Buongiorno,
il titolare di un'attività artigianale alimentare ( pasticceria) che vende esclusivamente i suoi prodotti, vuole installare una macchinetta per poter fare caffè, cappuccino e bevande calde.
La legge regionale art.73 parla solo di distributori in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
Nel caso della pasticceria come ci si comporta? possono mettere il distributore ed il proprietari del distributore fa comunicazione al suo suap per inizio attività ed aggiorna ATS, oppure il proprietario della pasticceria devo fare SCIA per somministrazione e possedere i requisiti?
Presso l'attività può installare il distributore automatico:
- una ditta che fa questo per attività. in tal caso non deve fare nulla perché ha il titolo per l'installazione;
- l'artigiano che dovrà fare SCIA per vendita tramite apparecchi automatici, possedere il requisito professionale e verificare la compatibilità tra l'attività principale artigiana e secondaria commerciale (ma essendo minima credo proprio non ci siano problemi).
Non siamo nel campo di applicazione dell'art. 73 in quanto non è installato in locali esclusivamente adibiti a tale attività.
********************
L.R. 6/2010 e smi
Art. 73
Disposizioni per i distributori automatici.
1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 69
Qualora l'artigiano pasticcere, non volesse avvalersi di una ditta, ma posiziona un suo distributore, la devo trattare ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 6/2010 come vendita al dettaglio di prodotti alimentari anche se ciò che vuole è dare bevande calde come caffè, cappuccio e thè?
riferimento id:44157Confermo: SCIA per distributore automatico di alimenti e bevande.
Grazie per la celere risposta.
Purtroppo tutte le cose strane stanno capitando a me..
dopo aver comunicato ciò, la pasticceria mi chiede:
posso mettere io una macchina del caffè e vendere la bevanda calda in bicchieri di carta per asporto?
Il proprietario non vuole fare somministrazione al tavolo in quanto non hanno i servizi igienici per i clienti.
Grazie per la celere risposta.
Purtroppo tutte le cose strane stanno capitando a me..
dopo aver comunicato ciò, la pasticceria mi chiede:
posso mettere io una macchina del caffè e vendere la bevanda calda in bicchieri di carta per asporto?
Il proprietario non vuole fare somministrazione al tavolo in quanto non hanno i servizi igienici per i clienti.
[/quote]
Certo che lo può fare .... può mettere macchinetta self-service (il cliente si serve e poi paga a banco oppure paga e si serve) o con servizio da parte sua o dei propri dipendenti.
In entrmbi i casi non deve fare adempimenti amministrativi (la macchinetta è distributore automatico SOLO SE il soggetto opera da solo con pagamento di monete alla macchinetta).
Altrimenti può installare distributore automatico come detto da Alberto
In questo caso non deve fare nulla? loro hanno solo attività artigianale con la vendita dei loro prodotti, dare bevande anche se da asporto non è soggetta nemmeno a notifica sanitaria?
riferimento id:44157
In questo caso non deve fare nulla? loro hanno solo attività artigianale con la vendita dei loro prodotti, dare bevande anche se da asporto non è soggetta nemmeno a notifica sanitaria?
[/quote]
Se si tratta di prodotti NON SUOI (come sembra) occorre in alternativa:
1) scia di vicinato (se la macchinetta non è automatica)
2) scia di somministrazione (se fa servizio al tavolo)
3) scia per distributore automatico (se a nome suo)
La NOTIFICA è dubbio che occorra avendo già la notifica quale artigiano alimentare e non trattandosi di variazione significativa.
A mio avviso NON occorre
[quote]La NOTIFICA è dubbio che occorra avendo già la notifica quale artigiano alimentare e non trattandosi di variazione significativa.
A mio avviso NON occorre[/quote]
Vero è che non è la modulistica ma la norma a dire cosa occorre fare e cosa no... ma nella modulistica unificata per la notifica sanitaria è prevista la voce specifica per i distributori, ed in particolare per [i]distributori automatici di alimenti confezionati e bevande[/i]
Inoltre l'art. 15 c. 3 della L.R. 6/2010 dispone che "[i]Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore); le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro[/i]".
Il comma 1 parla di SCIA di avvio... ma la sanzione per gli alimentari è inerente la notifica...
Suggerisco una verifica con l'ATS competente per territorio per evitare sanzioni