DISTRIBUTORI DI CARBURANTE: requisiti per riduzione tipologie di carburanti
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[b]MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 marzo 2018
Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici
eccessivi e non proporzionali alle finalita' dell'obbligo di presenza
di piu' tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di
carburanti. (18A01828)
(GU n.64 del 17-3-2018)[/b]
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare
l'art. 83-bis, comma 17, prevede che «Al fine di garantire il pieno
rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia
di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme
funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un
impianto di distribuzione di carburanti non possono essere
subordinati alla chiusura di impianti esistenti ne' al rispetto di
vincoli, con finalita' commerciali, relativi a contingentamenti
numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o
superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o nella
stessa area, attivita' e servizi integrativi o che prevedano
obbligatoriamente la presenza contestuale di piu' tipologie di
carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo come individuati da
apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di
sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza», che all'art. 1, commi 98 e 99 integra il
precitato comma 17, dell'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, prevedendo che entro sei mesi dall'entrata in vigore
della medesima legge con apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, sentite l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto
delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi
ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sono individuati gli ostacoli tecnici
o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita'
dell'obbligo recato dalla medesima disposizione;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante
disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
una infrastruttura per i combustibili alternativi che all'art. 18,
che stabilisce una serie di misure per la diffusione dell'utilizzo
del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquido (GNL) e
dell'elettricita' nel trasporto stradale, disponendo degli obblighi
per gli impianti di distribuzione carburanti nuovi o esistenti;
Visto in particolare l'art. 18, comma 6, che dispone l'obbligo per
gli impianti di distribuzione carburanti di dotarsi di infrastrutture
di ricarica elettrica, nonche' di distribuzione di GNC o GNL, non si
applica nel caso in cui sussistano delle impossibilita' tecniche
legate o a norme sulla sicurezza (relative alla presenza di accessi e
spazi insufficienti) o lunghezza delle tubazioni o alle distanze
dalle fonti di approvvigionamento;
Considerato che le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano hanno la necessita' di predisporre i provvedimenti di propria
competenza con la specifica delle impossibilita' tecniche previste
nel decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
Ritenuto di evitare difformita' interpretative tra i due testi di
legge sopra citati che determinerebbero una difficile applicazione
degli obblighi previsti in materia di realizzazione delle
infrastrutture per i combustibili alternativi;
Ritenuto che le impossibilita' tecniche previste dal decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, rispecchiano anche le
impossibilita' economiche dell'investimento, e che quindi risulta
opportuno stabilire la coincidenza delle impossibilita' previste
dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.
257 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti
nell'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano espresso nella seduta del 15 febbraio 2018;
Sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato con
nota prot. n. 23166 del 23 febbraio 2018;
Decreta:
Art. 1
Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e
non proporzionali
1. L'obbligo di prevedere la presenza contestuale di piu' tipologie
di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per
l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di
carburanti di cui all'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 1, commi 98 e 99
della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la
sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano
anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalita'
dell'obbligo:
[b] a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi
della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti gia'
autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto; [/b]
[b] b) per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento
superiore a mille metri tra la rete del gas naturale e il punto di
stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale inferiore
a tre bar; [/b]
[b] c) distanza dal piu' vicino deposito di approvvigionamento del
GNL via terra superiore a mille chilometri. [/b]
[color=red][b] 2. Gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali di cui al comma 1 sono fatti valere dai titolari degli
impianti di distribuzione carburante, verificati e certificati
dall'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto
di distribuzione dei carburanti. [/b][/color]
3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2018
Il Ministro: Calenda