Buongiorno,
nel 2010 ha aperto un' agenzia di scommesse ad una distanza inferiore a 500 metri da una scuola. Allora non era ancora in vigore il regolamento comunale che fissa una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili e tantomeno la L.R. 8/2013. Ora lil titolare dell'Agenzia vorrebbe trasferire l'attività nel locale accanto che non rispetta le distanze minime ora in vigore . Come mi comporto?
Attenzione: la l.r. 8/2013 vieta SOLO [b]la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931[/b] in locali che si trovino a una distanza inferiore ai luoghi sensibili.
Si, però il comma 1 ter dell'art. 5 della L.R. 8/2013 equipara l'installazione dell'apparecchio in altro locale a nuova installazione . Quindi devo procedere con il diniego?
riferimento id:44135L'agenzia di scommesse è soggetta a licenza dei Monopoli...
Quale competenza hai come Comune?
A meno che nell'agenzia siano installati giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931, per cui non è ammissibile il trasferimento.
La licenza è della questura. Il diritto di gioco è assegnato dai Monopoli al concessionario che può esercitare la raccolta direttamente o tramite incaricati.
La licenza 88 tulps di per se’ abilità anche a mettere le slot
mi intrometto nella discussione per capire una cosa:
chi ha sala scommesse è autorizzato a mettere slot perché previsto dall'art 110 comma 3?
In combinato tra 86 c.3 lett c e art. 110 c.3
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