Il D.P.G.R. 8.1.2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.R. 89/1998" nell'allegato 4 al punto 4.2, lett. c prevede cosa debba indicare e contenere la domanda di autorizzazione qualora la manifestazione o attività abbia durata superiore a tre giorni. Premesso che nel nostro Comune non abbiamo un regolamento specifico per le manifestazioni di durata fino a tre giorni cosa si deve fare? Fino ad ora non è stato richiesto niente a chi organizza tali manifestazioni; è corretto? Oppure deve essere dichiarato il rispetto dei limiti di zona?Grazie
riferimento id:44079
Il D.P.G.R. 8.1.2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.R. 89/1998" nell'allegato 4 al punto 4.2, lett. c prevede cosa debba indicare e contenere la domanda di autorizzazione qualora la manifestazione o attività abbia durata superiore a tre giorni. Premesso che nel nostro Comune non abbiamo un regolamento specifico per le manifestazioni di durata fino a tre giorni cosa si deve fare? Fino ad ora non è stato richiesto niente a chi organizza tali manifestazioni; è corretto? Oppure deve essere dichiarato il rispetto dei limiti di zona?Grazie
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Voi applicherete il vostro regolamento. Il DPGR per quelle sopra i 3 giorni prevede documentazione "rinforzata" mentre sotto tale limite non vi sono obblighi specifici (in particolare la relazione del tecnico) e tutto è rimesso alla disciplina comunale
[b]
Regolamento 8 gennaio 2014, n. 2/R
Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)[/b]
Ove la manifestazione o attività abbia una durata
superiore ai tre giorni, la domanda di autorizzazione
indica e contiene:
1. l’elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali
da adottare per contenere il disagio della popolazione
esposta al rumore.
2. una pianta dettagliata e aggiornata dell’area interessata
con l’identificazione degli edifici di civile abitazione
potenzialmente esposti al rumore.
3. una relazione redatta da un tecnico competente di
cui all’articolo 16 della l.r. 89/1998, da cui si possa desumere,
sulla base delle misurazioni effettuate o dell’utilizzo
dei modelli matematici previsionali, il rispetto dei
limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2014-01-08;2/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
La questioni che poni rappresenta un problema ancora aperto.
Da una parte c’è il DPR 227/2011 che, in combinato disposto con la LR 89/98 e la DGR 857/2013, vuole una dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei limiti acustici per tutte quelle attività che usano amplificazione sonora (temporanea o meno). La dichiarazione deve riportare (come dice la DGR 857/2013) l’indicazione espressa della valutazione tecnica (nominativo tecnico competente e data) sulla base della quale il proponente dichiara il rispetto.
Dall’altra parte c’è l’allegato 4 al DPGR n. 2R/2014, rubricato “Indirizzi per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti acustici” che per deroghe semplificate sotto ai tre giorni non prevede allegati tecnici.
Quindi nel primo caso è obbligatorio indicare la valutazione di un tecnico pur non superando i limiti mentre nel secondo, pur superando i limiti, non occorre alcunché. Per ragioni di equità e ragionevolezza puoi, quantomeno, richiedere la stessa dichiarazione sul rispetto dei limiti anche nel caso delle semplificate sotto a 3 gg. Resta inteso che occorrerebbe un qualche atto comunale che descrivesse la fattispecie indicando l’obbligo della dichiarazione.
Guarda qua la domanda n. 22:
http://www.regione.toscana.it/-/faq-su-norme-in-materia-di-inquinamento-acustico-