Salve,
Un'impresa agricola può eseguire vendita diretta dei propri prodotti, attraverso i mercati fatti nell'ambito territoriale, ai ristoranti e ai dettaglianti della zona. Può inoltre fare eventi di promozione dell'azienda e del territorio come degustazioni di prodotti coltivati e lavorati dall'azienda stessa ma senza somministrazione. Mi era però stato detto che tutto ciò era possibile solo se l'impresa agricola era riconosciuta ai sensi del D.Lgs 228/2001. Oggi scopro che tale azienda non è riconosciuta ai sensi di quel D.lgs ma è una società coperativa impresa sociale. Che differenza c'è? Può svolgere lo stesso le attività sopra indicate?
grazie
Nella vendita diretta ex art. 4 del d.lgs. n. 228/01 è compresa la somministrazione non assistita. Per quella assistita occorre l’abitazione agrituristica (questo in estrema sintesi).
Da quello che scrivi credo che tu ti riferisca all’art. 4 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99 – “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.”
L’art. 4, comma 1 dispone: 1. [i]La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.[/i]
Quindi, qualsiasi ente non commerciale (associazione riconosciuta o non riconosciuta, comitato, fondazione) che svolga una attività agricola in modo non esclusivo o principale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 73 TUIR ed a scopo di autofinanziamento può, per la vendita dei suoi prodotti agricoli, giovarsi della disciplina amministrativa semplificata prevista per le imprese agricole, singole o associate dall’art. 4 del Dlgs 228/2001.
(vedi: https://www.diritto.it/la-vendita-diretta-dei-prodotti-agricoli-da-parte-degli-enti-non-commerciali-associazioni-fondazioni-comitati-dopo-il-decreto-del-fare-dl-692013/#sdfootnote4anc )