Data: 2012-04-07 14:23:52

Toscana - L.R. 12/2012 - Disposizioni urgenti in materia ambientale

Toscana - L.R. 12/2012 - Disposizioni urgenti in materia ambientale

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2012, n. 12
Disposizioni urgenti in materia ambientale. Mo­difiche alla l.r. 20/2006, alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 64/2009.


Art. 1
Modifiche all’articolo 24 della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale
31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento), dopo le parole: “richiesta di autorizzazione” sono inserite le seguenti: “e contestuale piano
di gestione delle AMD, ove previsto,”.
2. Al comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 20/2006,
dopo le parole: “stabilimento o insediamento” inserire le
seguenti: “o titolari di autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, e dopo le parole: “richiesta di autorizzazione”
sono inserite le seguenti: “e contestuale piano di gestione
delle AMD, ove previsto,”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 25 della l.r. 20/2006
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 20/2006, le
parole: “Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 13,” sono sostituite dalle
seguenti: “Entro il 31 dicembre 2012”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 20/2006
1. Al comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le
parole: “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “31
dicembre”.
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’articolo 26
della l.r. 20/2006 è inserita la seguente:
“a bis) condizioni e modalità, conformi alle indicazioni dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo, per la prosecuzione in via temporanea degli scarichi
fino all’ultimazione degli interventi previsti ai sensi della
lettera a);”.
3. Al comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 20/2006 le
parole: “30 novembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2012”.
Sezione II
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25
(Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati)
Art. 4
Modifiche all’articolo 20 sexies della l.r. 25/1998
1. All’articolo 20 sexies della legge regionale 18
maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e
la bonifica dei siti inquinati), dopo le parole: “a condizione che tali impianti” sono inserite le seguenti: “, non
iscritti all’albo dei gestori ambientali di cui all’articolo
2, comma 4, del  decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare dell’8 aprile 2008
(Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo
183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche),”.
Sezione III
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64
(Disciplina delle funzioni amministrative in materia di
progettazione, costruzione ed esercizio degli
sbarramenti di ritenuta e dei relativi
bacini di accumulo)
Art. 5
Modifiche all’articolo 11 della l.r. 64/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di progettazione, costruzione
ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi
bacini di accumulo), le parole: “31 marzo 2012” sono
sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2013”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.

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