Data: 2018-03-22 07:10:30

Zone tutelate

Buongiorno

Un commercialista intende aprire una attività di somministrazione/bar, a nome di un suo cliente , e ci ha chiesto se l'ubicazione dell'esercizio ricada in zona tutelata.

Per questa domanda gli ho consigliato di sentire l'ufficio tecnico, che gli ha detto che la zona è sottoposta a vincolo archeologico, in base al Decreto legislativo n.42 del 22/1/04 e alle leggi regionali Lazio n. 59/95 e n.8/2012.

Non esiste una delibera specifica del Comune di individuazione dell'area tutelata.

Quale regime amministrativo il commercialista deve considerare?  SCIA  o AUTORIZZAZIONE ?

La tutela, cui fa riferimento la nuova modulistica unificata, riguarda aspetti commerciali o aspetti urbanistici-edilizi (archeologici,paesaggistici)?

grazie        buona giornata

riferimento id:44206

Data: 2018-03-22 10:48:34

Re:Zone tutelate


Buongiorno

Un commercialista intende aprire una attività di somministrazione/bar, a nome di un suo cliente , e ci ha chiesto se l'ubicazione dell'esercizio ricada in zona tutelata.

Per questa domanda gli ho consigliato di sentire l'ufficio tecnico, che gli ha detto che la zona è sottoposta a vincolo archeologico, in base al Decreto legislativo n.42 del 22/1/04 e alle leggi regionali Lazio n. 59/95 e n.8/2012.

Non esiste una delibera specifica del Comune di individuazione dell'area tutelata.

Quale regime amministrativo il commercialista deve considerare?  SCIA  o AUTORIZZAZIONE ?

La tutela, cui fa riferimento la nuova modulistica unificata, riguarda aspetti commerciali o aspetti urbanistici-edilizi (archeologici,paesaggistici)?

grazie        buona giornata
[/quote]

Il fatto che vi sia un VINCOLO ARCHEOLOGICO (ma la stessa cosa vale per paesaggistico, idraulico ecc...) riguarda solo l'aspetto EDILIZIO, cioè l'onere di attivare le relative procedure e controlli per la realizzazione degli interventi edilizi ma NON RIGUARDA le aree di tutela per la parte AMMINISTRATIVA (DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 art. 64 comma 3 "[i]Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.[/i]")

Le ZONE DI TUTELA del dlgs 59/2000 NON COINCIDONO con le aree su cui esiste un vincolo e possono riguardare anche aree senza vincoli specifici.
[b]Si tratta di una DISTINTA PIANIFICAZIONE che prevede una zonizzazione ed una parametrazione numerica delle attività.[/b]
Se il Comune non ha individuato tali aree ... allora vale la disciplina ordinaria, e l'attività è soggetta a SCIA!

riferimento id:44206
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it