Buongiorno, vi riporto qui sotto un quesito che mi è stato posto stamani sulla possibilità di nominare un "preposto" per la panificazione:
Si richiede cortesemente, parere in merito alla possibilità di indicare, in qualità di responsabile dell’attività di panificazione, ai sensi della legge regionale 18 / 2011, un apposito delegato in possesso dei requisiti professionali maturati per pratica commerciale in qualità di gestore di altra attività di panificazione.
In caso affermativo la pratica, in buona sostanza, si potrebbe assimilare a quella seguita per il requisito professionale della attività di vendita di generi alimentari dove è consentito l’istituto del delegato/ preposto alla gestione dell’attività.
Tale quesito al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di panificazione in un locale ove, attualmente, si effettua vendita di generi alimentari con l’intento di attivare anche la panificazione osservando le norme di settore ed in assenza di corsi professionali dedicati alla materia della panificazione.
Grazie
Buongiorno, vi riporto qui sotto un quesito che mi è stato posto stamani sulla possibilità di nominare un "preposto" per la panificazione:
Si richiede cortesemente, parere in merito alla possibilità di indicare, in qualità di responsabile dell’attività di panificazione, ai sensi della legge regionale 18 / 2011, un apposito delegato in possesso dei requisiti professionali maturati per pratica commerciale in qualità di gestore di altra attività di panificazione.
In caso affermativo la pratica, in buona sostanza, si potrebbe assimilare a quella seguita per il requisito professionale della attività di vendita di generi alimentari dove è consentito l’istituto del delegato/ preposto alla gestione dell’attività.
Tale quesito al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di panificazione in un locale ove, attualmente, si effettua vendita di generi alimentari con l’intento di attivare anche la panificazione osservando le norme di settore ed in assenza di corsi professionali dedicati alla materia della panificazione.
Grazie
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La normativa regionale prevede che sia indicato il RESPONSABILE DELLA PANIFICAZIONE (uno per ogni unità produttiva), che può essere diverso dal titolare dell'impresa.
QUINDI confermiamo la possibilità di nomina di un soggetto esterno
Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-05-06;18&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0