L'attestato di qualifica di direttore tecnico è sufficiente per esercitare come operatore funebre o è necessario acquisire anche la qualifica di operatore funebre?
E' sufficiente far presentare un'unica scia "Agenzia funebre" che comprenda tutte le attività dell'impresa funebre (vendita articoli funebri, disbrigo pratiche ecc) oppure e' necessario richiedere separatamente una SCIA agenzia d'affari + una SCIA vicinato?
P.S.
Riferimento Regione Campania L.R. N° 12/2001
L'attestato di qualifica di direttore tecnico è sufficiente per esercitare come operatore funebre o è necessario acquisire anche la qualifica di operatore funebre?
[color=red]Direttore tecnico e operatore devono avere gli stessi requisiti formativi (art. 7) ... quindi le due figure sono "identiche". Per operatore si intende il titolare, il direttore invece è il responsabile di filiale[/color]
E' sufficiente far presentare un'unica scia "Agenzia funebre" che comprenda tutte le attività dell'impresa funebre (vendita articoli funebri, disbrigo pratiche ecc) oppure e' necessario richiedere separatamente una SCIA agenzia d'affari + una SCIA vicinato?
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LA LEGGE REGIONE PREVEDE CHE CON L'AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' FUNEBRE ABILITA A DETERMINATE ATTIVITA' (VEDI SOTTO) MENTRE PER LE ALTRE DEVONO DOTARSI DI AUTONOMO TITOLO.
ES. SI POSSONO VENDERE GLI ARTICOLI FUNEBRI MA NON ARTICOLI DIVERSI
SI POSSONO FARE PRATICHE AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL DECESSO MA NON ALTRE.
SUGGERIMENTO: FAR PRESENTARE ANCHE SCIA DI VICINATO E AGENZIA DI AFFARI COSI DA COPRIRE TUTTO
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L’attività funebre consiste nello svolgimento
di tutte le prestazioni e i servizi esercitati
congiuntamente, di seguito indicati:
a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
b) disbrigo delle pratiche ammini
strative inerenti il decesso;
c) preparazione, vestizione, composizione delle
salme, confezionamento del feretro e trasporto;
d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del
decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l’utilizzo di
personale dipendente e di mezzi di cui all’artico
lo 20 del decreto del Pres
idente della Repubblica
285/1990;
f) trattamento di tanato
cosmesi o tanatoprassi;
g) recupero di cadaveri, su disp
osizione dell’autorità giudiziaria,
da luoghi pubblici o privati.
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Testo vigente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.
“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”.
http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2001/lr12_2001vigente.pdf