Data: 2018-03-14 11:41:30

Responsabile tecnico attività panificazione

In caso di subingresso in attività di panificazione nella comunicazione di cui all'art. 2 comma 1 bis può essere indicato come responsabile tecnico un soggetto in possesso dei requisiti ma che non ha nessuno tipo di rapporto lavorativo con il nuovo titolare? In tal caso nel periodo in cui è nominato responsabile altro soggetto (estraneo all'azienda) il titolare matura il requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera d)?

Nel caso in cui il nuovo titolare dichiari di essere responsabile tecnico (in assenza di requisiti) impegnandosi a partecipare entro 6 mesi dall'avvio attività ai corsi di formazione abbiamo l'obbligo di verifica? e se non risultasse effetttuato come dobbiamo procedere?

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Data: 2018-03-14 15:32:02

Re:Responsabile tecnico attività panificazione

In caso di subingresso in attività di panificazione nella comunicazione di cui all'art. 2 comma 1 bis può essere indicato come responsabile tecnico un soggetto in possesso dei requisiti ma che non ha nessuno tipo di rapporto lavorativo con il nuovo titolare?
[color=red]Sì, il responsabile può essere anche esterno all'azienda.
OVVIAMENTE deve avere un rapporto con l'impresa, che può essere anche contrattuale (anche orale) e gratuito. Ma nel momento in cui accetta nasce un rapporto.
[/color]
In tal caso nel periodo in cui è nominato responsabile altro soggetto (estraneo all'azienda) il titolare matura il requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera d)?
[color=red]CERTO ... se opera nell'azienda addetto alla panificazione lo matura[/color]

Nel caso in cui il nuovo titolare dichiari di essere responsabile tecnico (in assenza di requisiti) impegnandosi a partecipare entro 6 mesi dall'avvio attività ai corsi di formazione abbiamo l'obbligo di verifica?
[color=red]Come tutte le dichiarazioni vanno verificate. A campione, tappeto ecc...[/color]

e se non risultasse effetttuato come dobbiamo procedere?
[color=red]L'azienda non ha più i requisiti e quindi è sanzionabile 2 volte:
1) per aver violato l'obbligo del corso
2) per aver esercitato senza requisiti

Art. 5
- Sanzioni (1)
1. Chiunque eserciti l’attività di panificazione senza titolo abilitativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 15.000,00 e alla chiusura immediata del panificio.
2. Chiunque eserciti l’attività senza l’indicazione del responsabile dell’attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.
3. Il responsabile dell’attività produttiva che non ottempera all’obbligo formativo di cui all’articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l’azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell’attività produttiva.
4. Il responsabile dell’attività produttiva di cui all’articolo 6, comma 4, che non ottempera all’obbligo formativo previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l’azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell’attività produttiva.
5. Il responsabile dell’attività produttiva che non ottempera all’aggiornamento professionale di cui all’articolo 3, comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
6. Chiunque viola le disposizioni sugli orari di vendita e riposo settimanale di cui all’articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00.
7. Chiunque viola la disposizione dell’articolo 2, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 9.000,00.
8. In caso di recidiva gli importi di cui ai commi da 1 a 7 sono raddoppiati.
9. Le sanzioni di cui ai commi da 1 a 7 sono irrogate dal comune dove è svolta l’attività.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 1 aprile 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
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