

Buongiorno, vorrei gentilmente sapere se un "attestato di qualifica professionale" anno 2006 rilasciato dalla Regione Toscana Provincia di Firenze ai sensi della legge n. 845/78 e L.R. 32/2002 a seguito di corso con durata ore 600 (mesi 4) con qualifica PIZZAIOLO è valido come requisito professionale per una attività di somministrazione.
cordiali saluti

riferimento id:44217

Data: 2018-03-22 11:53:30

Re:attestato di qualifica professionale pizzaiolo


Buongiorno, vorrei gentilmente sapere se un "attestato di qualifica professionale" anno 2006 rilasciato dalla Regione Toscana Provincia di Firenze ai sensi della legge n. 845/78 e L.R. 32/2002 a seguito di corso con durata ore 600 (mesi 4) con qualifica PIZZAIOLO è valido come requisito professionale per una attività di somministrazione.
cordiali saluti
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La norma di riferimento è:
[b]DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59[/b]
[b]a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; [/b]

L'attestato in questione da riferimento esclusivo alla disciplina normativa sulla formazione professionale (legge n. 845/78 e L.R. 32/2002) e non sembra far riferimento alla disciplina sul COMMERCIO e la SOMMINISTRAZIONE.
Poichè la norma richiede un RICONOSCIMENTO ma non esclude che questo possa essere SUCCESSIVO, consiglierei all'interessato di inviare una richiesta alla REGIONE. Infatti appare PARADOSSALE che non sia riconosciuto valido un corso di 600 ore mentre oggi con 30 ore si ottiene il requisito professionale.
TUTTAVIA formalmente occorre che vi sia un OK della Regione per la equipollenza del titolo in questione che, come tale, non è al momento valido.

RESTA INTESO che se il soggetto, negli ultimi 5 anni, ha lavorato per almeno 2 come pizzaiolo matura comunque il requisito ai sensi dell'altra norma:
[b]b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; [/b]

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