Data: 2018-03-20 09:27:34

Attività di Estetica in Farmacia

Salve,
Una Società che gestisce una Farmacia, vuole presentare a proprio nome una Scia per inizio attività di Estetista, limitatamente al trattamento del viso, in un locale attiguo alla Farmacia ma con ingresso in comune.
Di fatto l'attività di estetica verrebbe svolta saltuariamento (1 o 2 volte al mese) da un'Azienda di prodotti per il viso che invierebbe sul posto di volta in volta un'estetista che oltretutto non sarebbe sempre la stessa persona.  I trattamenti sarebbero a pagamento e non a fini promozionali dei prodotti, quindi un'attività di estetica vera e propria.
Come è possibile l'esercizio dell'attività a queste condizioni?.
Naturalmente nessun socio della Società che presenterebbe la Scia  ha i requisiti professionali, essendo tutti farmacisti.
Chi dovrebbero nominare Responsabile Tecnico?

Grazie!!

riferimento id:44161

Data: 2018-03-20 13:36:20

Re:Attività di Estetica in Farmacia


Salve,
Una Società che gestisce una Farmacia, vuole presentare a proprio nome una Scia per inizio attività di Estetista, limitatamente al trattamento del viso, in un locale attiguo alla Farmacia ma con ingresso in comune.
Di fatto l'attività di estetica verrebbe svolta saltuariamento (1 o 2 volte al mese) da un'Azienda di prodotti per il viso che invierebbe sul posto di volta in volta un'estetista che oltretutto non sarebbe sempre la stessa persona.  I trattamenti sarebbero a pagamento e non a fini promozionali dei prodotti, quindi un'attività di estetica vera e propria.
Come è possibile l'esercizio dell'attività a queste condizioni?.
Naturalmente nessun socio della Società che presenterebbe la Scia  ha i requisiti professionali, essendo tutti farmacisti.
Chi dovrebbero nominare Responsabile Tecnico?

Grazie!!
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Risulta ancora in vigore l'obbligo per le farmacie di avere come OGGETTO ESCLUSIVO l'esercizio di farmacia. Quindi la società NON può risultare anche titolare di attività di estetica, anche se svolta in locali attigui.

[b]L. 08/11/1991, n. 362
Norme di riordino del settore farmaceutico.[/b]
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1991, n. 269.
7. Titolarità e gestione della farmacia (16).

1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata (17) (18).

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8


Spunti:
http://www.notariato.it/sites/default/files/155.pdf

riferimento id:44161

Data: 2018-03-20 18:23:17

Re:Attività di Estetica in Farmacia

posso dire che è fatta salva solo la possibilità di cui all'art. 100, comma 1-bis del d.lgs. n. 219/06:
[i]I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali.[/i]

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