Mi ritrovo in questa situazione:
Bar-ristorante con autorizzazione stagionale (01.12-30.04) per esercizio attività somministrazione alimenti e bevande avviata nel 2009.
Ulss competente effettua sopralluogo in marzo 2018 e rileva situazione dei locali sostanzialmente difforme rispetto a quanto autorizzato e chiede al Comune di verificare regolarità edilizia locali di nuova realizzazione, compresa agibilità, sottolineando che trattasi di condizione preliminare per loro utilizzo e che in assenza la preparazione alimenti presso cucina deve essere sospesa.
Ulss riferisce anche che la cucina non risponde ai parametri previsti per luoghi di vita e lavoro.
Sentito ufficio tecnico che mi informa che nel 2014 è stato rilasciato titolo unico per ampliamento attività produttiva, iniziati lavori lo stesso anno ma mai conclusi. Il titolo unico è infatti scaduto per decorrenza termini validità. Non risulta pervenuta alcuna SCIA di agibilità nei termini art. 24 dpr 380/2001.
Chi deve intervenire? Ufficio commercio, ufficio tecnico o la stessa ulss? Se ufficio commercio in base a quale norma? Il comma 3 dell'art. 17-ter TULPS?
Mi ritrovo in questa situazione:
Bar-ristorante con autorizzazione stagionale (01.12-30.04) per esercizio attività somministrazione alimenti e bevande avviata nel 2009.
Ulss competente effettua sopralluogo in marzo 2018 e rileva situazione dei locali sostanzialmente difforme rispetto a quanto autorizzato e chiede al Comune di verificare regolarità edilizia locali di nuova realizzazione, compresa agibilità, sottolineando che trattasi di condizione preliminare per loro utilizzo e che in assenza la preparazione alimenti presso cucina deve essere sospesa.
Ulss riferisce anche che la cucina non risponde ai parametri previsti per luoghi di vita e lavoro.
Sentito ufficio tecnico che mi informa che nel 2014 è stato rilasciato titolo unico per ampliamento attività produttiva, iniziati lavori lo stesso anno ma mai conclusi. Il titolo unico è infatti scaduto per decorrenza termini validità. Non risulta pervenuta alcuna SCIA di agibilità nei termini art. 24 dpr 380/2001.
Chi deve intervenire? Ufficio commercio, ufficio tecnico o la stessa ulss? Se ufficio commercio in base a quale norma? Il comma 3 dell'art. 17-ter TULPS?
[/quote]
USL ha titolo ad intervenire autonomamente in base al reg. 852 e 882 del 2004 per fare prescrizioni, sanzioni e provvedimenti anche interdittivi.
UFFICIO TECNICO ha titolo per intervenire per la parte edilizia
SINDACO solo se vi sono ragioni di urgenza e pericoli per la salute ... ma non sembra questo il caso.
UFFICIO COMMERCIO non ha titolo ... i requisiti amministrativi non sembrano venuti meno e le irregolarità sono di natura sanitaria o edilizia.
CONSIGLIO di scrivere a USL e UFFICIO TECNICO per ribadire questi aspetti