Data: 2018-03-20 14:17:44

Commercio al dettaglio - vendita merci ingombranti ed a condegna differita

Buonasera, nella procedura Star per una attività di commercio al dettaglio mi chiede i mq. di vendita di merci ingombranti ed a consegna differita ai sensi della Legge Regionale 28/2005 art. 21 BIS.....volevo sapere a cosa si riferisce, la ditta vende materiali per pavimenti, articoli igienico sanitari, arredamenti per bagno, vasche, docce, lavandini, stufe.......grazie.

riferimento id:44172

Data: 2018-03-20 15:27:02

Re:Commercio al dettaglio - vendita merci ingombranti ed a condegna differita


Buonasera, nella procedura Star per una attività di commercio al dettaglio mi chiede i mq. di vendita di merci ingombranti ed a consegna differita ai sensi della Legge Regionale 28/2005 art. 21 BIS.....volevo sapere a cosa si riferisce, la ditta vende materiali per pavimenti, articoli igienico sanitari, arredamenti per bagno, vasche, docce, lavandini, stufe.......grazie.
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Tali prodotti vi rientrano ... e questo consente di poter AUMENTARE la superficie di vendita senza diventare una MSV.
Come detto dalla norma se avete 500 mq di superficie effettiva, ai fini NORMATIVI essa equivale a 250 mq di superficie di vendita da dichiarare


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[b]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28[/b]

Art. 21 bis
- Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita(164)
1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti:
a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
e) materiali per l’edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici.
2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21, comma 4, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

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