Buongiorno,
mi si chiede se in sede di presentazione di SCIA al SUAP per l'attività di commercio tramite internet, i locali oggetto dell'attività devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 15bis della L.R.T. n. 28/2005, in particolare i requisiti urbanistici, di destinazione d'uso e di sicurezza (agibilità), ed eventualmente igienico-sanitari in caso di vendita prodotti alimentari.
Questo perché, considerato il tipo di attività, la merce da vendere, di solito, viene tenuta in magazzini o altri locali che non hanno destinazione d'uso a commerciale e la lavorazione degli ordini viene effettuata tramite pc che, esempio, può essere tenuto anche presso un locale della propria abitazione?.
La Legge regionale, a parte l'art. 15bis, riguardo al commercio elettronico rimanda al capo VIII, art. 66bis, senza specificare niente riguardo ai locali oggetto della vendita.
Saluti cordiali.
Gianni
Buongiorno,
mi si chiede se in sede di presentazione di SCIA al SUAP per l'attività di commercio tramite internet, i locali oggetto dell'attività devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 15bis della L.R.T. n. 28/2005, in particolare i requisiti urbanistici, di destinazione d'uso e di sicurezza (agibilità), ed eventualmente igienico-sanitari in caso di vendita prodotti alimentari.
Questo perché, considerato il tipo di attività, la merce da vendere, di solito, viene tenuta in magazzini o altri locali che non hanno destinazione d'uso a commerciale e la lavorazione degli ordini viene effettuata tramite pc che, esempio, può essere tenuto anche presso un locale della propria abitazione?.
La Legge regionale, a parte l'art. 15bis, riguardo al commercio elettronico rimanda al capo VIII, art. 66bis, senza specificare niente riguardo ai locali oggetto della vendita.
Saluti cordiali.
Gianni
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IL commercio elettronico PUò ESSERE SVOLTO ANCHE SENZA LOCALI (cosiddetto "Dropshipping") .... se l'interessato usa dei locali NON è tenuto ad indicarli nella SCIA (ed anche se li indica non vi sono adempimenti particolari di verifica). Fra l'altro i locali potrebbero essere sparsi per l'Italia o in luoghi diversi dal Comune dove si presenta la SCIA.
OVVIAMENTE l'uso per finalità commerciale di un locale determina un obbligo di verifica in capo all'interessato del rispetto dei requisiti, CHE NON SIGNIFICA adeguamento alla destinazione commerciale (perchè niente vieta di usare episodicamente o temporaneamente anche la propria abitazione se non si fanno opere e non vi è pubblico).
SE l'interessato usa costantemente l'abitazione o il garage di casa per deposito allora si possono porre problemi di compatibilità ... spetta a vigili ed edilizia verificare A PRESCINDERE DALLA SCIA (in quanto i locali potrebbero appunto non essere indicati)