Può un produttore diretto autorizzato al commercio su forma itinerante non emettere scontrino?
grazie per la collaborazione
Può un produttore diretto autorizzato al commercio su forma itinerante non emettere scontrino?
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Sono ora escluse dall’obbligo dello scontrino fiscale le vendite di:
prodotti agricoli ovunque commercializzati dai produttori agricoli in regime speciale (art. 66, comma 17, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331);
art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413
1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, ovvero dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale. Dal 1° gennaio 1993 tali biglietti devono rispondere alle caratteristiche che saranno fissate con decreto del Ministro delle finanze (22) da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 giugno 1992. (21)
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, 1° comma, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le prestazioni previste nel decreto ministeriale 25 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 29 settembre 1981, nonché per le cessioni di beni risultanti, ancorché non ne sussista l'obbligo, da fattura accompagnatoria e, se integrati nell'ammontare dei corrispettivi, da bolla di accompagnamento, o da altri documenti sostitutivi delle stesse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 (23) , e successive modificazioni.
D.P.R. 26/10/1972, n. 633
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole . L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
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VEDI QUI:
https://www.fiscoetasse.com/agricoltura_regime_speciale_imprese_agricole
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3063.0
http://www.agenziaimpress.it/network/agricoltura/vendita-diretta-in-azienda-agricola-scontrino-o-ricevuta-fiscale/
https://www.soldioggi.it/partita-iva-agricola-12845.html