Un esercizio di somministrazione ha ottenuto DEHORS per somministrazione su area pubblica.
Domanda:
Avendo ottenuto la concessione per occupazione dehors ai fini della somministrazione alimenti e bevande, deve obbligatoriamente presentare SCIA per variazione superifcie di somministrazione se aumentata?
La non presentazione della SCIA per variazione superificie di somministrazione è sanzionabile (tenendo presento di essere in possesso sia di DEHORS che notifica sanitaria)?
Scia per ampliamento superficie di somministrazione + notifica sanitaria ai sensi del reg Ce 852/2004.
riferimento id:44174
Un esercizio di somministrazione ha ottenuto DEHORS per somministrazione su area pubblica.
Domanda:
Avendo ottenuto la concessione per occupazione dehors ai fini della somministrazione alimenti e bevande, deve obbligatoriamente presentare SCIA per variazione superifcie di somministrazione se aumentata?
La non presentazione della SCIA per variazione superificie di somministrazione è sanzionabile (tenendo presento di essere in possesso sia di DEHORS che notifica sanitaria)?
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CONFERMIAMO quanto scritto da Serena. Per stare tranquilli:
1) scia di ampliamento di superficie in quanto procedura prevista anche dal dlgs 222/2016 (http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-3-esercizi-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/3-esercizi-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/)
2) NOTIFICA SANITARIA in quanto l'ampliamento potrebbe ritenersi variazione significativa (soggetta come tale a scia di variazione).
SI POTREBBE DISCUTERE su entrambi gli obblighi (e sulle conseguenti sanzioni) ... ma la questione non ha una risposta chiara.
Se vi hanno sanzionato ... CI SONO MARGINI per tentare un ricorso.
Su che base verrebbe impostato il ricorso!?
Perchè non si ha una risposta chiara se sono obbligatorie le prescrizioni per la variazione di superficie con allestimento dehors?
Non comprendo ? :(
[url=http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=80]http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=80[/url]
Vedo obbligo scia per variazione di superficie, ma quale superficie? Il dehors rientra?
Scusate ma voglio vederci chiaro!
grazie!
Su che base verrebbe impostato il ricorso!?
Perchè non si ha una risposta chiara se sono obbligatorie le prescrizioni per la variazione di superficie con allestimento dehors?
Non comprendo ? :(
[url=http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=80]http://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=80[/url]
Vedo obbligo scia per variazione di superficie, ma quale superficie? Il dehors rientra?
Scusate ma voglio vederci chiaro!
grazie!
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Contrariamente a quello che si ritiene e che è spesso la prassi la VARIAZIONE DI SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE non è mai stata soggetta ad adempimenti amministrativi, nè per ampliamento nè per riduzione.
Infatti la L. 287/1991 non ne faceva menzione: http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l287-91.htm
In Toscana neanche la legge regionale 28/2005 ne fa menzione:
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
La legge regionale si limita a disporre "3. I requisiti di cui all’articolo 42, comma 2 e 42 bis devono sussistere anche in caso di ampliamento o di modifiche strutturali dei locali" ... cioè giustamente i requisiti devono essere garantiti anche in caso di ampliamento ... ma non sono soggetti a scia.
Purtroppo il decreto scia 2 parla di generico "AMPLIAMENTO" nella tabella A (senza precisare se è ampliamento strutturale o aumento della superficie, volendo anche senza ampliamento fisico) .... http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-3-esercizi-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/3-esercizi-di-somministrazione-di-alimenti-e-bevande/
Ciò detto, siccome vige il principio di SEMPLIFICAZIONE e le Regioni e gli Enti Locali possono dettare ULTERIORI SEMPLIFICAZIONI a mio avviso in Toscana non si applica alcuna procedura per la variazione della superficie di somministrazione proprio in virtù del favor della nostra legge regionale.
Ecco l'esplicitazione del ragionamento.
Perfetto ...grazie mille!
Riprendo il vecchio post per un aggiornamento.
Con due note destinate a Regione Lazio e Toscana il MISE ha chiarito che la somministrazione di alimenti tramite sedie e tavolini all'esterno sia su suolo pubblico che privato NON costituisce ampliamento di superficie, e di conseguenza non dev'essere effettuata alcuna richiesta di autorizzazione o scia.
Il mio quesito (generale) è: a seguito di tale chiarimento, occorre comunque la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per i casi di somministrazione di bevande e alimenti stagionale all'esterno?
Quello particolare, del mio caso, invece è: se ho comunque ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di bevande all'esterno del locale (le note del Mise sono successive), ma non ho effettuato la notifica sanitaria, posso comunque sfuggire alla sanzione di cui all'art. 6 Reg. Ce 852/2004 in virtù del chiarimento fornito dal Mise o dovevo comunque obbligatoriamente effettuarla?
Grazie.
Riprendo il vecchio post per un aggiornamento.
Con due note destinate a Regione Lazio e Toscana il MISE ha chiarito che la somministrazione di alimenti tramite sedie e tavolini all'esterno sia su suolo pubblico che privato NON costituisce ampliamento di superficie, e di conseguenza non dev'essere effettuata alcuna richiesta di autorizzazione o scia.
Il mio quesito (generale) è: a seguito di tale chiarimento, occorre comunque la notifica sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004 per i casi di somministrazione di bevande e alimenti stagionale all'esterno?
Quello particolare, del mio caso, invece è: se ho comunque ottenuto l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per la somministrazione di bevande all'esterno del locale (le note del Mise sono successive), ma non ho effettuato la notifica sanitaria, posso comunque sfuggire alla sanzione di cui all'art. 6 Reg. Ce 852/2004 in virtù del chiarimento fornito dal Mise o dovevo comunque obbligatoriamente effettuarla?
Grazie.
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L'art. 6 del regolamento 852 dispone:
[b]Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga
costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia
[color=red]cambiamento significativo[/color] di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti. [/b]
Quindi non prevede che si comunichino con notifica tutte le variazioni, ma solo i CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI.
Spetta al titolare valutare l'impatto della occupazione e se realizza una variazione significativa.
Es. se ho occupazione esterna con tavoli e sedie ma il ciclo produttivo rimane invariato non vi è obbligo (quindi niente sanzione).
Se ho 10 mq interni e 200 mq di dehors ... allora è variazione significativa.
Se all'interno non ho somministrazione ai tavoli e fuori sì ... è variazione significativa ecc....