Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento.
Sto redigendo un progetto antiincendio per un esercizio commerciale che vende merci ingombranti.
Nel DM 27 luglio 2010 è specificato all'art 4.1 in merito alla densità di affollamento:
[i]3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 mq: 0,1 persone/mq.[/i]
Per "superficie di vendita" riferita a merci ingombranti ho trovato diverse ambiguità anche a livello regionale o comunale.
Ad esempio la regione Lombardia, REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3, Art.38 :
[i]La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della S.L.P. quando questa non sia superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti Comuni e nella misura di 1/4 della S.L.P. quando questa sia superiore ai predetti limiti.[/i]
non riesco a trovare però riferimenti in materia relativi alla regione Lazio
Se qualcuno sa aiutarmi ne sarei immensamente grato.
Buonasera, avrei bisogno di un chiarimento.
Sto redigendo un progetto antiincendio per un esercizio commerciale che vende merci ingombranti.
Nel DM 27 luglio 2010 è specificato all'art 4.1 in merito alla densità di affollamento:
[i]3) Negozi specialistici che trattano una specifica gamma merceologica (non alimentare) con superficie di vendita non superiore a 1000 mq: 0,1 persone/mq.[/i]
Per "superficie di vendita" riferita a merci ingombranti ho trovato diverse ambiguità anche a livello regionale o comunale.
Ad esempio la regione Lombardia, REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2000 , N. 3, Art.38 :
[i]La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/10 della S.L.P. quando questa non sia superiore a mq. 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e a mq. 2.500 nei restanti Comuni e nella misura di 1/4 della S.L.P. quando questa sia superiore ai predetti limiti.[/i]
non riesco a trovare però riferimenti in materia relativi alla regione Lazio
Se qualcuno sa aiutarmi ne sarei immensamente grato.
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PREMESSA: la disciplina delle merci ingrombranti REGIONALE vale solo per determinare la SUPERFICIE DI VENDITA VIRTUALE, cioè rispetto alla quale applicare la disciplina amministrativa (scia per vicinato o autorizzazione per MSV).
Ai fini antincendio NON SI DEVE tener conto di questa disciplina e la superficie si calcola sempre per intero ... il FUOCO non tiene conto dei calcolo virtuali :-)
Nel LAZIO vige la L.R. 18 Novembre 1999, n. 33
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/33_99_reg_lazio.pdf
Essa non prevede una disciplina analoga a quella della Lombardia o della Toscana .... e gli ingombranti rilevano solo per l'esercizio congiunto (art. 24)
Nella scorsa legislatura fu analizzata una proposta di legge di riforma del commercio (http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=2529)... ma non è andata a buon fine (ecco un approfondimento: http://www.legacooplazio.it/wp-content/uploads/2015/04/Scarica-qui-il-DOCUMENTO.pdf)
grazie per il supporto.
Il dubbio non era in merito al comportamento del fuoco, ma al calcolo dell'affollamento delle persone negli stessi luoghi... un negozio di oggetti per la casa di 1000 mq ha molte più persone contemporaneamente di un negozio di automobili o di arredamento sempre di 1000 mq, è un dato di fatto che speravo fosse normato in qualche modo.
grazie per il supporto.
Il dubbio non era in merito al comportamento del fuoco, ma al calcolo dell'affollamento delle persone negli stessi luoghi... un negozio di oggetti per la casa di 1000 mq ha molte più persone contemporaneamente di un negozio di automobili o di arredamento sempre di 1000 mq, è un dato di fatto che speravo fosse normato in qualche modo.
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Certo, hai ragione .... ma tale regolamentazione dovrebbe stare nelle norme tecniche di prevenzione incendi e non la si può desumere dalla disciplina commerciale.
sono d'accordo, ma la norma tecnica scrive espressamente "superficie di vendita" e non "superficie effettiva" o "di pavimento"... quindi pensavo che la chiave di volta fosse quella, ovvero che la superficie di vendita di attività commerciali con merci ingombranti fosse minore di una con merci non ingombranti, di conseguenza uscirebbero dal calcolo meno persone
riferimento id:44201