Buongiorno, un residence può fare somministrazione al pubblico presentando una scia di somministrazione ai sensi della L.R.28/2005? L'inciso dell'art.64 comma 4 della l.r.86/2016 significa solo che la scia di residence consente, senza fare altro, la somministrazione agli ospiti di solo bevande ma non vieta la somministrazione al pubblico presentando una scia apposita?
grazie.
La cosa è dibattuta ma alla luce delle conferme e delle novità introdotte dalla LR 86/2016 possiamo rilevare testualmente:
- (art. 64, comma4) I residence possono somministrare bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti.
- (art. 66, comma 3) La SCIA può ricomprendere anche l’attività di somministrazione di bevande.
La specificazione delle sole bevande non può che avere il significato che è evidente, in tutti gli altri casi (alberghi, campeggi ecc.) è usata la specificazione “alimenti e bevande”.
Quindi, se si tratta di somministrazione agli alloggiati, allora è limitata alle sole bevande.
Il Residence è una struttura particolare che la LR NON annovera fra quelle che possono godere della liberalizzazione relativa alla somministrazione di alimenti bevande ai non alloggiati introdotta con la stessa LR 86/2016.
In altre parole, per il residence volgono le stesse regole che valevano con la LR 42/00.
La domanda è: con la LR 42/2000 un albergo poteva somministrare alimenti e bevande al pubblico (ai non alloggiati). La risposta è NO. Se l’albergo voleva avviare un ristorante aperto al pubblico gestito congiuntamente al ramo d’azienda alberghiero doveva “trovare” tutte le condizioni di esercizio al pari di qualsiasi altro esercente commerciale: destinazione d’uso commerciale, requisiti di qualità, requisiti professionali ecc. e poi presentare la scia per esercizio di somministrazione aperto al pubblico. L’esercizio congiunto è sempre stato possibile ma si trattava di esercizio congiunto di attività diverse, ognuna delle quali doveva soddisfare le condizioni e le abilitazioni delle relative normative di settore (la casistica era molto frequente)
Ecco tutto quello che ho appena descritto per l’albergo in vigenza della LR 42/00 lo puoi considerare valido per il Residence in vigenza di legge 86/2016: saranno due rami d’azienda, l’uno commerciale e l’altro turistico/ricettivo che godranno di abilitazioni diverse e condizioni di esercizio diverse.