Data: 2018-03-16 17:15:16

trasgressore e coobbligato

la violazione sul mancato rispetto delle distanze minime da "luoghi sensibili" per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c.6-7 TULPS, prevista da varie leggi regionali, è imputabile al titolare/gestore del locale che li installa, ritenendolo quindi il trasgressore.
E' corretto considerare, quale obbligato in solido della violazione, il proprietario degli apparecchi (cosa utilizzata per commettere la violazione) che glieli affitta con regolare contratto e che ne trae quindi vantaggio economico?
grazie

riferimento id:44140

Data: 2018-03-18 07:13:20

Re:trasgressore e coobbligato


la violazione sul mancato rispetto delle distanze minime da "luoghi sensibili" per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c.6-7 TULPS, prevista da varie leggi regionali, è imputabile al titolare/gestore del locale che li installa, ritenendolo quindi il trasgressore.
E' corretto considerare, quale obbligato in solido della violazione, il proprietario degli apparecchi (cosa utilizzata per commettere la violazione) che glieli affitta con regolare contratto e che ne trae quindi vantaggio economico?
grazie
[/quote]

NO,
mentre si può ritenere che il PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE utilizzato per svolgere attività "illecita" sia obbligato in solido in quanto, UTI DOMINUS, conserva poteri di disponibilità del bene ... salva la possibilità di dimostrare che l'uso è avvenuto contro la sua volontà ... nel caso di NOLEGGIO/LOCAZIONE di BENI MOBILI questo potere viene meno.
Il locatore non è tenuto a conoscere se il titolare utilizzerà i beni per sostituire apparecchi esistenti, metterne nuovi, se l'immobile è a distanze legali ecc... A MIO AVVISO manca il legame che la L. 689 impone al proprietario al fine di "collaborare" ad evitare la commissione di illeciti.


*************************
[b]Legge 24 novembre 1981, n. 689
[/b]Modifiche al sistema penale

Art. 6. Solidarietà

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione ai pagamento delle somme da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

riferimento id:44140

Data: 2018-03-18 12:56:31

Re:trasgressore e coobbligato

Nella realtà dei fatti, i noleggiatori spesso effettuano anche una sorta di consulenza nei confronti degli esercenti, spingendoli all'installazione degli apparecchi, ben consapevoli della violazione della norma, proponendo l'assistenza legale per gli eventuali ricorsi e forti del fatto di non essere chiamati in causa nella conseguente controversia.... insomma: sono proprietari della cosa utilizzata per commettere la violazione, sono spesso consapevoli della violazione, noleggiano e consegnano gli apparecchi nel posto in cui vengono utilizzati, ne traggono vantaggio economico...mi sembra assurdo non considerarli coobbligati. Aggiungerei che la L.R. Piemonte 9/16, letteralmente cita: "è vietata l'installazione....", senza specificarne esattamente il soggetto per cui a mio avviso ci sarebbe, per assurdo, da discutere chi è colui che "installa"



la violazione sul mancato rispetto delle distanze minime da "luoghi sensibili" per l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 c.6-7 TULPS, prevista da varie leggi regionali, è imputabile al titolare/gestore del locale che li installa, ritenendolo quindi il trasgressore.
E' corretto considerare, quale obbligato in solido della violazione, il proprietario degli apparecchi (cosa utilizzata per commettere la violazione) che glieli affitta con regolare contratto e che ne trae quindi vantaggio economico?
grazie
[/quote]

NO,
mentre si può ritenere che il PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE utilizzato per svolgere attività "illecita" sia obbligato in solido in quanto, UTI DOMINUS, conserva poteri di disponibilità del bene ... salva la possibilità di dimostrare che l'uso è avvenuto contro la sua volontà ... nel caso di NOLEGGIO/LOCAZIONE di BENI MOBILI questo potere viene meno.
Il locatore non è tenuto a conoscere se il titolare utilizzerà i beni per sostituire apparecchi esistenti, metterne nuovi, se l'immobile è a distanze legali ecc... A MIO AVVISO manca il legame che la L. 689 impone al proprietario al fine di "collaborare" ad evitare la commissione di illeciti.


*************************
[b]Legge 24 novembre 1981, n. 689
[/b]Modifiche al sistema penale

Art. 6. Solidarietà

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione ai pagamento delle somme da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
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riferimento id:44140

Data: 2018-03-19 10:01:24

Re:trasgressore e coobbligato

Ciao,
tu parli di "GIUSTIZIA SOSTANZIALE" .... cioè del fatto che il soggetto locatore possa avere spesso un ruolo determinante nella commissione della violazione .... ma il sistema della L. 689/1981 è fondato su FORMALITA' e REQUISITI RIGOROSI (presidiati dal principio di legalità).

NON ESCLUDO che il tuo ragionamento possa essere accolto da qualche giudice (personalmente penso che alla fine un orientamento di questo genere non passi) ... però ci continuo a vedere dei problemi di GIUSTIZIA FORMALE .... anche se concordo con le tue valutazioni.

riferimento id:44140

Data: 2018-03-19 18:17:10

Re:trasgressore e coobbligato

Concordo con quanto detto in astratto dal dott. Chiarelli.
A voler essere pignoli però se la norma regionale punisce chi “installa” e non chi “lascia installare” e da quel momento “lascia usare”, allora a dover essere sanzionato, a mio modesto avviso, dovrebbe essere l’installatore (ossia il gestore che spesso è anche proprietario degli apparecchi, a volte è anche al contempo concessionario di rete) A mio avviso più che solidarietà ex art.6 si potrebbe parlare in questo caso di concorso ex art.5 L.689 con il singolo esercente.
È altrettanto ovvio che l’installatore si difenderà o si difenderebbe dicendo che non spetta a lui verificare le distanze e che lui si limita a pretendere che l’esercente abbia un valido titolo 86 o 88 tulps e quindi colui che è tenuto a saperlo e a non farsele installare è l’esercente.
In tal caso sarebbe opportuno che la legge regionale  venisse modificata nel senso di stabilire espressamente  ad es.  che è vietata l’installazione e la messa in esercizio e comunque il consentirne l’uso (qualcosa di simile alle prescrizioni del 110 tulps) e che a rispondere della sanzione è sia chi installa sia chi lascia installare o comunque chi li lascia usare, così eliminando incertezze in contrasto con i principi generali della legge 689/81.

riferimento id:44140
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