Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all'art 4, comma 4-bis dispone che “La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione".
Un'azienda che ha sede legale in un Comune diverso dal nostro ha avviato commercio elettronico dei prodotti aziendali tramite il nostro Suap (quindi nel Comune dove l'azienda possiede i locali di produzione ma non ha la sede legale). E' corretto o la comunicazione di avvio commercio elettronico doveva essere fatta nel Comune dove l'azienda ha sede?
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all'art 4, comma 4-bis dispone che “La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione".
Un'azienda che ha sede legale in un Comune diverso dal nostro ha avviato commercio elettronico dei prodotti aziendali tramite il nostro Suap (quindi nel Comune dove l'azienda possiede i locali di produzione ma non ha la sede legale). E' corretto o la comunicazione di avvio commercio elettronico doveva essere fatta nel Comune dove l'azienda ha sede?
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Premesso che la scelta del legislatore è concettualmente sbagliata in quanto potrebbero esservi più luoghi di produzione o lo stesso luogo di produzione potrebbe "appartenere" a più Comuni determinando un conflitto di attribuzioni .... e fra l'altro il legislatore non parla del "principale luogo di produzione", quindi consentendo all'interessato di presentare la SCIA anche dove abbia solo pochi mq di terreno ... DI FATTO ... la norma va intesa come una sostanziale libertà per l'interessato di scegliere il Comune di UN QUALSIASI LUOGO DI PRODUZIONE.
Non rileva la sede legale. Se nella sede legale il soggetto non ha aziende di produzione allora non potrà presentare a quel SUAP la relativa SCIA.
Quindi nel caso descritto non sembra che vi siano problemi.