Sale scommesse (88 tulps): Questure verificheranno DISTANZE dai luoghi sensibili
[color=red][b]Circolare del Ministero dell'Interno del 19 marzo 2018[/b][/color]
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Buongiorno, abbiamo ricevuto tramite portale “impresainungiorno” in data 11/06/2018 la richiesta di autorizzazione per “Nuova apertura attività di sala giochi”. Non essendoci la distanza minima dalla scuola media abbiamo chiesto alla Questura la quale al telefono ci ha comunicato che si poteva rilasciare l’autorizzazione perché si trattava di un trasferimento (ma sulla domanda si chiede “Nuova apertura” e si dichiara “di essere consapevole che non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolastici …”) . Al quesito rivolto alla Questura il 7 agosto 2018, che riportiamo di seguito cancellando i dati personali dell’interessato, non abbiamo ricevuto risposta, nonostante numerose sollecitazioni telefoniche. Possiamo rigettare la pratica motivando “non viene rispettato il requisito richiesto delle “distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati sensibili”?
Grazie
Alleghiamo di seguito il Quesito rivolto alla Questura:
Vi presento il “Quesito sulla validità di una licenza ex art 88 T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura di Roma al Sig. ************* in data 07.02.2018 in assenza di distanza minima dai luoghi sensibili.
Premesso che, in data 11/06/2018 prot. n. **********, perveniva attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it” la Richiesta di “Nuova Apertura attività di Sala Giochi **********” del Sig. ****************** nato a *************, residente a *************, in qualità di amministratore della “*************.” sita in via *************.
- Visto che la normativa distingue tra nuove attività e attività già esistenti, per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili il sig. *************, ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Questura di Roma in quanto subentro di attività già esistente e non nuova attività;
- Atteso che la Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale in una Circolare del 12 aprile 2018 rivolta ai Sindaci della Città Metropolitana di Roma Capitale, avente per oggetto “Licenza ex art. 88 del TULPS per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale da gioco con apparecchi videolottery (VLT) e sale bingo” la quale riportava la circolare diramata in data 19.03.2018, mediante la quale è stato chiarito che “la Questura, in sede di rilascio della licenza di cui all’oggetto, oltre alle esigenze di pubblica sicurezza debba tener conto, attraverso la verifica delle autocertificazioni prodotte dall’utenza, anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati sensibili nonché della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità, polizia urbana e a quella specificamente attinente la destinazione d’uso, di pertinenza di codeste Amministrazioni Comunali”.
- Dato atto che il locale si trova a pochi metri dalla ************* (NOME DELLA SCUOLA).
- Considerato che il richiedente dichiarava di essere consapevole che “Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia”;
Dovendo ottemperare alla Richiesta di Autorizzazione, lo scrivente ufficio con la presente
CHIEDE
se la licenza, rilasciata dal Questore di Roma in data 07.02.2018, può essere considerata ancora valida.
Buongiorno, abbiamo ricevuto tramite portale “impresainungiorno” in data 11/06/2018 la richiesta di autorizzazione per “Nuova apertura attività di sala giochi”. Non essendoci la distanza minima dalla scuola media abbiamo chiesto alla Questura la quale al telefono ci ha comunicato che si poteva rilasciare l’autorizzazione perché si trattava di un trasferimento (ma sulla domanda si chiede “Nuova apertura” e si dichiara “di essere consapevole che non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolastici …”) . Al quesito rivolto alla Questura il 7 agosto 2018, che riportiamo di seguito cancellando i dati personali dell’interessato, non abbiamo ricevuto risposta, nonostante numerose sollecitazioni telefoniche. Possiamo rigettare la pratica motivando “non viene rispettato il requisito richiesto delle “distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati sensibili”?
Grazie
Alleghiamo di seguito il Quesito rivolto alla Questura:
Vi presento il “Quesito sulla validità di una licenza ex art 88 T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura di Roma al Sig. ************* in data 07.02.2018 in assenza di distanza minima dai luoghi sensibili.
Premesso che, in data 11/06/2018 prot. n. **********, perveniva attraverso il portale “impresainungiorno.gov.it” la Richiesta di “Nuova Apertura attività di Sala Giochi **********” del Sig. ****************** nato a *************, residente a *************, in qualità di amministratore della “*************.” sita in via *************.
- Visto che la normativa distingue tra nuove attività e attività già esistenti, per quanto riguarda il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili il sig. *************, ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Questura di Roma in quanto subentro di attività già esistente e non nuova attività;
- Atteso che la Questura di Roma – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale in una Circolare del 12 aprile 2018 rivolta ai Sindaci della Città Metropolitana di Roma Capitale, avente per oggetto “Licenza ex art. 88 del TULPS per l’esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale da gioco con apparecchi videolottery (VLT) e sale bingo” la quale riportava la circolare diramata in data 19.03.2018, mediante la quale è stato chiarito che “la Questura, in sede di rilascio della licenza di cui all’oggetto, oltre alle esigenze di pubblica sicurezza debba tener conto, attraverso la verifica delle autocertificazioni prodotte dall’utenza, anche della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati sensibili nonché della conformità dei locali di esercizio alla vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, igiene, sanità, polizia urbana e a quella specificamente attinente la destinazione d’uso, di pertinenza di codeste Amministrazioni Comunali”.
- Dato atto che il locale si trova a pochi metri dalla ************* (NOME DELLA SCUOLA).
- Considerato che il richiedente dichiarava di essere consapevole che “Non è ammessa l’apertura di sale da gioco che siano ubicate ad una distanza da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, centri anziani, luoghi di culto o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, inferiore a quella prevista dalla normativa statale in materia”;
Dovendo ottemperare alla Richiesta di Autorizzazione, lo scrivente ufficio con la presente
CHIEDE
se la licenza, rilasciata dal Questore di Roma in data 07.02.2018, può essere considerata ancora valida.
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Premesso che l'eventuale diniego deve essere preceduto dalla comunicazione di motivi ostativi (art. 10 bis) a nostro avviso nelle autorizzazioni art. 88 la competenza primaria è della Questura (nel bene e nel male) e senza un parere/atto definitivo della stessa non è possibile procedere al diniego.
TUTTAVIA è possibile procedere con il preavviso di rigetto qualora sia siano accertati elementi oggettivi che non consentono il rilascio dell'autorizzazione.
QUINDI SUGGERIAMO:
1) inviate all'interessato preavviso di rigetto art. 10 bis (per conoscenza alla Questura)
2) attendete 10 giorni
3) se arrivano scritti o anche se non arrivano scrivete alla Questura una nota del tipo [b]"Si trasmettono i documenti relativi alla procedura xxxxxxxxxx. qualora non pervenga un diverso atto da parte di codesto ufficio si procederà alla adozione dell'atto definitivo di diniego entro 15 giorni dalla trasmissione della presente.
Restano ferme le competenze e responsabilità della competente Quesura sulle attività in commento anche in relazione ad eventuali carenze istruttorie derivanti da omissioni o ritardi nell'espressione del parere.
Distinti saluti"[/b]
Non capisco che tipo di sala sia. Se ha già un 88 della Q. (per cosa? Punto o negozio di gioco, Sala vlt e se si di che tipo?) cosa chiede al Comune?
in attesa delle delucidazioni richieste da Roberto linko una sentenza sull'obbligo del rispetto dei limiti anche in caso di trasferimento: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43273.0
riferimento id:44190