Data: 2018-03-20 12:29:25

Perdita di possesso veicolo?

Buongiorno,
Tizio intesta l'autovettura che utilizza al figlio maggiorenne, Caio.

Poi però Tizio si separa dalla mogli e si trasferisce altrove.

Caio vorrebbe che il padre si intestasse l'autovettura, anche per non essere responsabile delle sanzioni al CdS prese da questo, ma il padre non adempie.

Come può tutelarsi Caio?

Grazie

riferimento id:44169

Data: 2018-03-20 14:03:35

Re:Perdita di possesso veicolo?


Buongiorno,
Tizio intesta l'autovettura che utilizza al figlio maggiorenne, Caio.

Poi però Tizio si separa dalla mogli e si trasferisce altrove.

Caio vorrebbe che il padre si intestasse l'autovettura, anche per non essere responsabile delle sanzioni al CdS prese da questo, ma il padre non adempie.

Come può tutelarsi Caio?

Grazie
[/quote]

[size=14pt][b]FA SEGNALAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE per l'applicazione delle relative sanzioni in base a:[/b][/size]

[color=red][b]Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
[/b][/color]
TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici,  su  richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta  di  circolazione  che tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  'di  persona giuridica,  l'ufficio  di  cui  al  periodo  precedente  procede all'aggiornamento della carta di circolazione. (3)


3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526 (2).

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 353 a euro 1.762 (2).

[color=red][b] 4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (4)[/b][/color]

[b] 5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal commi 4 e 4 bis ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (3).[/b]

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori (1).


(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, comma 18, legge 27 dicembre 1997, n. 449. (2) Commi così modificati dal D.M. 22 febbraio 2001, in G.U. 15/5/2001. (3) Comma così sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).(4) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

VEDI:
http://www.prefettura.it/potenza/contenuti/Circolare_n._300_a_1479_15_106_16_del_2_marzo_2015.-165555.htm

riferimento id:44169
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it