Data: 2018-03-15 07:18:43

segue precedente forum "attività di impresa funebre"

L'attestato di qualifica di direttore tecnico è sufficiente per esercitare come operatore funebre o è necessario acquisire anche la qualifica di operatore funebre?

E' sufficiente far presentare un'unica scia "Agenzia funebre" che comprenda tutte le attività dell'impresa funebre (vendita articoli funebri, disbrigo pratiche ecc) oppure e' necessario richiedere separatamente una SCIA agenzia d'affari + una SCIA vicinato?

P.S.
Riferimento Regione Campania L.R. N° 12/2001

riferimento id:44077

Data: 2018-03-16 16:09:08

Re:segue precedente forum "attività di impresa funebre"

L'attestato di qualifica di direttore tecnico è sufficiente per esercitare come operatore funebre o è necessario acquisire anche la qualifica di operatore funebre?
[color=red]Direttore tecnico e operatore devono avere gli stessi requisiti formativi (art. 7) ... quindi le due figure sono "identiche". Per operatore si intende il titolare, il direttore invece è il responsabile di filiale[/color]

E' sufficiente far presentare un'unica scia "Agenzia funebre" che comprenda tutte le attività dell'impresa funebre (vendita articoli funebri, disbrigo pratiche ecc) oppure e' necessario richiedere separatamente una SCIA agenzia d'affari + una SCIA vicinato?

[color=red]
LA LEGGE REGIONE PREVEDE CHE CON L'AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' FUNEBRE ABILITA A DETERMINATE ATTIVITA' (VEDI SOTTO) MENTRE PER LE ALTRE DEVONO DOTARSI DI AUTONOMO TITOLO.
ES. SI POSSONO VENDERE GLI ARTICOLI FUNEBRI MA NON ARTICOLI DIVERSI
SI POSSONO FARE PRATICHE AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL DECESSO MA NON ALTRE.

SUGGERIMENTO: FAR PRESENTARE ANCHE SCIA DI VICINATO E AGENZIA DI AFFARI COSI DA COPRIRE TUTTO
*************
L’attività  funebre  consiste  nello  svolgimento 
di  tutte  le  prestazioni  e  i  servizi  esercitati 
congiuntamente, di seguito indicati: 
a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
b) disbrigo delle pratiche ammini
strative inerenti il decesso;
c) preparazione, vestizione, composizione delle
salme, confezionamento del feretro e trasporto;
d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
e)  trasporto  di  cadavere,  inteso  come  trasferimento,  dopo  il  periodo  di  osservazione,  dal  luogo  del 
decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l’utilizzo di
personale  dipendente  e  di  mezzi  di  cui  all’artico
lo  20  del  decreto  del  Pres
idente  della  Repubblica 
285/1990;
f) trattamento di tanato
cosmesi o tanatoprassi;
g) recupero di cadaveri, su disp
osizione dell’autorità giudiziaria,
da luoghi pubblici o privati.
[/color]



****************

Testo vigente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.
“Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie”.

http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2001/lr12_2001vigente.pdf

riferimento id:44077
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