Un pubblico esercizio, qualora non avesse al suo interno nessuno strumento fonte di suoni ( radio, tv ecc...), deve comunque presentare autocertificazione in cui dichiara di trovarsi in una delle tre ipotesi previste dalla D.G regione Lombardia n.X/7477 del 04/12/2017?Qualora un pubblico esercizio con al suo interno radio, tv ecc... non avesse inviato autocertificazione, né previsione di impatto acustico, nonostante i numerosi solleciti, come dobbiamo comportarci? non trovo il tipo di sanzione applicabile
grazie
[quote]Un pubblico esercizio, qualora non avesse al suo interno nessuno strumento fonte di suoni ( radio, tv ecc...), deve comunque presentare autocertificazione in cui dichiara di trovarsi in una delle tre ipotesi previste dalla D.G regione Lombardia n.X/7477 del 04/12/2017?[/quote]
In base all'art. 4 c.1 del DPR 227/2011 NO.
[i][b]Sono escluse[/b] dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, [b]le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali[/b]. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.[/i]
Ma in base all'Allegato 1 alla DGR n.X/7477 invece SI'... E i casi contemplati prevedono che NON si utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero si svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
[i]La documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso.
Caso 1
a. Apertura dopo le 6:00.
b. Chiusura non oltre le 22:00.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 2
a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale
b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
Caso 3
a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica Live.
e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.[/i]
[quote]Qualora un pubblico esercizio con al suo interno radio, tv ecc... non avesse inviato autocertificazione, né previsione di impatto acustico, nonostante i numerosi solleciti, come dobbiamo comportarci? non trovo il tipo di sanzione applicabile[/quote]
Infatti non è sanzionabile la mancata presentazione dell'autocertificazione, ma il superamento dei limiti, che va dimostrato (verifica da parte di ARPA)
Quindi, chi non vuole fare autocertificazione e nemmeno presentare previsione di impatto acustico difficilmente sarà sanzionato visto che è necessario l'intervento dell' ARPA.
A cosa serve tutto questo se i furbi saranno premiati e chi invece vuole essere in regola deve sostenere le spese per la redazione della previsione
La sanzione è applicabile quando esiste una norma che la prevede (nè la D.G.R. n. 10/1217, nè il D.P.R. 227/2011 non li prevedono.
Da questo non necessariamente viene data libertà di scelta all'imprenditore.
Ad esempio se lo prevedi come allegato obbligatorio la mancanza può comportare l'irricevibilità della SCIA, o meglio ancora il portale non dovrebbe permettere la presentazione della pratica senza da dichiarazione sostitutiva (che va compilata online) o l'allegazione della VIAC.