Buongiorno,
in questi giorni mi sono confrontato con un collega sul discorso P. O. nei comuni con la Dirigenza.
Io sostenevo che col nuovo contratto è facile che vengano aumentate le indennità delle P.O. (possibile ora arrivare a 16.000 euro mentre finora il limite massimo era di poco inferiore ai 13.000 euro) e ridotto il salario accessorio dei dipendenti non titolari di P.O.
Il collega diceva che invece e' meglio per i dipendenti non titolari di P. O. ... perchè in caso di aumento dell'indennità di P.O. le cifre ulteriori vanno prese dal bilancio e non dal fondo... considerato che con il nuovo contratto che entrerà in vigore a breve, anche nei Comuni con la dirigenza le P.O. graveranno sul bilancio e non sul fondo.
Cosa ne pensate?
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[color=green][i]Se un ente destina meno risorse alle posizioni organizzative scatta l’articolo 15 comma 7 che dice: “in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’articolo 67, comma 2”. Non vi è quindi nulla di automatico, ma una possibilità di incremento.
Se, invece, un ente volesse destinare più somme alle posizioni organizzative scatta l’articolo 7 comma 4 lettera u) che prevede tra le materie di contrattazione: “l’incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’artico 67”. E quindi è necessario trovare l’intesa tra amministrazione e parti sindacali.[/i][/color]
Fonte: http://www.gianlucabertagna.it/2018/03/11/le-posizioni-organizzative-fuori-dal-fondo-come-stanno-le-cose/
A mio avviso NON vero che sarà meglio per i dipendenti NON titolari di P.O., come sosteneva il collega, perche' e' vero che l'Amministrazione prende dal bilancio gli imòorti necessari ad aumentare le P.O.... [u]ma resta comunque il limite del TRATTAMENTO ACCESSORIO... indipendentemente dal fatto che le P.O. gravino su fondo o bilancio sono trattamento accessorio...[/u]
Leggendo l'estratto che ho postato sopra (in verde) ... si dice che e' soggetta a CONTRATTAZIONE l'incremento delle p.o.... l’articolo 7 comma 4 lettera u) ... prevede tra le materie di contrattazione: “[u]l’incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’artico 67”. E quindi è necessario trovare l’intesa tra amministrazione e parti sindacali[/u].
In realtà però, se l'accordo NON si trova, l'Amministrazione può imporre la propria scelta.
[color=orange][b]Quindi con il nuovo contratto è possibile che i dipendneti titolari di P.O. veddano aumentare l'indennità di P.O. a scapito del fondo, che dovrà essere diminuito... penalizzando i dipendneti non titolari di P.O.; concordate? Grazie[/b][/color]
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http://www.gianlucabertagna.it/2016/11/26/limite-salario-accessorio-e-posizioni-organizzative/
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 294/2016 hanno quindi ribadito il principio che, ai fini del confronto con il fondo del 2015 e della relativa riduzione proporzionale rilevano tanto le risorse del bilancio imputate al fondo quanto le risorse direttamente stanziate in bilancio a copertura degli oneri relativi alle posizioni organizzative nei comuni privi di qualifiche dirigenziali, presentando le medesime caratteristiche funzionali di destinazione e l’idoneità ad incrementare la spesa per il trattamento accessorio del personale in ragione del loro concreto utilizzo.
Un’ultima precisazione: le posizioni organizzative negli enti senza la dirigenza CONTINUANO A NON TRANSITARE DAL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO, ma devono comunque essere considerate ai fini dell’articolo 1 comma 236 della legge 208/2015.
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Con il nuovo contratto si equipareranno enti CON e SENZA la dirigenza