Nel corso di una procedura di gara per la concessione di un immobile comunale a destinazione produttiva sono pervenute due offerte, una fuori termine poiché trasmessa oltre l’orario previsto dal bando a pena di esclusione; la seconda offerta, benché ammessa in sede di gara, non ha superato la fase dell’esame dell’offerta tecnica (era previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Posto che la gara si è conclusa con la mancata aggiudicazione e che l’Amministrazione vorrebbe procedere celermente ad assegnare l’immobile senza attendere l’avvio di una nuova procedura, si chiede se sia possibile avviare una procedura negoziata con la ditta la cui offerta è pervenuta oltre l’orario di ammissione o si debba obbligatoriamente procedere all’indizione di una nuova procedura di gara.
Nel corso di una procedura di gara per la concessione di un immobile comunale a destinazione produttiva sono pervenute due offerte, una fuori termine poiché trasmessa oltre l’orario previsto dal bando a pena di esclusione; la seconda offerta, benché ammessa in sede di gara, non ha superato la fase dell’esame dell’offerta tecnica (era previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa).
Posto che la gara si è conclusa con la mancata aggiudicazione e che l’Amministrazione vorrebbe procedere celermente ad assegnare l’immobile senza attendere l’avvio di una nuova procedura, si chiede se sia possibile avviare una procedura negoziata con la ditta la cui offerta è pervenuta oltre l’orario di ammissione o si debba obbligatoriamente procedere all’indizione di una nuova procedura di gara.
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La materia è disciplinata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (si vedano anche le Linee Guida n. 8 di ANAC)
[b]Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)[/b]
1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.
2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
a) [color=red][b]qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata[/b][/color], in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. [color=red][b]Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. [/b][/color][b]Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83[/b]; ....
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Nel vostro caso avete avuto 2 offerte, di cui una INAMMISSIBILE ed una che non ha superato il punteggio minimo.
Tale situazione (punteggio inferiore al minimo) la rende inappropriata.
CIO' detto, sembrano sussistere le condizioni per procedere con l'art. 63 anche se starei attento a:
1) contrattare solo con quello che ha presentato l'offerta tardi (una obiezione potrebbe essere: avete dato punteggi bassi al solo candidato per poi aggiudicare all'altro)
2) quindi chiederei una offerta a ENTRAMBI
3) valuterei comunque la soluzione GARA ... che vi tutela!