Il titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è risultata priva della disponibilità dei locali in quanto nel contratto di locazione manca la firma di uno dei tre proprietari (che non viene proprio citato).
E' corretto fare un atto interdittivo, previo avvio di procedimento, con il quale viene chiusa-interdetta l'attività?
Oppure potrebbe anche essere sospesa la DUA e dunque l'attività in attesa che regolarizzi producendo un nuovo contratto di locazione a firma dei tre proprietari?
Il titolare di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è risultata priva della disponibilità dei locali in quanto nel contratto di locazione manca la firma di uno dei tre proprietari (che non viene proprio citato).
E' corretto fare un atto interdittivo, previo avvio di procedimento, con il quale viene chiusa-interdetta l'attività?
Oppure potrebbe anche essere sospesa la DUA e dunque l'attività in attesa che regolarizzi producendo un nuovo contratto di locazione a firma dei tre proprietari?
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La disponibilità giuridica o materiale dell'immobile NON HA RILEVANZA AMMINISTRATIVA e non abilita all'esercizio di alcun potere interdittivo come REGOLA GENERALE.
Per la Sardegna il problema si pone in base all'infelice formulazione della legge regionale
[b]Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5
Art. 31
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 23 sono revocate:
...........
d) quando venga meno l’[color=red]effettiva disponibilità dei locali[/color] nei quali è attivata l’azienda e non venga richiesta, da parte del proprietario dell’azienda, l’autorizzazione per il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza; [/b]
Segnalo che la legge regionale, ho trattato diverse volte la questione, fa riferimento NON ALLA GIURIDICA DISPONIBILITA', ma alla effettiva.
Cioè, detto in altri termini, fa riferimento al POSSESSO e non alla PROPRIETA' o altro titolo di godimento.
QUINDI, se il soggetto che ha presentato la SCIA ha il possesso (cioè è nel locale, lo apre, lo chiude, ha le chiavi) TU NON PUOI SINDACARE l'esistenza, la validità o l'invalidità del contratto che ne sta alla base.
Nel tuo caso il LOCATORE dovrà fare causa e sarà l'ufficiale giudiziario e metterlo in possesso del bene.
ATTENTO a non adottare atti che facciano passare la questione da CIVILE a AMMINISTRATIVA (per poi tornare ad essere civile se chiedono il risarcimento del danno).
VEDI:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=40490.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28068.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=41780.0
Però il riquadro 3 della DUA, campo che va compilato obbligatoriamente, richiede un titolo di disponibilità dell'immobile, es. contratto di comodato, di locazione etc, il quale dev'essere registrato ai sensi della L. 311/04 perche in mancanza è da considerarsi nullo.
Questo significa che al momento dell'apertura o trasferimento questi documenti devono essere indicati obbligatoriamente e in caso contrario la pratica è irricevibile e l'attività non può essere avviata!?
Però il riquadro 3 della DUA, campo che va compilato obbligatoriamente, richiede un titolo di disponibilità dell'immobile, es. contratto di comodato, di locazione etc, il quale dev'essere registrato ai sensi della L. 311/04 perche in mancanza è da considerarsi nullo.
Questo significa che al momento dell'apertura o trasferimento questi documenti devono essere indicati obbligatoriamente e in caso contrario la pratica è irricevibile e l'attività non può essere avviata!?
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La MODULISTICA non è fonte del diritto. Il fatto che i modelli prevedano campi obbligatori NON SIGNIFICA che lo siano giuridicamente .... se non è possibile andare avanti tecnologicamente lo potrai fare facendo allegare un file vuoto o contenente una dichiarazione diversa o comunque BYPASSANDO l'applicativo.
Ovviamente suggerisco di avvisare i gestori dell'applicativo su queste incongruenze ....
PURTROPPO è frequente che la tecnologia determini vincoli che non hanno alla base una normativa di riferimento .... in questi casi va cambiata la tecnologia o va aggirata!!!
Intendevo che il nostro coordinamento regionale SUAP nel predisporre i modelli da utilizzare per avvio di attività, ha inteso che la LR 5/2006 quando parla di "disponibilità dei locali",
intende il titolo giuridico, così come riportato nella modulistica SUAPE.