Minori in viaggio: dal 26 giugno solo con documento individuale
Presentazione
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale per viaggiare in Europa e all’estero, cioè di passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità valida per l’espatrio o altro documento di viaggio equipollente.
Non sarà più sufficiente, quindi, l'iscrizione sul passaporto del genitore, titolo di viaggio che rimane comunque valido per lo stesso genitore titolare fino alla sua naturale scadenza. Il tutto in ottemperanza della normativa europea (Regolamento 444/2009).
Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.
Per il rilascio del passaporto individuale al minorenne è necessario l'assenso di entrambi i genitori, anche in caso di figli minori naturali conviventi con uno solo dei due o di figli legittimi affidati a uno solo dei due genitori separati. Ciò al fine di assicurare maggiori forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare.
Lo stesso principio deve ritenersi applicabile anche in caso di rilascio al minore di carta di identità valida per l'espatrio, come precisato in una circolare del 15 marzo 2012 della Direzione centrale per i servizi demografici del ministero dell'Interno, che riporta indicazioni dei ministeri degli Affari Esteri e della Giustizia.
Riguardo all’espatrio, in particolare, il Ministero della giustizia ha precisato che a fronte del diritto costituzionalmente garantito all' espatrio si pone il limite della tutela dei minori (art.30 Cost.), quale prevalente esigenza di pubblico interesse.
I genitori devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
Sempre per ragioni di sicurezza e tutela, per la legalizzazione delle foto sul documento il richiedente deve essere presente, anche se minore, altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, è necessaria una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto. Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno.
I passaporti e le carte d'identità per i minori hanno due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera:
minore da 0 a 3 anni: validità triennale
minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Sul sito della Polizia di Stato un'apposita sezione completa di modulistica.
Fonte: Ministero dell'Interno